Art. 37 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  VII,  Capo  II,  del  decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 301, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Si
applicano gli articoli 356 e 358.». 
  2. All'articolo 302, comma 3, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «articoli 129,  134  e  136,  comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1,». 
  3.  All'articolo  306,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  le  parole  «indicatori  della
crisi» sono sostituite dalle seguenti: «segnali di  cui  all'articolo
3». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo degli articoli 301, 302 e 306 del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   301   (Organi   della   liquidazione   coatta
          amministrativa). - 1. Con il provvedimento  che  ordina  la
          liquidazione o  con  altro  successivo  viene  nominato  un
          commissario liquidatore. E' altresi' nominato  un  comitato
          di sorveglianza di tre membri o cinque membri,  scelti  fra
          persone  particolarmente  esperte  nel  ramo  di  attivita'
          esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.  Si
          applicano gli articoli 356 e 358. 
                2. Qualora  l'importanza  dell'impresa  lo  consigli,
          possono essere nominati tre commissari liquidatori. In  tal
          caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza  e'
          esercitata   congiuntamente   da   due   di   essi.   Nella
          liquidazione delle cooperative la nomina  del  comitato  di
          sorveglianza e' facoltativa.» 
                «Art.   302    (Responsabilita'    del    commissario
          liquidatore). -  1.  Il  commissario  liquidatore  e',  per
          quanto attiene all'esercizio delle sue  funzioni,  pubblico
          ufficiale. 
                2.    Durante    la    liquidazione    l'azione    di
          responsabilita' contro il commissario liquidatore  revocato
          e' proposta  dal  nuovo  liquidatore  con  l'autorizzazione
          dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
                3.  Si  applicano  al  commissario   liquidatore   le
          disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136,  comma  1,
          intendendosi sostituiti nei  poteri  del  tribunale  e  del
          giudice delegato quelli  dell'autorita'  che  vigila  sulla
          liquidazione.» 
                «Art.  306  (Relazione   del   commissario).   -   1.
          L'imprenditore o,  se  l'impresa  e'  una  societa'  o  una
          persona giuridica, gli  amministratori  devono  rendere  al
          commissario liquidatore il conto della gestione relativo al
          tempo posteriore all'ultimo bilancio. 
                2.  Il  commissario  e'  dispensato  dal  formare  il
          bilancio annuale, ma deve  presentare  alla  fine  di  ogni
          semestre all'autorita' che vigila  sulla  liquidazione  una
          relazione  sulla  situazione  patrimoniale  dell'impresa  e
          sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di
          eventuali segnali di cui all'articolo 3, accompagnata da un
          rapporto  del  comitato  di  sorveglianza.   Nello   stesso
          termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato  di
          sorveglianza, unitamente agli estratti conto  dei  depositi
          postali o bancari  relativi  al  periodo.  Il  comitato  di
          sorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi   componenti   possono
          formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione
          e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per  via
          telematica all'ufficio del registro  delle  imprese  ed  e'
          trasmessa a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  ai
          creditori e ai titolari di diritti sui beni.».