Art. 34 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del  decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 278, del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, come modificato  dall'articolo  30,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 1 e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Con l'esdebitazione  vengono  meno  le
cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura  della
liquidazione giudiziale.». 
  2. All'articolo 279 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 34: 
                
              - Si riporta il testo degli  articoli  278  e  279  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 278 (Oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.
          L'esdebitazione consiste nella  liberazione  dai  debiti  e
          comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti
          insoddisfatti nell'ambito di una procedura di  liquidazione
          giudiziale   o    di    liquidazione    controllata.    Con
          l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilita'  e
          di  decadenza  collegate  all'apertura  della  liquidazione
          giudiziale. 
                2. Nei confronti dei  creditori  per  fatto  o  causa
          anteriori   che   non   hanno   partecipato   al   concorso
          l'esdebitazione  opera  per  la  sola  parte  eccedente  la
          percentuale attribuita nel concorso ai  creditori  di  pari
          grado. 
                3. Possono  accedere  all'esdebitazione,  secondo  le
          norme  del  presente  capo,  tutti  i   debitori   di   cui
          all'articolo 1, comma 1. 
                4. Se il debitore e' una societa' o  altro  ente,  le
          condizioni stabilite nell'articolo  280  devono  sussistere
          nei confronti dei soci illimitatamente responsabili  e  dei
          legali rappresentanti. 
                5. L'esdebitazione della societa'  ha  efficacia  nei
          confronti dei soci illimitatamente responsabili. 
                6. Sono salvi i diritti  vantati  dai  creditori  nei
          confronti dei coobbligati e dei fideiussori  del  debitore,
          nonche' degli obbligati in via di regresso. 
                7. Restano esclusi dall'esdebitazione: 
                  a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; 
                  b) i debiti per il risarcimento dei danni da  fatto
          illecito extracontrattuale, nonche' le  sanzioni  penali  e
          amministrative  di  carattere  pecuniario  che  non   siano
          accessorie a debiti estinti.» 
                «Art. 279 (Condizioni temporali  di  accesso).  -  1.
          Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto
          a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura
          della procedura di liquidazione o al momento della chiusura
          della procedura, se antecedente. 
                2. Abrogato.