Art. 39 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 341, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell'art. 48, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 63, comma 2-bis». 2. All'articolo 342, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «87, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «87, comma 3».
Note all'art. 39: - Si riporta il testo degli articoli 341 e 342 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 341 (Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). - 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa'; b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore; c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo; d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori. 3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, comma 2-bis, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).» «Art. 342 (Falso in attestazioni e relazioni). - 1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. 3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.».