Art. 29 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV sezione I, del  decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  al  primo  e  al  secondo  periodo,  la  parola
«centottanta» e' sostituita dalla seguente: «centocinquanta»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «In  questo  caso,
il curatore» sono inserite le  seguenti:  «notifica  l'istanza  e  la
relativa autorizzazione ai competenti uffici  per  l'annotazione  nei
pubblici registri e»; 
    c) al comma 5, secondo periodo, la parola «dodici» e'  sostituita
dalla seguente: «otto»; 
    d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Prima
della approvazione del programma, il  curatore  puo'  procedere  alla
liquidazione di beni, previa autorizzazione del  giudice  delegato  e
sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo  quando  dal
ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.»; 
    e) al comma 8, le parole «previsti dal programma di liquidazione»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»; 
    f) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «9. Se il curatore ha
rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo  dei  termini  di
cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si  tiene  conto  del  tempo
necessario per il completamento della liquidazione». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  213  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 213 (Programma di  liquidazione).  -  1.  Entro
          sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e  in  ogni
          caso  non  oltre  centocinquanta  giorni   dalla   sentenza
          dichiarativa dell'apertura della  liquidazione  giudiziale,
          il curatore predispone  un  programma  di  liquidazione  da
          sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.  Il
          mancato rispetto del termine di  centocinquanta  giorni  di
          cui al primo periodo senza giustificato  motivo  e'  giusta
          causa di revoca del curatore. 
                2. Il curatore, previa  autorizzazione  del  comitato
          dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a
          liquidare uno o piu' beni, se l'attivita'  di  liquidazione
          appaia manifestamente non conveniente. In questo  caso,  il
          curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai
          competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e
          ne da' comunicazione ai creditori  i  quali,  in  deroga  a
          quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare  azioni
          esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita'
          del debitore. Si presume manifestamente non conveniente  la
          prosecuzione  dell'attivita'  di  liquidazione   dopo   sei
          esperimenti  di  vendita   cui   non   ha   fatto   seguito
          l'aggiudicazione,  salvo  che  il  giudice   delegato   non
          autorizzi   il   curatore    a    continuare    l'attivita'
          liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. 
                3. Il programma e' suddiviso in sezioni in  cui  sono
          indicati   separatamente   criteri   e   modalita'    della
          liquidazione dei beni immobili,  della  liquidazione  degli
          altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione
          dei  costi  e  dei  presumibili  tempi  di  realizzo.   Nel
          programma sono, inoltre, indicati le azioni  giudiziali  di
          qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti,  con  i
          costi per il  primo  grado  di  giudizio.  Sono,  altresi',
          indicati gli esiti delle liquidazioni gia' compiute. 
                4. Il programma indica  gli  atti  necessari  per  la
          conservazione del valore  dell'impresa,  quali  l'esercizio
          dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche'
          relativi a singoli rami dell'azienda, nonche' le  modalita'
          di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni
          o di rapporti giuridici individuabili in blocco. 
                5. Nel programma e'  indicato  il  termine  entro  il
          quale avra' inizio l'attivita' di liquidazione  dell'attivo
          ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto
          mesi dall'apertura della  procedura  deve  avere  luogo  il
          primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare  le
          attivita' di recupero dei crediti,  salvo  che  il  giudice
          delegato,  con  decreto  motivato,  non  ne  autorizzi   il
          differimento.  Il  termine  per  il   completamento   della
          liquidazione non puo' eccedere  cinque  anni  dal  deposito
          della sentenza di apertura  della  procedura.  In  casi  di
          eccezionale  complessita',  questo  termine   puo'   essere
          differito a sette anni dal giudice delegato. 
                6.  Per  sopravvenute  esigenze,  il  curatore   puo'
          presentare un supplemento del piano di liquidazione.  Prima
          della  approvazione  del  programma,   il   curatore   puo'
          procedere alla liquidazione di beni, previa  autorizzazione
          del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se
          gia'  nominato,  solo  quando  dal  ritardo  puo'  derivare
          pregiudizio all'interesse dei creditori. 
                7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato  che
          ne autorizza la sottoposizione al  comitato  dei  creditori
          per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli
          atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato. 
                8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma  5
          senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore. 
              9. Se il curatore ha rispettato i  termini  di  cui  al
          comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo
          2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il
          completamento della liquidazione.».