Art. 36 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  VI,  Capo  III,  del  decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte prima, titolo VI del decreto legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la rubrica del capo III e'  sostituita  dalla  seguente:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza  e  procedure
di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo». 
  2.  All'articolo  289,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «La domanda di  accesso
a procedure  di  regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «La domanda di accesso a uno strumento  di
regolazione della crisi  e  dell'insolvenza  o  a  una  procedura  di
insolvenza». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  289  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  289  (Domanda  di  accesso   e   obblighi   di
          informazione e collaborazione). - 1. La domanda di  accesso
          a   uno   strumento   di   regolazione   della   crisi    e
          dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza  presentata
          da un'impresa appartenente  ad  un  gruppo  deve  contenere
          informazioni analitiche sulla struttura del  gruppo  e  sui
          vincoli  partecipativi  o  contrattuali  esistenti  tra  le
          societa' e imprese e indicare il registro delle imprese o i
          registri delle  imprese  in  cui  e'  stata  effettuata  la
          pubblicita' ai  sensi  dell'articolo  2497-bis  del  codice
          civile. L'impresa deve,  inoltre,  depositare  il  bilancio
          consolidato  di  gruppo,  ove  redatto.  In  ogni  caso  il
          tribunale  ovvero,  successivamente,  il  curatore   o   il
          commissario  giudiziale  possono,  al  fine  di   accertare
          l'esistenza di  collegamenti  di  gruppo,  richiedere  alla
          CONSOB o  a  qualsiasi  altra  pubblica  autorita'  e  alle
          societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari
          di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le
          informazioni  sono  fornite  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.».