Art. 19 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  IV,  Capo  III,  Sezione  I,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e'  sostituita  dalla
seguente: «Finalita' e contenuti del concordato preventivo». 
  2. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 84 (Finalita' del  concordato  preventivo  e  tipologie  di
piano). - 1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova  in
stato di crisi o di  insolvenza,  puo'  proporre  un  concordato  che
realizzi,  sulla  base  di  un  piano  avente  il  contenuto  di  cui
all'articolo 87, il  soddisfacimento  dei  creditori  in  misura  non
inferiore a quella realizzabile in caso  di  liquidazione  giudiziale
mediante la continuita' aziendale, la  liquidazione  del  patrimonio,
l'attribuzione delle attivita' ad un assuntore o in  qualsiasi  altra
forma.  Possono  costituirsi  come  assuntori  anche  i  creditori  o
societa'  da  questi  partecipate.  E'  fatto   salvo   il   disposto
dell'articolo 296. 
    2. La continuita' aziendale tutela l'interesse  dei  creditori  e
preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.  La  continuita'
aziendale  puo'  essere  diretta,  con  prosecuzione   dell'attivita'
d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda  di
concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal  piano  la  gestione
dell'azienda in esercizio o la ripresa  dell'attivita'  da  parte  di
soggetto diverso  dal  debitore  in  forza  di  cessione,  usufrutto,
conferimento dell'azienda in una o  piu'  societa',  anche  di  nuova
costituzione,  ovvero  in   forza   di   affitto,   anche   stipulato
anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, o
a qualunque altro titolo. 
    3. Nel concordato in continuita' aziendale  i  creditori  vengono
soddisfatti in misura anche  non  prevalente  dal  ricavato  prodotto
dalla continuita' aziendale  diretta  o  indiretta.  La  proposta  di
concordato prevede per ciascun creditore  un'utilita'  specificamente
individuata ed economicamente valutabile, che puo'  consistere  anche
nella prosecuzione o rinnovazione di  rapporti  contrattuali  con  il
debitore o con il suo avente causa. 
    4. Nel concordato con liquidazione  del  patrimonio  la  proposta
prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il  10
per cento l'attivo disponibile al momento della  presentazione  della
domanda e assicuri il soddisfacimento dei  creditori  chirografari  e
dei creditori privilegiati degradati per  incapienza  in  misura  non
inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le  risorse
esterne possono essere distribuite in deroga  agli  articoli  2740  e
2741 del codice civile purche' sia rispettato il requisito del 20 per
cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo
dai  soci  senza  obbligo  di   restituzione   o   con   vincolo   di
postergazione, di cui il piano  prevede  la  diretta  destinazione  a
vantaggio dei creditori concorsuali. 
    5. I creditori muniti di privilegio,  pegno  o  ipoteca,  possono
essere soddisfatti anche non integralmente,  purche'  in  misura  non
inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione  dei  beni  o
dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al  netto  del
presumibile ammontare delle spese di procedura  inerenti  al  bene  o
diritto e della  quota  parte  delle  spese  generali,  attestato  da
professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata
come credito chirografario. 
    6.  Nel  concordato  in  continuita'  aziendale  il   valore   di
liquidazione e' distribuito  nel  rispetto  della  graduazione  delle
cause legittime di prelazione; per  il  valore  eccedente  quello  di
liquidazione e' sufficiente che i  crediti  inseriti  in  una  classe
ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a  quello  delle
classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a  quello  delle
classi di grado inferiore. 
    7.  I  crediti  assistiti  dal  privilegio  di  cui  all'articolo
2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in
continuita' aziendale, nel rispetto  della  graduazione  delle  cause
legittime di prelazione sul  valore  di  liquidazione  e  sul  valore
eccedente  il  valore  di  liquidazione.  La  proposta  e  il   piano
assicurano altresi' il  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
2116, primo comma, del codice civile. 
    8. Quando il piano prevede la liquidazione del  patrimonio  o  la
cessione dell'azienda e l'offerente  non  sia  gia'  individuato,  il
tribunale nomina un liquidatore che, anche  avvalendosi  di  soggetti
specializzati, compie le  operazioni  di  liquidazione  assicurandone
l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di  pubblicita'
e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a  2929  del  codice
civile. 
