Art. 35 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  VI,  Capo  I,   del   decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«tenuto  conto  dei  vantaggi  compensativi  derivanti  alle  singole
imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112»; 
    b) al comma 3, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera
b), del decreto  legislativo  26  ottobre  2020,  n.  147,  al  primo
periodo, le parole  «Gli  effetti  pregiudizievoli»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Se non  ricorre  l'ipotesi  prevista  dal  comma  1,
secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli»; 
    c) al comma 4, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147,  le  parole  «Il
tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «In  caso  di  opposizione
proposta ai sensi del comma 3, il tribunale» e dopo  le  parole  «dei
piani collegati» sono inserite  le  seguenti:  «e  tenuto  conto  dei
vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo»; 
    d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nell'ipotesi
di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo,  il  tribunale  omologa  il
concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi  2,  3  e
4.». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  285  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 285 (Contenuto del piano o dei piani di  gruppo
          e azioni a tutela dei creditori e dei soci). - 1. Il  piano
          o i piani  concordatari  di  gruppo  possono  prevedere  la
          liquidazione  di  alcune   imprese   e   la   continuazione
          dell'attivita' di altre  imprese  del  gruppo.  Si  applica
          tuttavia la sola disciplina del concordato  in  continuita'
          quando, confrontando i flussi complessivi  derivanti  dalla
          continuazione  dell'attivita'  con  i  flussi   complessivi
          derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle
          imprese del gruppo sono soddisfatti  in  misura  prevalente
          dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o
          indiretta. 
                2. Il piano o i piani concordatari  possono  altresi'
          prevedere  operazioni   contrattuali   e   riorganizzative,
          inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche'  un
          professionista indipendente attesti  che  dette  operazioni
          sono necessarie ai fini della continuita' aziendale per  le
          imprese per le quali essa e' prevista nel piano e  coerenti
          con l'obiettivo del miglior soddisfacimento  dei  creditori
          di tutte le imprese del gruppo tenuto  conto  dei  vantaggi
          compensativi derivanti alle singole imprese,  fermo  quanto
          previsto dagli articoli 47 e 112. 
                3. Se non ricorre l'ipotesi  prevista  dal  comma  1,
          secondo  periodo,   gli   effetti   pregiudizievoli   delle
          operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere  contestati
          dai  creditori  dissenzienti  appartenenti  a  una   classe
          dissenziente  o,  nel  caso  di  mancata  formazione  delle
          classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno
          il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo
          ad   una   singola   impresa,   attraverso    l'opposizione
          all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori  non
          aderenti  possono  proporre  opposizione   all'omologazione
          degli accordi di ristrutturazione. 
              4. In caso di opposizione proposta ai sensi  del  comma
          3, il tribunale omologa il  concordato  o  gli  accordi  di
          ristrutturazione  qualora  ritenga,  sulla  base   di   una
          valutazione complessiva del piano o dei piani  collegati  e
          tenuto  conto  dei  vantaggi  compensativi  derivanti  alle
          singole imprese del gruppo, che i creditori possano  essere
          soddisfatti in misura non inferiore a quanto  ricaverebbero
          dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. 
                4-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  secondo
          periodo, il tribunale omologa il concordato secondo  quanto
          previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4. 
                5. I soci possono far valere il pregiudizio  arrecato
          alla redditivita' e al valore della partecipazione  sociale
          dalle operazioni di cui ai  commi  1  e  2,  esclusivamente
          attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
          gruppo. Il tribunale omologa il concordato  se  esclude  la
          sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione  dei
          vantaggi compensativi derivanti alle  singole  imprese  dal
          piano di gruppo.».