Art. 41 Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. Alla parte prima, titolo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali». 2. Gli articoli 351 e 352 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono abrogati. 3. All'articolo 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»; b) le parole «delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure e degli strumenti previsti dal»; c) dopo le parole «titolo II» sono aggiunte le seguenti: «e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa». 4. L'articolo 354 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato.
Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 353 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 353 (Istituzione di un osservatorio permanente). - 1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa. 2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.».