    9. Quando il piano prevede l'offerta  da  parte  di  un  soggetto
individuato, avente ad oggetto l'affitto o il  trasferimento  in  suo
favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno  o  piu'
rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91,  comma
1.». 
  3. L'articolo 85 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 85 (Suddivisione dei creditori in classi). -  1.  Il  piano
puo'  prevedere  la  suddivisione  dei  creditori   in   classi   con
trattamenti  differenziati  tra  creditori  appartenenti   a   classi
diverse. 
    2. La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria per  i
creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non
sia previsto l'integrale  pagamento,  per  i  creditori  titolari  di
garanzie prestate da terzi, per i creditori che  vengono  soddisfatti
anche in parte con utilita' diverse dal  denaro  e  per  i  creditori
proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. 
    3. Nel concordato in continuita' aziendale  la  suddivisione  dei
creditori in classi e' in ogni caso obbligatoria. I creditori  muniti
di privilegio, pegno o ipoteca,  interessati  dalla  ristrutturazione
perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5,
sono suddivisi in classi e le imprese  minori,  titolari  di  crediti
chirografari derivanti da rapporti di fornitura di  beni  e  servizi,
sono inserite in classi separate. 
    4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5,  6  e  7,  il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.». 
  4. L'articolo 86 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 86 (Moratoria nel concordato in continuita').  -  1.  Fermo
quanto previsto  nell'articolo  109,  il  piano  puo'  prevedere  una
moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,  pegno
o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o  diritti
sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori  assistiti
dal privilegio previsto dall'articolo  2751-bis,  n.  1,  del  codice
civile puo' essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei
mesi dall'omologazione.». 
  5. L'articolo 87 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 87 (Contenuto del piano di concordato). -  1.  Il  debitore
presenta,  con  la  proposta  di   concordato   e   unitamente   alla
documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente: 
      a)  l'indicazione  del  debitore  e   delle   eventuali   parti
correlate,  le  sue  attivita'  e   passivita'   al   momento   della
presentazione  del  piano   e   la   descrizione   della   situazione
economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; 
      b) una descrizione delle cause e dell'entita'  dello  stato  di
crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie
d'intervento; 
      c) il valore di liquidazione del patrimonio,  alla  data  della
domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale; 
      d)  le  modalita'  di  ristrutturazione   dei   debiti   e   di
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche  mediante
cessione dei beni, accollo, o  altre  operazioni  straordinarie,  ivi
compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a  societa'  da  questi
partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche
convertibili in azioni, o altri  strumenti  finanziari  e  titoli  di
debito; 
      e) la descrizione analitica delle  modalita'  e  dei  tempi  di
adempimento  della  proposta  nonche',  in  caso  di  concordato   in
continuita', il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul
piano  finanziario  e  dei  tempi   necessari   per   assicurare   il
riequilibrio della situazione finanziaria; 
      f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in
forma diretta, l'analitica individuazione  dei  costi  e  dei  ricavi
attesi, del fabbisogno finanziario  e  delle  relative  modalita'  di
copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare  il
rispetto della normativa in materia di  sicurezza  sul  lavoro  e  di
tutela dell'ambiente; 
      g) gli apporti di finanza nuova  eventualmente  previsti  e  le
ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano; 
      h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonche' le
azioni eventualmente proponibili solo  nel  caso  di  apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; 
      i)  le  iniziative  da  adottare  qualora  si   verifichi   uno
scostamento dagli obiettivi pianificati; 
      l) le parti interessate dal piano, indicate  individualmente  o
descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti
e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato; 
      m) le classi in cui le parti interessate sono  state  suddivise
ai  fini  del  voto,  con  indicazione  dei  criteri  di   formazione
utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e  degli  interessi  di
ciascuna classe; 
      n) le eventuali  parti  non  interessate  dal  piano,  indicate
individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una
descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; 
      o)  le  modalita'   di   informazione   e   consultazione   dei
rappresentanti   dei   lavoratori   nonche'   gli    effetti    della
ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione  o
sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni; 
      p) l'indicazione del commissario giudiziale ove gia' nominato. 
