Art. 24 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV,  Capo  III,  Sezione  VI,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 112 (Giudizio di omologazione). - 1. Il  tribunale  omologa
il concordato verificati: 
      a) la regolarita' della procedura; 
      b) l'esito della votazione; 
      c) l'ammissibilita' della proposta; 
      d) la corretta formazione delle classi; 
      e) la parita'  di  trattamento  dei  creditori  all'interno  di
ciascuna classe; 
      f) in caso di concordato in continuita' aziendale, che tutte le
classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia  privo  di
ragionevoli prospettive di impedire o  superare  l'insolvenza  e  che
eventuali nuovi finanziamenti siano necessari  per  l'attuazione  del
piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; 
      g) in ogni altro caso, la fattibilita' del piano,  intesa  come
non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
    2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu'  classi
sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o  con  il
consenso del  debitore  in  caso  di  proposte  concorrenti,  omologa
altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
      a) il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto  della
graduazione delle cause legittime di prelazione; 
      b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in
modo tale che i crediti inclusi nelle  classi  dissenzienti  ricevano
complessivamente un trattamento almeno pari  a  quello  delle  classi
dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello  delle  classi
di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo  84,
comma 7; 
      c)  nessun  creditore  riceve  piu'  dell'importo  del  proprio
credito; 
      d) la proposta e' approvata  dalla  maggioranza  delle  classi,
purche' almeno una sia formata da creditori titolari  di  diritti  di
prelazione, oppure, in mancanza, la proposta e' approvata  da  almeno
una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti
rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione  anche
sul valore eccedente quello di liquidazione. 
    3. Nel concordato in continuita' aziendale, se con  l'opposizione
un creditore dissenziente eccepisce il difetto di  convenienza  della
proposta, il tribunale  omologa  il  concordato  quando,  secondo  la
proposta e il piano, il credito risulta  soddisfatto  in  misura  non
inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. 
    4. In caso di opposizione proposta da un creditore  dissenziente,
la stima  del  complesso  aziendale  del  debitore  e'  disposta  dal
tribunale solo se con l'opposizione e' eccepita la  violazione  della
convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle  condizioni
di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2. 
    5. Nel concordato che  prevede  la  liquidazione  del  patrimonio
oppure l'attribuzione delle attivita' a un assuntore o  in  qualsiasi
altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a  una  classe
dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi,
i creditori dissenzienti  che  rappresentano  il  20  per  cento  dei
crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il
tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in  misura  non  inferiore
rispetto alla liquidazione giudiziale. 
    6. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti  dal  tribunale,  che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.». 
  2. All'articolo 113 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente:  «2.  L'omologazione  deve
intervenire nel termine di  dodici  mesi  dalla  presentazione  della
domanda ai sensi dell'articolo 40.». 
  3. All'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 26
ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «gli articoli 125, 126, 134, 136, 137  e
231» sono sostituite dalle seguenti: «gli  articoli  125,  126,  134,
135, 136, 137 e 231»; 
    b) dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  «6.  Conclusa
l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica  al  commissario
giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato  dal  conto
della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale.  Il
commissario ne da' notizia, con  le  sue  osservazioni,  al  pubblico
ministero e ai creditori e ne deposita copia  presso  la  cancelleria
del tribunale.». 
  4. All'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «5. Quando il piano prevede
il compimento delle operazioni di cui  al  comma  1,  il  diritto  di
recesso dei soci e' sospeso fino all'attuazione del piano.». 
  5. All'articolo 118, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Ogni  sei
mesi  successivi  alla   presentazione   della   relazione   di   cui
all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto  riepilogativo  redatto
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 130,  comma  9,  e  lo
trasmette ai creditori.  Conclusa  l'esecuzione  del  concordato,  il
commissario giudiziale  deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale
redatto in conformita' a quanto previsto dal medesimo  articolo  130,
comma 9.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli articoli 113,  114,  116  e
          118 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 113 (Chiusura della procedura). - 1. La procedura
          di concordato preventivo  si  chiude  con  la  sentenza  di
          omologazione ai sensi dell'art. 48. 
              2.  L'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di
          dodici mesi dalla  presentazione  della  domanda  ai  sensi
          dell'art. 40.» 
              «Art. 114 (Cessioni dei beni). - 1.  Se  il  concordato
          consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella
          sentenza di  omologazione  uno  o  piu'  liquidatori  e  un
          comitato di tre  o  cinque  creditori  per  assistere  alla
          liquidazione  e  determina   le   altre   modalita'   della
          liquidazione. In tal caso,  il  tribunale  dispone  che  il
          liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'art. 490,
          primo comma, del codice di  procedura  civile  e  fissa  il
          termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 
              2. Si applicano ai liquidatori gli articoli  125,  126,
          134, 135, 136, 137 e 231 in  quanto  compatibili  e  l'art.
          358. Si applicano altresi' al liquidatore  le  disposizioni
          di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e  35.1  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159  e  si  osservano  le
          disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto. 
              3. Si applicano al comitato dei creditori gli  articoli
          138 e 140, in quanto  compatibili.  Alla  sostituzione  dei
          membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 
              4. Alle  vendite,  alle  cessioni  e  ai  trasferimenti
          legalmente posti in essere dopo il deposito  della  domanda
          di concordato o in esecuzione di questo,  si  applicano  le
          disposizioni sulle vendite nella  liquidazione  giudiziale,
          in quanto compatibili. La  cancellazione  delle  iscrizioni
          relative  ai   diritti   di   prelazione,   nonche'   delle
          trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri  conservativi
          e di ogni altro vincolo,  sono  effettuati  su  ordine  del
          giudice,  salvo  diversa   disposizione   contenuta   nella
          sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi. 
