Art. 2 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi d'impresa).  -  1.  L'imprenditore
individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo
stato di crisi e assumere senza indugio le  iniziative  necessarie  a
farvi fronte. 
  2.   L'imprenditore   collettivo   deve   istituire   un    assetto
organizzativo,  amministrativo  e   contabile   adeguato   ai   sensi
dell'articolo 2086  del  codice  civile,  ai  fini  della  tempestiva
rilevazione  dello  stato  di  crisi  e  dell'assunzione  di   idonee
iniziative. 
  3. Al fine di prevedere  tempestivamente  l'emersione  della  crisi
d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al  comma
2 devono consentire di: 
    a) rilevare  eventuali  squilibri  di  carattere  patrimoniale  o
economico-finanziario,  rapportati  alle  specifiche  caratteristiche
dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore; 
    b) verificare la sostenibilita' dei debiti e  le  prospettive  di
continuita' aziendale almeno per i dodici mesi successivi e  rilevare
i segnali di cui al comma 4; 
    c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la  lista  di
controllo particolareggiata e a effettuare il  test  pratico  per  la
verifica della ragionevole perseguibilita'  del  risanamento  di  cui
all'articolo 13, al comma 2. 
  4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3: 
    a) l'esistenza di  debiti  per  retribuzioni  scaduti  da  almeno
trenta giorni  pari  a  oltre  la  meta'  dell'ammontare  complessivo
mensile delle retribuzioni; 
    b) l'esistenza  di  debiti  verso  fornitori  scaduti  da  almeno
novanta giorni  di  ammontare  superiore  a  quello  dei  debiti  non
scaduti; 
    c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e  degli
altri intermediari finanziari che siano scadute da piu'  di  sessanta
giorni o che abbiano superato da almeno  sessanta  giorni  il  limite
degli affidamenti ottenuti in qualunque forma  purche'  rappresentino
complessivamente  almeno  il  cinque  per  cento  del  totale   delle
esposizioni; 
    d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste
dall'articolo 25-novies, comma 1.». 
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Doveri delle parti). - 1.  Nella  composizione  negoziata,
nel corso delle trattative e  dei  procedimenti  per  l'accesso  agli
strumenti di regolazione della crisi e  dell'insolvenza,  debitore  e
creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. 
  2. Il debitore ha il dovere di: 
    a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e
trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e  appropriate
rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata,
e  allo  strumento  di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza
prescelto; 
    b)   assumere   tempestivamente   le   iniziative   idonee   alla
individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di
cui all'articolo 12, comma 1, durante la  composizione  negoziata,  e
alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi  e
dell'insolvenza prescelto,  anche  al  fine  di  non  pregiudicare  i
diritti dei creditori; 
    c) gestire il  patrimonio  o  l'impresa  durante  i  procedimenti
nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 16, comma 4, e 21. 
  3. Ove non siano previste, dalla legge o dai  contratti  collettivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6
febbraio  2007,  n.  25,  diverse   procedure   di   informazione   e
consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente  piu'
di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta,  trasmessa
anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali  di
cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990,  n.  428,
delle rilevanti determinazioni, assunte nel  corso  delle  trattative
della  composizione  negoziata  e  nella  predisposizione  del  piano
nell'ambito  di  uno  strumento  di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza,  che  incidono  sui  rapporti  di  lavoro   di   una
pluralita'  di   lavoratori,   anche   solo   per   quanto   riguarda
l'organizzazione del lavoro  o  le  modalita'  di  svolgimento  delle
prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni  dalla  ricezione
dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un  incontro.  La
conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque  giorni  dal
ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti,
si  intende  esaurita  decorsi  dieci  giorni  dal  suo  inizio.   La
consultazione si svolge con vincolo  di  riservatezza  rispetto  alle
informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro  o  dai  suoi
rappresentanti nel legittimo  interesse  dell'impresa.  In  occasione
della consultazione svolta nell'ambito della  composizione  negoziata
e'  redatto,  ai  soli  fini  della   determinazione   del   compenso
dell'esperto di  cui  all'articolo  25-ter,  comma  5,  un  sintetico
rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto. 
  4. I creditori hanno il dovere  di  collaborare  lealmente  con  il
debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi
nominati dall'autorita' giudiziaria e amministrativa e di  rispettare
l'obbligo  di  riservatezza  sulla  situazione  del  debitore,  sulle
iniziative da questi assunte e sulle  informazioni  acquisite.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.». 
  3. L'articolo 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Trasparenza  ed  efficienza  delle  nomine  e  trattazione
prioritaria delle controversie). - 1. Le  nomine  dei  professionisti
effettuate  dalle  commissioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  6,
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa e dagli  organi  da  esse
nominati devono assicurare il rispetto  di  criteri  di  trasparenza,
rotazione ed efficienza. 
  2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al  comma  1,  il
segretario generale  della  camera  di  commercio  del  capoluogo  di
regione comunica alle autorita' che hanno  nominato  i  membri  delle
commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo
periodo e' inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli
incarichi  conferiti  dal  1°  gennaio  al  31   dicembre   dell'anno
precedente. 
  3. Il presidente  del  tribunale  o,  nei  tribunali  suddivisi  in
sezioni, il presidente della sezione cui e' assegnata la  trattazione
degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o  delle
procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al
comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di  protocolli
condivisi con i giudici della sezione. 
  4.  Le  controversie  in  cui   e'   parte   un   organo   nominato
dall'autorita'  giudiziaria  o   amministrativa   nell'ambito   degli
strumenti di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  o  delle
procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui  confronti  e'
aperta una procedura prevista dal presente codice sono  trattate  con
priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente  al  presidente
della corte d'appello i dati relativi al numero  e  alla  durata  dei
suddetti  procedimenti,  indicando  le  disposizioni   adottate   per
assicurarne  la  celere  trattazione.  Il  presidente   della   corte
d'appello ne da'  atto  nella  relazione  sull'amministrazione  della
giustizia.».