    2. Nella domanda  il  debitore  indica  le  ragioni  per  cui  la
proposta concordataria  e'  preferibile  rispetto  alla  liquidazione
giudiziale. 
    3. Il debitore deposita, con  la  domanda,  la  relazione  di  un
professionista indipendente, che  attesti  la  veridicita'  dei  dati
aziendali e la fattibilita' del  piano  e,  in  caso  di  continuita'
aziendale, che il piano e' atto a impedire  o  superare  l'insolvenza
del debitore, a garantire la sostenibilita' economica dell'impresa  e
a riconoscere  a  ciascun  creditore  un  trattamento  non  deteriore
rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Analoga relazione  deve  essere  presentata  nel  caso  di  modifiche
sostanziali della proposta o del piano.». 
  6. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 26
ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Con il  piano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando  quanto  previsto,  per  il  concordato  in
continuita' aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano»; 
    b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e,
nel  concordato  in  continuita'  aziendale,  la  sussistenza  di  un
trattamento non deteriore»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il tribunale
omologa il concordato preventivo anche in  mancanza  di  adesione  da
parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di  forme
di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  quando   l'adesione   e'
determinante ai fini del  raggiungimento  delle  percentuali  di  cui
all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della
relazione   del   professionista   indipendente,   la   proposta   di
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli  enti  gestori
di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente o non
deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.». 
  7. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole «articolo 87, comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 87, comma 3,»; 
    b) al comma 5, primo periodo, le parole «articolo 87,  comma  2,»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 87, comma 3,»;  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Tale percentuale e'  ridotta  al
20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente  avviato  la
composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 88 e 90 del citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  88  (Trattamento   dei   crediti   tributari   e
          contributivi). - 1. Fermo restando quanto previsto, per  il
          concordato in continuita' aziendale, dall'art.  112,  comma
          2, con il piano di concordato il  debitore,  esclusivamente
          mediante  proposta  presentata  ai   sensi   del   presente
          articolo, puo' proporre  il  pagamento,  parziale  o  anche
          dilazionato,  dei  tributi   e   dei   relativi   accessori
          amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei  contributi
          amministrati dagli enti gestori  di  forme  di  previdenza,
          assistenza e assicurazione per l'invalidita', la  vecchiaia
          e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il
          piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a
          quella  realizzabile,   in   ragione   della   collocazione
          preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,  avuto
          riguardo al valore di mercato attribuibile  ai  beni  o  ai
          diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato
          nella relazione di un professionista  indipendente.  Se  il
          credito  tributario  e   contributivo   e'   assistito   da
          privilegio, la percentuale,  i  tempi  di  pagamento  e  le
          eventuali garanzie non  possono  essere  inferiori  o  meno
          vantaggiosi rispetto a  quelli  offerti  ai  creditori  che
          hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno
          una posizione giuridica e interessi  economici  omogenei  a
          quelli delle agenzie e  degli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie.  Se   il   credito
          tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche  a
          seguito di degradazione per incapienza, il trattamento  non
          puo' essere differenziato rispetto  a  quello  degli  altri
          crediti chirografari ovvero, nel caso  di  suddivisione  in
          classi, dei  crediti  rispetto  ai  quali  e'  previsto  un
          trattamento piu' favorevole. 
              2.  L'attestazione  del  professionista   indipendente,
          relativamente ai crediti tributari e  contributivi,  ha  ad
          oggetto  anche  la  convenienza  del  trattamento  proposto
          rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato  in
          continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non
          deteriore. 
              2-bis. Il tribunale omologa  il  concordato  preventivo
          anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
          finanziaria o degli enti gestori di forme di  previdenza  o
          assistenza obbligatorie quando l'adesione  e'  determinante
          ai  fini  del  raggiungimento  delle  percentuali  di   cui
          all'art. 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze
          della  relazione  del   professionista   indipendente,   la
          proposta di soddisfacimento della predetta  amministrazione
          o degli enti gestori di forme di  previdenza  o  assistenza
          obbligatorie  e'  conveniente  o  non  deteriore   rispetto
          all'alternativa liquidatoria. 
