Art. 33 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  V,  Capo  IX,   del   decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 268, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, come modificato dall'articolo 29, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «e,  se  l'insolvenza  riguarda  un
imprenditore, dal pubblico ministero» sono soppresse; 
    b) al secondo periodo, la parola «ventimila» e' sostituita  dalla
seguente: «cinquantamila». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  268  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  268  (Liquidazione  controllata).  -   1.   Il
          debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare  con
          ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo  27,
          comma  2,  l'apertura  di  una  procedura  di  liquidazione
          controllata dei suoi beni. 
                2. Quando il debitore e' in stato di  insolvenza,  la
          domanda puo' essere presentata da  un  creditore  anche  in
          pendenza di procedure esecutive individuali.  Nei  casi  di
          cui al primo periodo non si  fa  luogo  all'apertura  della
          liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti  scaduti
          e non pagati  risultanti  dagli  atti  dell'istruttoria  e'
          inferiore   a   euro   cinquantamila.   Tale   importo   e'
          periodicamente  aggiornato  con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera d). 
                3. Quando la domanda e' proposta da un creditore  nei
          confronti di un debitore persona fisica  non  si  fa  luogo
          all'apertura della liquidazione controllata  se  l'OCC,  su
          richiesta  del  debitore,  attesta  che  non  e'  possibile
          acquisire  attivo  da  distribuire  ai  creditori   neppure
          mediante     l'esercizio     di     azioni     giudiziarie.
          All'attestazione  sono  allegati   i   documenti   di   cui
          all'articolo 283, comma 3. 
                4. Non sono compresi nella liquidazione: 
                  a) i crediti impignorabili ai  sensi  dell'articolo
          545 del codice di procedura civile; 
                  b) i  crediti  aventi  carattere  alimentare  e  di
          mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i  salari  e  cio'
          che il debitore guadagna con la sua attivita'  nei  limiti,
          indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo
          e della sua famiglia; 
                  c) i frutti  derivanti  dall'usufrutto  legale  sui
          beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
          frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
          codice civile; 
                  d) le cose che non  possono  essere  pignorate  per
          disposizione di legge. 
                5.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli
          effetti   del   concorso,   il   corso   degli    interessi
          convenzionali   o   legali   fino   alla   chiusura   della
          liquidazione, a meno che i crediti non siano  garantiti  da
          ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto  previsto  dagli
          articoli 2749, 2788 e 2855,  secondo  e  terzo  comma,  del
          codice civile.».