Art. 22 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV,  Capo  III,  Sezione  IV,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 104, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, dopo le  parole:  «la  residenza  del  creditore,»  sono
inserite le seguenti: «il piano e» e  dopo  le  parole  «l'invito  ad
indicare un indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite
le seguenti: «oppure un servizio elettronico di recapito  certificato
qualificato  di  cui  all'articolo  1,   comma   1-ter   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82». 
  2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «anche
quando il debitore non  ha  effettuato  tempestivamente  il  deposito
previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente
il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d)»; 
    b) al comma 3, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147,  le  parole  «il
tribunale  revocato  il  decreto  di  cui  all'articolo  47,,»   sono
sostituite dalle seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di  cui
all'articolo 47,». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo degli articoli 104,  comma  2,  e
          106 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 104 (Convocazione dei creditori). - 1. (Omissis). 
              2. Il commissario giudiziale provvede a  comunicare  ai
          creditori a mezzo  posta  elettronica  certificata,  se  il
          destinatario ha un indirizzo  digitale  e,  in  ogni  altro
          caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso  la  sede
          dell'impresa o la residenza del creditore  il  piano  e  un
          avviso contenente la data iniziale e finale  del  voto  dei
          creditori,  la  proposta  del  debitore,  il   decreto   di
          apertura,   il   suo   indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata, l'invito ad indicare  un  indirizzo  di  posta
          elettronica certificata oppure un servizio  elettronico  di
          recapito certificato qualificato di cui all'art.  1,  comma
          1-ter del Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui  variazioni
          e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso  e'
          contenuto l'avvertimento di  cui  all'art.  200,  comma  1,
          lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai  creditori
          sono effettuate dal commissario a mezzo  posta  elettronica
          certificata. 
              3.-5. (Omissis).» 
              «Art. 106 (Atti di frode e apertura della  liquidazione
          giudiziale nel corso della procedura). - 1. Il  commissario
          giudiziale, se accerta  che  il  debitore  ha  occultato  o
          dissimulato  parte  dell'attivo,  dolosamente   omesso   di
          denunciare  uno  o   piu'   crediti,   esposto   passivita'
          insussistenti  o  commesso  altri  atti  di   frode,   deve
          riferirne immediatamente  al  tribunale,  che  provvede  ai
          sensi dell'art.  44,  comma  2,  dandone  comunicazione  al
          pubblico ministero e  ai  creditori.  La  comunicazione  ai
          creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          quando il debitore non  ha  effettuato  tempestivamente  il
          deposito previsto dall'art. 47, comma 2, lettera d),  o  il
          debitore compie atti non autorizzati o comunque  diretti  a
          frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento
          risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura
          del concordato previste agli articoli da 84 a 88. 
              3. All'esito del procedimento, il  tribunale,  revocato
          il decreto di cui all'art. 47, su istanza del  creditore  o
          su richiesta del pubblico ministero, apre la  procedura  di
          liquidazione giudiziale dei beni del debitore.».