              3.   Copia   della   proposta    e    della    relativa
          documentazione,  contestualmente  al  deposito  presso   il
          tribunale, deve  essere  presentata  al  competente  agente
          della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base
          dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla
          copia delle dichiarazioni  fiscali  per  le  quali  non  e'
          pervenuto l'esito dei controlli  automatici  nonche'  delle
          dichiarazioni integrative relative  al  periodo  fino  alla
          data  di  presentazione  della  domanda.   L'agente   della
          riscossione, non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  della
          presentazione,   deve   trasmettere   al    debitore    una
          certificazione attestante l'entita' del debito  iscritto  a
          ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso  termine,
          devono procedere alla liquidazione dei  tributi  risultanti
          dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi  di
          irregolarita', unitamente a una  certificazione  attestante
          l'entita' del debito derivante  da  atti  di  accertamento,
          ancorche' non definitivi,  per  la  parte  non  iscritta  a
          ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora  consegnati
          all'agente  della   riscossione.   Dopo   la   nomina   del
          commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarita' e
          delle  certificazioni  deve  essergli  trasmessa  per   gli
          adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In
          particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli,  l'ufficio  competente  a  ricevere
          copia della domanda con la relativa documentazione prevista
          al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di
          cui al terzo periodo, si identifica con  l'ufficio  che  ha
          notificato al debitore gli atti di accertamento. 
              4. Relativamente al  credito  tributario  chirografario
          complessivo,  il  voto  sulla  proposta  concordataria   e'
          espresso  dall'ufficio,  previo   parere   conforme   della
          competente direzione regionale. 
              5. Il voto e' espresso  dall'agente  della  riscossione
          limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art.  17
          del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.» 
              «Art. 90 (Proposte concorrenti). - 1.  Colui  o  coloro
          che, anche per effetto di acquisti successivi alla  domanda
          di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento  dei
          crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata
          dal debitore, possono presentare una  proposta  concorrente
          di concordato preventivo e  il  relativo  piano  non  oltre
          trenta giorni prima della data iniziale  stabilita  per  la
          votazione dei creditori. 
              2. Ai fini del computo della percentuale del dieci  per
          cento, non si considerano  i  crediti  della  societa'  che
          controlla la societa' debitrice, delle societa'  da  questa
          controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. 
              3. La proposta concorrente non puo'  essere  presentata
          dal debitore, neppure per interposta persona, dal  coniuge,
          dalla parte di un'unione civile tra  persone  dello  stesso
          sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti  e
          affini entro il quarto grado e da parti correlate. 
              4. La relazione di cui all'art. 87, comma 3 puo' essere
          limitata alla fattibilita' del piano per  gli  aspetti  che
          non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario
          giudiziale, e puo' essere omessa se non ve ne sono. 
              5. Le  proposte  di  concordato  concorrenti  non  sono
          ammissibili se nella relazione di cui all'art. 87, comma 3,
          il professionista indipendente attesta che la  proposta  di
          concordato del debitore assicura il pagamento di almeno  il
          trenta per cento dell'ammontare dei  crediti  chirografari.
          Tale percentuale e' ridotta al 20 per cento nel caso in cui
          il  debitore  abbia  utilmente  avviato   la   composizione
          negoziata ai sensi dell'art. 13. 
              6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi  e,
          se il debitore ha la forma  di  societa'  per  azioni  o  a
          responsabilita' limitata,  un  aumento  di  capitale  della
          societa'  con  esclusione   o   limitazione   del   diritto
          d'opzione. 
              7. La proposta concorrente prima di  essere  comunicata
          ai  creditori,  deve  essere  sottoposta  al  giudizio  del
          tribunale  che  verifica  la  correttezza  dei  criteri  di
          formazione delle classi. 
              8. Le  proposte  di  concordato,  ivi  compresa  quella
          presentata dal debitore, possono essere modificate  fino  a
          venti giorni prima della votazione dei creditori.».