Art. 39 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  IX,  Capo  III,  del  decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 341, comma 3 del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «dell'art. 48, comma 5» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 63, comma 2-bis». 
  2. All'articolo 342, comma 1 del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «87,  commi  2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «87, comma 3». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  341  e  342  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  341  (Concordato  preventivo  e   accordo   di
          ristrutturazione con intermediari finanziari e  convenzione
          di moratoria). - 1. E' punito con la reclusione  da  uno  a
          cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di  ottenere
          l'apertura della procedura di concordato  preventivo  o  di
          ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o
          il  consenso  alla  sottoscrizione  della  convenzione   di
          moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero,
          per influire  sulla  formazione  delle  maggioranze,  abbia
          simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 
                2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: 
                  a) le disposizioni degli articoli 329  e  330  agli
          amministratori, direttori generali, sindaci  e  liquidatori
          di societa'; 
                  b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori
          dell'imprenditore; 
                  c) le disposizioni degli  articoli  334  e  335  al
          commissario del concordato preventivo; 
                  d) le disposizioni degli  articoli  338  e  339  ai
          creditori. 
                3.  Nel  caso  di  accordi  di  ristrutturazione   ad
          efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel
          caso di omologa di accordi  di  ristrutturazione  ai  sensi
          dell'articolo 63, comma 2-bis, si applicano le disposizioni
          previste al comma 2, lettere a), b) e d).» 
                «Art. 342 (Falso in attestazioni e relazioni).  -  1.
          Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui
          agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2,  62,
          comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88,  commi  1  e  2,  90,
          comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero
          omette di riferire informazioni rilevanti  in  ordine  alla
          veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad
          esso allegati, e' punito con la reclusione da due a  cinque
          anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
                2. Se il fatto e' commesso al fine di  conseguire  un
          ingiusto  profitto  per  se'  o  per  altri,  la  pena   e'
          aumentata. 
                3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori  la
          pena e' aumentata fino alla meta'.».