Art. 37 Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 301, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si applicano gli articoli 356 e 358.». 2. All'articolo 302, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articoli 129, 134 e 136, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1,». 3. All'articolo 306, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «indicatori della crisi» sono sostituite dalle seguenti: «segnali di cui all'articolo 3».
Note all'art. 37: - Si riporta il testo degli articoli 301, 302 e 306 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 301 (Organi della liquidazione coatta amministrativa). - 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Si applicano gli articoli 356 e 358. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativa.» «Art. 302 (Responsabilita' del commissario liquidatore). - 1. Il commissario liquidatore e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro il commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.» «Art. 306 (Relazione del commissario). - 1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorita' che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all'articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.».