Art. 4 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  I,  Capo  II,  Sezione  III,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Trattazione  unitaria  delle  domande  di  accesso  agli
strumenti  di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  alle
procedure di insolvenza). - 1. Le domande di accesso  agli  strumenti
di regolazione della crisi e  dell'insolvenza  e  alle  procedure  di
insolvenza sono trattate in un  unico  procedimento  e  ogni  domanda
sopravvenuta e' riunita a quella gia' pendente.  Il  procedimento  si
svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41. 
  2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il  tribunale  esamina
in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o  l'insolvenza
con  strumenti  diversi  dalla  liquidazione   giudiziale   o   dalla
liquidazione controllata, a condizione che: 
    a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; 
    b) il piano non sia manifestamente inadeguato a  raggiungere  gli
obiettivi prefissati; 
    c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per
i creditori o, in caso di concordato  in  continuita'  aziendale,  le
ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. 
  3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in
tutti i casi in  cui  la  domanda  diretta  a  regolare  la  crisi  o
l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale  non
e' accolta ed e' accertato  lo  stato  di  insolvenza,  il  tribunale
procede, su istanza  dei  soggetti  legittimati,  all'apertura  della
liquidazione giudiziale. Allo stesso modo  il  tribunale  procede  in
tutti i casi in cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei
casi previsti dall'articolo 49, comma 2.». 
  2. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Durata massima delle misure protettive). - 1. 1. La durata
complessiva delle misure protettive,  fino  alla  omologazione  dello
strumento  di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  o  alla
apertura della procedura di insolvenza, non puo' superare il periodo,
anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali  rinnovi  o
proroghe, tenuto conto delle misure protettive  di  cui  all'articolo
18».