Art. 22 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «la residenza del creditore,» sono inserite le seguenti: «il piano e» e dopo le parole «l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d)»; b) al comma 3, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,,» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,».
Note all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 104, comma 2, e 106 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 104 (Convocazione dei creditori). - 1. (Omissis). 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'art. 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. 3.-5. (Omissis).» «Art. 106 (Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura). - 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'art. 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'art. 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. 3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'art. 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.».