Art. 23 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  IV,  Capo  III,  Sezione  V,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 109 (Maggioranza per l'approvazione del concordato).  -  1.
Salvo quanto previsto, per il concordato  in  continuita'  aziendale,
dal  comma  5,  il  concordato  e'  approvato   dai   creditori   che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in
cui un unico creditore sia titolare di crediti  in  misura  superiore
alla maggioranza dei  crediti  ammessi  al  voto,  il  concordato  e'
approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo  periodo,  abbia
riportato la maggioranza per teste dei voti  espressi  dai  creditori
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di  creditori,  il
concordato e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto
e' raggiunta inoltre nel maggior numero di classi. 
    2. Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato,  si
considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu'
elevata dei crediti ammessi al voto;  in  caso  di  parita',  prevale
quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di  creditori,
quella  presentata  per  prima.   Quando   nessuna   delle   proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le  maggioranze  di
cui al primo  e  secondo  periodo  del  presente  comma,  il  giudice
delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine  di
cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola  proposta  che
ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al  voto,
fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine  a
partire dal quale i creditori, nei venti giorni  successivi,  possono
far pervenire il proprio voto per posta elettronica  certificata.  In
ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1. 
    3. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca,  ancorche'
la garanzia sia contestata,  dei  quali  la  proposta  di  concordato
prevede l'integrale pagamento, non  hanno  diritto  al  voto  se  non
rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.  Qualora  i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto  o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta  dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari;  la  rinuncia  ha
effetto ai soli fini del concordato. 
    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati
ai chirografari per la parte residua del credito. 
    5. Il concordato in continuita' aziendale e' approvato  se  tutte
le classi  votano  a  favore.  In  ciascuna  classe  la  proposta  e'
approvata se e' raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al  voto
oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due  terzi  dei
crediti dei creditori votanti, purche'  abbiano  votato  i  creditori
titolari di almeno la meta' del totale  dei  crediti  della  medesima
classe. In caso di mancata approvazione si  applica  l'articolo  112,
comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione  non  votano  se
soddisfatti  in  denaro,  integralmente,  entro  centottanta   giorni
dall'omologazione, e purche' la garanzia reale che assiste il credito
ipotecario  o  pignoratizio  resti  ferma  fino  alla   liquidazione,
funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui  quali  sussiste
la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal  privilegio
di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine  di
cui al quarto periodo e'  di  trenta  giorni.  Se  non  ricorrono  le
condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori  muniti  di
diritto di  prelazione  votano  e,  per  la  parte  incapiente,  sono
inseriti in una classe distinta. 
    6. Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il
coniuge o il convivente  di  fatto  del  debitore,  ovvero  la  parte
dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini  del  debitore
fino  al  quarto  grado,  la  societa'  che  controlla  la   societa'
debitrice, le societa' da questa controllate e  quelle  sottoposte  a
comune controllo, nonche'  i  cessionari  o  aggiudicatari  dei  loro
crediti da meno di un anno prima della domanda  di  concordato.  Sono
inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i  creditori
in conflitto d'interessi. 
    7. Il creditore che propone il concordato ovvero le  societa'  da
questo controllate, le societa' controllanti o  sottoposte  a  comune
controllo, ai sensi  dell'articolo  2359,  primo  comma,  del  codice
civile  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede
l'inserimento in apposita classe.».