Art. 34 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 278, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.». 2. All'articolo 279 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo degli articoli 278 e 279 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 278 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. 3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. 5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. 6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli obbligati in via di regresso. 7. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.» «Art. 279 (Condizioni temporali di accesso). - 1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. 2. Abrogato.