Art. 42 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  X,  Capo  II,   del   decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 356, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, al terzo periodo le parole  «,  ovvero,  ai  fini  della
nomina quali componenti dell'OCRI, i  soggetti  di  cui  all'articolo
352» sono soppresse. 
  2. All'articolo 358, comma 3, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 16-bis,  commi
9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 228» sono soppresse; 
    b) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «e)  in  caso  di
procedura che presenta  elementi  transfrontalieri,  delle  correlate
esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della  capacita'
di rispettare gli obblighi di cui al regolamento  (UE)  2015/848,  di
comunicare  e  cooperare  con  i  professionisti  che  gestiscono  le
procedure  di  insolvenza  e   con   le   autorita'   giudiziarie   o
amministrative di un altro Stato membro, nonche' delle risorse  umane
e amministrative necessarie per  far  fronte  a  casi  potenzialmente
complessi.». 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  356  e  358  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   356    (Albo    dei    soggetti    incaricati
          dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e  di
          controllo nelle procedure di cui al codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza). - 1. E'  istituito  presso  il  Ministero
          della giustizia un albo dei soggetti, costituiti  anche  in
          forma associata o  societaria,  destinati  a  svolgere,  su
          incarico  del   tribunale,   le   funzioni   di   curatore,
          commissario  giudiziale  o  liquidatore,  nelle   procedure
          previste nel  codice  della  crisi  e  dell'insolvenza.  E'
          assicurato  il  collegamento  dati  con   le   informazioni
          contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il
          Ministero   della   giustizia   esercita    la    vigilanza
          sull'attivita' degli iscritti all'albo. 
                2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti  che,  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo  358,  comma  1,
          dimostrano di aver assolto gli obblighi  di  formazione  di
          cui all'articolo 4, comma 5,  lettere  b),  c)  e  d),  del
          decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014,  n.
          202,  e  successive  modificazioni.  Per  i  professionisti
          iscritti agli  ordini  professionali  degli  avvocati,  dei
          dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,  dei
          consulenti del  lavoro  la  durata  dei  corsi  di  cui  al
          predetto articolo 4, comma 5, lettera b),  e'  di  quaranta
          ore. Ai  fini  del  primo  popolamento  dell'albo,  possono
          ottenere l'iscrizione anche  i  soggetti  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano
          di essere stati nominati, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi
          quattro   anni,   curatori   fallimentari,   commissari   o
          liquidatori  giudiziali.  Costituisce  condizione  per   il
          mantenimento   dell'iscrizione   l'acquisizione   di    uno
          specifico aggiornamento biennale,  ai  sensi  del  predetto
          decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora  le
          linee guida generali per la definizione dei  programmi  dei
          corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di  cui
          all'articolo 358, comma 1, lettera  b),  devono  essere  in
          possesso della persona fisica responsabile della procedura,
          nonche'  del  legale  rappresentante  della  societa'   tra
          professionisti  o  di  tutti  i  componenti  dello   studio
          professionale associato. 
                3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il
          possesso dei seguenti requisiti di onorabilita': 
                  a)  non  versare  in  una   delle   condizioni   di
          ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
          codice civile; 
                  b)  non  essere  stati  sottoposti  a   misure   di
          prevenzione disposte dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
                  c) non essere stati condannati con sentenza passata
          in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 
                    1) a pena detentiva per uno  dei  reati  previsti
          dalle  norme   che   disciplinano   l'attivita'   bancaria,
          finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
          materia di mercati e  valori  mobiliari,  di  strumenti  di
          pagamento; 
                    2) alla reclusione per uno dei  delitti  previsti
          nel titolo XI del libro V del codice civile o nel  presente
          codice; 
                    3) alla reclusione per un tempo non  inferiore  a
          un anno per un delitto contro la pubblica  amministrazione,
          contro la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro
          l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
          delitto in materia tributaria; 
                    4) alla reclusione per un tempo superiore  a  due
          anni per un qualunque delitto non colposo; 
                  d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una
          sanzione disciplinare piu' grave di quella minima  prevista
          dai singoli ordinamenti professionali.» 
                «Art. 358 (Requisiti per  la  nomina  agli  incarichi
          nelle procedure). - 1. Possono essere chiamati  a  svolgere
          le  funzioni  di   curatore,   commissario   giudiziale   e
          liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e
          dell'insolvenza: 
                  a) gli  iscritti  agli  albi  degli  avvocati,  dei
          dottori commercialisti e  degli  esperti  contabili  e  dei
          consulenti del lavoro; 
                  b) gli studi professionali associati o societa' tra
          professionisti, sempre che i soci  delle  stesse  siano  in
          possesso dei requisiti professionali di  cui  alla  lettera
          a),   e,   in   tal   caso,   all'atto    dell'accettazione
          dell'incarico, deve  essere  designata  la  persona  fisica
          responsabile della procedura; 
                  c)  coloro   che   abbiano   svolto   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  in  societa'  di
          capitali o societa' cooperative, dando  prova  di  adeguate
          capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei
          loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
          liquidazione giudiziale. 
                2. Non possono essere nominati curatore,  commissario
          giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione
          civile tra persone dello stesso  sesso,  il  convivente  di
          fatto, i parenti e gli affini entro  il  quarto  grado  del
          debitore, i creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso  al
          dissesto  dell'impresa,  nonche'  chiunque  si   trovi   in
          conflitto di interessi con la procedura. 
                3.  Il  curatore,  il  commissario  giudiziale  e  il
          liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto
          conto: 
                  a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi; 
                  b) degli incarichi  in  corso,  in  relazione  alla
          necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale,
          efficiente e tempestivo delle funzioni; 
                  c) delle esigenze di  trasparenza  e  di  rotazione
          nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto  conto  del
          numero  delle  procedure   aperte   nell'anno   precedente,
          valutata   la   esperienza   richiesta   dalla   natura   e
          dall'oggetto dello specifico incarico; 
                  d) con riferimento  agli  iscritti  agli  albi  dei
          consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro
          subordinato  in  atto  al   momento   dell'apertura   della
          liquidazione  giudiziale,  del  deposito  del  decreto   di
          ammissione al concordato preventivo o al momento della  sua
          omologazione; 
              e)  in  caso  di  procedura   che   presenta   elementi
          transfrontalieri, delle correlate esperienze  e  competenze
          acquisite e, in particolare, della capacita' di  rispettare
          gli obblighi  di  cui  al  regolamento  (UE)  2015/848,  di
          comunicare e cooperare con i professionisti che  gestiscono
          le procedure di insolvenza e con le autorita' giudiziarie o
          amministrative di un  altro  Stato  membro,  nonche'  delle
          risorse umane e amministrative necessarie per far fronte  a
          casi potenzialmente complessi.».