Art. 27 
 
Modifiche alla Parte Prima,  Titolo  V,  Capo  I,  Sezione  III,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 158 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:  «2.  In  deroga  a  quanto
previsto dal comma 1, la  rivalutazione  dei  crediti  di  lavoro  e'
ammessa  anche  dopo  la  domanda  di  accesso  agli   strumenti   di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo  l'apertura  di  una
procedura di insolvenza. La rivalutazione e' ammessa, negli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitivita'
della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino
al decreto pronunciato  ai  sensi  dell'articolo  204,  comma  4,  in
relazione alle  domande  di  ammissione  al  passivo  depositate  nel
termine di cui all'articolo 201, comma 1.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  158  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 158 (Crediti non pecuniari). - 1. I crediti non
          scaduti, aventi  per  oggetto  una  prestazione  in  danaro
          determinata con riferimento ad altri valori  o  aventi  per
          oggetto una  prestazione  diversa  dal  danaro,  concorrono
          secondo  il  loro  valore  alla  data  di  apertura   della
          liquidazione giudiziale. 
              2.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  la
          rivalutazione dei crediti di lavoro e' ammessa  anche  dopo
          la domanda di accesso agli strumenti di  regolazione  della
          crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una  procedura
          di insolvenza. La rivalutazione e' ammessa, negli strumenti
          di regolazione della crisi  e  dell'insolvenza,  fino  alla
          definitivita'  della  sentenza  di  omologazione  e,  nelle
          procedure di insolvenza, fino  al  decreto  pronunciato  ai
          sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande
          di ammissione al passivo  depositate  nel  termine  di  cui
          all'articolo 201, comma 1.».