              5. Il liquidatore comunica con periodicita'  semestrale
          al  commissario  giudiziale   le   informazioni   rilevanti
          relative all'andamento della liquidazione.  Il  commissario
          ne da'  notizia,  con  le  sue  osservazioni,  al  pubblico
          ministero e ai creditori e  ne  deposita  copia  presso  la
          cancelleria del tribunale. 
              6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore
          comunica   al   commissario    giudiziale    un    rapporto
          riepilogativo finale,  accompagnato  dal  conto  della  sua
          gestione e dagli estratti del conto bancario o postale.  Il
          commissario ne da' notizia, con  le  sue  osservazioni,  al
          pubblico ministero e  ai  creditori  e  ne  deposita  copia
          presso la cancelleria del tribunale.» 
              «Art. 116 (Trasformazione, fusione o scissione).  -  1.
          Se il piano prevede il  compimento,  durante  la  procedura
          oppure  dopo  la  sua  omologazione,   di   operazioni   di
          trasformazione,  fusione   o   scissione   della   societa'
          debitrice, la validita' di queste  puo'  essere  contestata
          dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. 
              2. A questo fine, il tribunale,  nel  provvedimento  di
          fissazione dell'udienza di cui all'art. 48, dispone che  il
          piano sia pubblicato nel registro delle imprese  del  luogo
          ove hanno sede le societa' interessate dalle operazioni  di
          trasformazione, fusione o  scissione.  Tra  la  data  della
          pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta
          giorni. 
              3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma  1,  in
          caso di risoluzione o di annullamento del concordato,  sono
          irreversibili, salvo il diritto al risarcimento  del  danno
          eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai  sensi  degli
          articoli  2500-bis,  comma  secondo,   2504-quater,   comma
          secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile. 
              4. Trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro  V
          del codice civile. 
              5.  Quando  il  piano  prevede  il   compimento   delle
          operazioni di cui al comma 1, il  diritto  di  recesso  dei
          soci e' sospeso fino all'attuazione del piano.» 
                
              «Art.  118  (Esecuzione  del  concordato).  -  1.  Dopo
          l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
          sorveglia l'adempimento,  secondo  le  modalita'  stabilite
          nella sentenza  di  omologazione.  Egli  deve  riferire  al
          giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio  ai
          creditori. Ogni  sei  mesi  successivi  alla  presentazione
          della relazione di cui all'art. 105,  comma  1,  redige  un
          rapporto riepilogativo  redatto  in  conformita'  a  quanto
          previsto  dall'art.  130,  comma  9,  e  lo  trasmette   ai
          creditori.  Conclusa  l'esecuzione   del   concordato,   il
          commissario giudiziale deposita un  rapporto  riepilogativo
          finale  redatto  in  conformita'  a  quanto  previsto   dal
          medesimo art. 130, comma 9. 
              2.  Le  somme  spettanti   ai   creditori   contestati,
          condizionali  o  irreperibili  sono  depositate  nei   modi
          stabiliti dal giudice delegato. 
              3.  Il  debitore  e'  tenuto  a  compiere   ogni   atto
          necessario a dare esecuzione alla  proposta  di  concordato
          anche se presentata da uno o piu'  creditori,  qualora  sia
          stata approvata e omologata. 
              4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che
          il debitore non sta provvedendo al  compimento  degli  atti
          necessari  a  dare  esecuzione  alla  proposta  o  ne   sta
          ritardando il compimento, deve senza indugio  riferirne  al
          tribunale.  Il  tribunale,  sentito   il   debitore,   puo'
          attribuire al commissario giudiziale i poteri  necessari  a
          provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
          questo richiesti. 
              5.  Il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta  di
          concordato  approvata  e  omologata  dai   creditori   puo'
          denunciare al  tribunale  i  ritardi  e  le  omissioni  del
          debitore mediante  ricorso  notificato  al  debitore  e  al
          commissario  giudiziale  con  il  quale  puo'  chiedere  al
          tribunale di attribuire al commissario i  poteri  necessari
          per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare  l'organo
          amministrativo, se si  tratta  di  societa',  nominando  un
          amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i
          diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza. 
              6.  Il  tribunale  provvede  in  camera  di  consiglio,
          sentito il debitore ed il  commissario  giudiziale.  Quando
          nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la  durata
          dell'incarico e gli attribuisce il potere di  compiere  gli
          atti necessari a dare esecuzione alla  proposta  omologata,
          ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale
          sociale della societa' debitrice o altre  deliberazioni  di
          competenza  dell'assemblea  dei   soci,   la   convocazione
          dell'assemblea  avente  ad  oggetto  tali  deliberazioni  e
          l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le  azioni
          o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza.  Al
          liquidatore,  se  nominato,  possono  essere  attribuiti  i
          compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento  di
          nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato a cura
          del  cancelliere,  entro  cinque  giorni,  all'ufficio  del
          registro delle imprese per l'iscrizione. 
              7. In caso di trasferimento  di  beni,  il  commissario
          richiede  al  tribunale,  che  provvede   in   composizione
          monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione  delle
          formalita' iscritte,  delegando  ove  opportuno  al  notaio
          rogante l'atto di trasferimento. 
              8.  In  deroga  all'art.  2560   del   codice   civile,
          l'acquirente o cessionario dell'azienda  non  risponde  dei
          debiti pregressi, salvo diversa  previsione  del  piano  di
          concordato.».