Art. 20 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV,  Capo  III,  Sezione  II,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, come modificato dall'articolo  14,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «gli  articoli
125, 126, 133, 134, 136 e 137» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli
articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137»; 
    b) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  commissario
giudiziale vigila sull'attivita' del debitore e fornisce ai creditori
che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e  previa
assunzione di opportuni obblighi  di  riservatezza,  le  informazioni
utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base  delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni
altra informazione rilevante  in  suo  possesso.  Nel  concordato  in
continuita' aziendale, nel termine concesso  ai  sensi  dell'articolo
44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in
caso di concessione delle misure protettive di cui  all'articolo  54,
comma 2, affianca il debitore e i creditori  nella  negoziazione  del
piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'art. 92 del  citato  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 92 (Commissario giudiziale). - 1. Il  commissario
          giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio  delle  sue
          funzioni, pubblico ufficiale. 
              2. Si applicano al commissario giudiziale gli  articoli
          125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto  compatibili,
          nonche' le disposizioni di  cui  agli  articoli  35,  comma
          4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
          159; si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'art.
          35.2 del predetto decreto. 
              3. Il commissario giudiziale vigila sull'attivita'  del
          debitore e fornisce ai creditori che  ne  fanno  richiesta,
          valutata la congruita' della stessa e previa assunzione  di
          opportuni obblighi di riservatezza, le  informazioni  utili
          per la presentazione di proposte  concorrenti,  sulla  base
          delle  scritture  contabili  e  fiscali  obbligatorie   del
          debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in  suo
          possesso. Nel  concordato  in  continuita'  aziendale,  nel
          termine concesso ai sensi dell'art. 44,  comma  1,  lettera
          a), il commissario giudiziale, se richiesto o  in  caso  di
          concessione delle misure protettive  di  cui  all'art.  54,
          comma  2,  affianca  il  debitore  e  i   creditori   nella
          negoziazione   del   piano   formulando,    ove    occorra,
          suggerimenti per la sua redazione. 
              4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche  in
          caso di richieste, da parte di creditori  o  di  terzi,  di
          informazioni  utili  per  la   presentazione   di   offerte
          concorrenti. 
              5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo  al
          pubblico ministero i fatti che possono interessare ai  fini
          delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene
          a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.».