Art. 30 
 
Modifiche alla Parte Prima,  Titolo  V,  Capo  IV,  sezione  II,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147: 
      1) al primo periodo,  dopo  le  parole  «anche  avvalendosi  di
soggetti specializzati,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle
stime effettuate ai sensi del  comma  1,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati» e le parole «con le modalita'  stabilite  con  ordinanza
dal giudice delegato» sono soppresse; 
    2) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Il  curatore
informa  il  giudice  delegato  dell'andamento  delle  attivita'   di
liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il  curatore  puo'
proporre nel programma  di  liquidazione  che  le  vendite  dei  beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate  dal  giudice
delegato secondo le disposizioni del codice di  procedura  civile  in
quanto compatibili.»; 
    c) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Il  curatore
effettua  la  pubblicita',  sul  portale  delle  vendite   pubbliche,
dell'avviso contenente  tutti  i  dati  che  possono  interessare  il
pubblico o della  ordinanza  di  vendita  e  di  ogni  altro  atto  o
documento ritenuto utile e puo' ricorrere anche a ulteriori forme  di
pubblicita'  idonee  ad  assicurare   la   massima   informazione   e
partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni
prima  della  vendita.  Il  termine  puo'  essere   ridotto,   previa
autorizzazione del  giudice  delegato,  esclusivamente  nei  casi  di
assoluta urgenza.»; 
    d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «L'offerta non e'  efficace
se perviene oltre il termine stabilito» sono  inserite  le  seguenti:
«nell'avviso di cui al comma 5 o»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole «Le offerte  di  acquisto
sono efficaci anche se inferiori di non oltre  un  quarto  al  prezzo
stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma  5
o»; 
    e) al comma 9, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti  parole:  «della  documentazione  relativa  alla
vendita»; 
    f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «12. Con regolamento
del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita'  dei  soggetti
specializzati dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del comma
2.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  216  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 216 (Modalita' della liquidazione). - 1. I beni
          acquisiti  all'attivo  della  procedura  sono  stimati   da
          esperti nominati dal curatore ai sensi  dell'articolo  129,
          comma 2. La relazione di stima deve essere  depositata  con
          modalita' telematiche nel rispetto  della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici,
          nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
          per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
          giustizia. I modelli informatici delle relazioni  di  stima
          sono pubblicati sul  portale  delle  vendite  pubbliche  e,
          quando la stima riguarda un bene immobile,  deve  contenere
          le  informazioni  previste  dall'articolo   173-bis   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo
          periodo costituisce  motivo  di  revoca  dell'incarico.  La
          stima puo' essere omessa per i beni di modesto  valore.  Il
          compenso dell'esperto e' liquidato  a  norma  dell'articolo
          161, terzo comma, delle disposizioni per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile. 
                2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione  posti
          in essere in esecuzione del programma di liquidazione  sono
          effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite
          procedure  competitive,  anche  avvalendosi   di   soggetti
          specializzati, sulla base delle stime effettuate  ai  sensi
          del  comma  1,   assicurando,   con   adeguate   forme   di
          pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli
          interessati.  Il  curatore  informa  il  giudice   delegato
          dell'andamento  delle  attivita'  di   liquidazione   nelle
          relazioni di cui all'articolo 130,  comma  9.  Per  i  beni
          immobili il curatore pone in essere almeno tre  esperimenti
          di vendita  all'anno.  Dopo  il  terzo  esperimento  andato
          deserto il prezzo puo'  essere  ribassato  fino  al  limite
          della meta'  rispetto  a  quello  dell'ultimo  esperimento.
          Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2,  il
          giudice delegato ordina la liberazione  dei  beni  immobili
          occupati dal debitore o da terzi in  forza  di  titolo  non
          opponibile al curatore. Il  provvedimento  e'  attuato  dal
          curatore secondo  le  disposizioni  del  giudice  delegato,
          senza  l'osservanza  di  formalita'   diverse   da   quelle
          stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia
          del     decreto     di     trasferimento     nell'interesse
          dell'aggiudicatario  se   questi   non   lo   esenta.   Per
          l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato
          puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai
          sensi dell'articolo 68  del  codice  di  procedura  civile.
          Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non  devono
          essere consegnati ovvero documenti inerenti lo  svolgimento
          di attivita' imprenditoriale o professionale,  il  curatore
          intima di asportarli alla parte tenuta al  rilascio  ovvero
          al soggetto al  quale  gli  stessi  risultano  appartenere,
          assegnandogli il relativo termine, non inferiore  a  trenta
          giorni, salvi i casi di urgenza.  Dell'intimazione  si  da'
          atto a verbale ovvero,  se  il  soggetto  intimato  non  e'
          presente,  mediante  atto  notificato  dal   curatore.   Se
          l'asporto non e' eseguito entro  il  termine  assegnato,  i
          beni o  i  documenti  sono  considerati  abbandonati  e  il
          curatore, salvo diversa disposizione del giudice  delegato,
          ne dispone lo smaltimento o  la  distruzione.  Per  i  beni
          immobili e gli altri beni iscritti nei  pubblici  registri,
          prima del completamento delle  operazioni  di  vendita,  e'
          data notizia mediante notificazione da parte del  curatore,
          a ciascuno dei creditori ipotecari o i  cui  crediti  siano
          assistiti da privilegio sul bene.»; 
                3.  Il  curatore  puo'  proporre  nel  programma   di
          liquidazione che le vendite dei  beni  mobili,  immobili  e
          mobili registrati vengano effettuate dal  giudice  delegato
          secondo le disposizioni del codice di procedura  civile  in
          quanto compatibili. 
                4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3  sono  effettuate
          con modalita' telematiche tramite il portale delle  vendite
          pubbliche, salvo che tali modalita'  siano  pregiudizievoli
          per  gli  interessi  dei  creditori  o  per  il   sollecito
          svolgimento della procedura. 
                5. Il curatore effettua la pubblicita',  sul  portale
          delle vendite pubbliche,  dell'avviso  contenente  tutti  i
          dati che possono interessare il pubblico o della  ordinanza
          di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto  utile
          e puo' ricorrere anche a  ulteriori  forme  di  pubblicita'
          idonee   ad   assicurare   la   massima   informazione    e
          partecipazione degli  interessati,  da  effettuarsi  almeno
          trenta giorni prima della vendita. Il termine  puo'  essere
          ridotto,  previa  autorizzazione  del   giudice   delegato,
          esclusivamente nei casi di assoluta urgenza. 
                6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto
          formulano tramite il portale  delle  vendite  pubbliche  la
          richiesta di  esaminare  i  beni  in  vendita.  Essi  hanno
          diritto di esaminare  i  beni  in  vendita  entro  quindici
          giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito  dal
          giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota  a
          persona diversa dal curatore o dal delegato  alla  vendita.
          L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire
          la  riservatezza  dell'identita'  degli  interessati  e  ad
          impedire che essi abbiano contatti tra loro. 
                7. L'offerta non e' efficace  se  perviene  oltre  il
          termine  stabilito  nell'avviso  di  cui  al  comma   5   o
          nell'ordinanza di  vendita  o  se  l'offerente  non  presta
          cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono
          efficaci anche se inferiori  di  non  oltre  un  quarto  al
          prezzo  stabilito  nell'avviso  di  cui  al   comma   5   o
          nell'ordinanza di vendita  e  sono  presentate  tramite  il
          portale delle vendite pubbliche. 
                8. Le vendite e  gli  atti  di  liquidazione  possono
          prevedere  che  il  versamento  del  prezzo   abbia   luogo
          ratealmente;  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo
          periodo, 574, primo comma,  secondo  periodo,  585  e  587,
          primo comma,  secondo  periodo,  del  codice  di  procedura
          civile. 
                9. Il curatore  informa  il  giudice  delegato  e  il
          comitato  dei  creditori  dell'esito  della  procedura   di
          vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque  giorni
          dalla  sua  conclusione  mediante  deposito  nel  fascicolo
          informatico della documentazione relativa alla vendita. 
                10. Se alla data di apertura della liquidazione  sono
          pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
          in tale caso si applicano le  disposizioni  del  codice  di
          procedura civile; altrimenti, su istanza del  curatore,  il
          giudice   dell'esecuzione    dichiara    l'improcedibilita'
          dell'esecuzione, fermi restando  gli  effetti  conservativi
          sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. 
                11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1
          sono estratti ed elaborati,  a  cura  del  Ministero  della
          giustizia, anche  nell'ambito  di  rilevazioni  statistiche
          nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. 
              12. Con regolamento del Ministro  della  giustizia,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro il termine  di  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita'  dei
          soggetti specializzati dei quali il curatore puo' avvalersi
          ai sensi del comma 2.».