Art. 25 
 
Inserimento della sezione VI-bis del Capo III  del  Titolo  IV  della
  Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Dopo l'articolo 120 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, e' inserita la seguente Sezione: 
    «Sezione VI-bis (Degli strumenti di  regolazione  della  crisi  e
dell'insolvenza delle  societa')  -  Art.  120-bis  (Accesso).  -  1.
L'accesso  a   uno   strumento   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza e' deciso, in  via  esclusiva,  dagli  amministratori
unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni  del  piano.
La decisione deve risultare  da  verbale  redatto  da  notaio  ed  e'
depositata e iscritta nel  registro  delle  imprese.  La  domanda  di
accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la  rappresentanza  della
societa'. 
    2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione  il  piano  puo'
prevedere  qualsiasi  modificazione  dello  statuto  della   societa'
debitrice, ivi inclusi aumenti e  riduzioni  di  capitale  anche  con
limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni
che incidono direttamente sui diritti  di  partecipazione  dei  soci,
nonche' fusioni, scissioni e trasformazioni. 
    3.  Gli  amministratori  sono   tenuti   a   informare   i   soci
dell'avvenuta decisione di accedere a uno  strumento  di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza e a  riferire  periodicamente  del  suo
andamento. 
    4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese  e
fino alla omologazione, la revoca degli amministratori e'  inefficace
se non ricorre una giusta causa.  Non  costituisce  giusta  causa  la
presentazione  di  una  domanda  di  accesso  a  uno   strumento   di
regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza   in   presenza   delle
condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata
con decreto dalla sezione specializzata del tribunale  delle  imprese
competente, sentiti gli interessati. 
    5. I soci  che  rappresentano  almeno  il  dieci  per  cento  del
capitale sono legittimati alla presentazione di proposte  concorrenti
ai sensi dell'articolo 90. La  domanda  e'  sottoscritta  da  ciascun
socio proponente. 
    6. Le disposizioni di questo articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  agli   strumenti   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza  presentati  dagli  imprenditori  collettivi  diversi
dalle societa'. 
    Art. 120-ter (Classamento dei soci e dei  titolari  di  strumenti
finanziari).  -  1.  Lo  strumento  di  regolazione  della  crisi   e
dell'insolvenza puo' prevedere la formazione di una classe di soci  o
di piu' classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a  seguito
delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi. 
    2.  La  formazione  delle  classi  previste  dal   comma   1   e'
obbligatoria  se  il  piano  prevede   modificazioni   che   incidono
direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni  caso,
per le societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 
    3. I soci, inseriti in una o piu' classi,  esprimono  il  proprio
voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da
parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto  di
voto  in  misura  proporzionale  alla  quota  di  capitale  posseduta
anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che  non  ha
espresso il proprio dissenso entro il  suddetto  termine  si  ritiene
consenziente. 
    4. Le disposizioni di questo articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, ai titolari di  strumenti  finanziari,  a  eccezione  di
quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso  anche
parziale dell'apporto. 
    Art. 120-quater (Condizioni di omologazione  del  concordato  con
attribuzioni ai soci). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo  112,
se il piano prevede che il valore risultante  dalla  ristrutturazione
sia riservato  anche  ai  soci  anteriori  alla  presentazione  della
domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o piu'  classi  di
creditori,  puo'  essere  omologato  se  il  trattamento  proposto  a
ciascuna  delle  classi  dissenzienti  sarebbe   almeno   altrettanto
favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo  rango
e piu' favorevole di quello proposto alle classi di rango  inferiore,
anche se a tali classi venisse destinato il  valore  complessivamente
riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o
inferiore a quella dissenziente, il concordato puo' essere  omologato
solo quando il valore  destinato  al  soddisfacimento  dei  creditori
appartenenti  alla  classe  dissenziente  e'   superiore   a   quello
complessivamente riservato ai soci. 
    2. Per valore riservato ai soci si intende il  valore  effettivo,
conseguente   all'omologazione    della    proposta,    delle    loro
partecipazioni e degli strumenti  che  attribuiscono  il  diritto  di
acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini
della ristrutturazione in forma di conferimenti  o  di  versamenti  a
fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma. 
    3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine
di  far  valere  il  pregiudizio  subito   rispetto   all'alternativa
liquidatoria. 
    4. Le disposizioni di questo articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale
presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi  dalle
societa' e dai professionisti. 
    Art.  120-quinquies  (Esecuzione).  -  1.  Il  provvedimento   di
omologazione  dello  strumento   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza determina la riduzione e l'aumento del capitale e  le
altre  modificazioni  statutarie  nei  termini  previsti  dal  piano,
demanda agli amministratori l'adozione  di  ogni  atto  necessario  a
darvi esecuzione e li autorizza a porre  in  essere,  nei  successivi
trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le  ulteriori
modificazioni  statutarie  programmate  dal  piano.  In  mancanza  il
tribunale, su  richiesta  di  qualsiasi  interessato  e  sentiti  gli
amministratori,  puo'   nominare   un   amministratore   giudiziario,
attribuendogli i poteri necessari a provvedere in  luogo  di  costoro
agli adempimenti di cui al presente articolo, e  disporre  la  revoca
per giusta causa degli amministratori. 
    2. Se il notaio incaricato ritiene non  adempiute  le  condizioni
stabilite  dalla  legge,  ne  da'  comunicazione  tempestivamente,  e
comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli  amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono  ricorrere,
per i provvedimenti necessari,  al  tribunale  che  ha  omologato  lo
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 
    3.  Le  modificazioni   della   compagine   sociale   conseguenti
all'esecuzione  di  uno  strumento  di  regolazione  della  crisi   e
dell'insolvenza  non  costituiscono  causa  di   risoluzione   o   di
modificazione di contratti stipulati dalla societa'. Sono  inefficaci
eventuali patti contrari.».