Art. 44 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  X,  Capo  IV,   del   decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 368, comma 4, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) le parole «di procedure di  regolazione  della
crisi e dell'insolvenza di cui al presente  codice»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «degli  strumenti  di  regolazione  della  crisi  e
dell'insolvenza e delle  procedure  di  insolvenza  disciplinati  dal
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; 
    b) alla lettera d), capoverso «5-bis», terzo periodo,  le  parole
«articolo 85, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo  84,
comma 5». 
 
          Note all'art. 44: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 368, comma  4,  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  368  (Coordinamento  con  la  disciplina   del
          diritto del lavoro). - 1.-3. (Omissis). 
                4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre  1990,  n.
          428,   sono   apportate   le   seguenti   modificazioni   e
          integrazioni: 
                  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
          Nei casi di  trasferimenti  di  aziende  nell'ambito  degli
          strumenti di regolazione della crisi  e  dell'insolvenza  e
          delle procedure  di  insolvenza  disciplinati  dal  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui
          al comma 1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda
          proporre offerta di acquisto  dell'azienda  o  proposta  di
          concordato    preventivo     concorrente     con     quella
          dell'imprenditore;  in  tale  ipotesi   l'efficacia   degli
          accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo'  essere  subordinata
          alla  successiva   attribuzione   dell'azienda   ai   terzi
          offerenti o proponenti.". 
                  b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
                    "4-bis. Nel caso in cui sia  stato  raggiunto  un
          accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti
          commi,  con  finalita'  di  salvaguardia  dell'occupazione,
          l'articolo 2112 del codice civile, fermo  il  trasferimento
          al cessionario dei rapporti di lavoro, trova  applicazione,
          per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e
          con  le  limitazioni  previste  dall'accordo  medesimo,  da
          concludersi anche attraverso i contratti collettivi di  cui
          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, qualora il trasferimento riguardi aziende: 
                    a) per le quali vi sia stata la dichiarazione  di
          apertura della procedura di concordato preventivo in regime
          di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84,  comma
          2,  del  codice  della   crisi   e   dell'insolvenza,   con
          trasferimento  di  azienda  successivo   all'apertura   del
          concordato stesso; 
                    b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli
          accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli  accordi
          non hanno carattere liquidatorio; 
                    c)   per   le    quali    e'    stata    disposta
          l'amministrazione  straordinaria,  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione
          o di mancata cessazione dell'attivita'"; 
                  c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                    "5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
          confronti  delle  quali  vi  sia   stata   apertura   della
          liquidazione  giudiziale   o   di   concordato   preventivo
          liquidatorio,  ovvero  emanazione  del   provvedimento   di
          liquidazione coatta amministrativa,  nel  caso  in  cui  la
          continuazione dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia
          cessata,  i  rapporti   di   lavoro   continuano   con   il
          cessionario. Tuttavia, in tali  ipotesi,  nel  corso  delle
          consultazioni di cui ai precedenti commi, possono  comunque
          stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,
          contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in  deroga  all'articolo
          2112, commi 1, 3 e 4, del  codice  civile;  resta  altresi'
          salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso
          di  esodo  incentivato   dal   rapporto   di   lavoro,   da
          sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113,  ultimo
          comma del codice civile."; 
                  d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
                    "5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma  5,  non
          si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il
          trattamento di fine rapporto  e'  immediatamente  esigibile
          nei  confronti  del  cedente  dell'azienda.  Il  Fondo   di
          garanzia,   in   presenza   delle    condizioni    previste
          dall'articolo  2  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,
          interviene anche a favore dei lavoratori che passano  senza
          soluzione di continuita' alle  dipendenze  dell'acquirente;
          nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di
          quella della cessazione del rapporto di  lavoro,  anche  ai
          fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi  dal
          trattamento di fine rapporto,  da  corrispondere  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento  di
          fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n.  80  sono  corrisposti  dal
          Fondo di Garanzia nella loro integrale  misura,  quale  che
          sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto
          dell'articolo  84,  comma  5  del  codice  della  crisi   e
          dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 
                    5-ter. Qualora il trasferimento riguardi  imprese
          nei confronti  delle  quali  vi  sia  stata  sottoposizione
          all'amministrazione  straordinaria,  nel  caso  in  cui  la
          continuazione dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia
          cessata  e  nel  corso  della  consultazione  di   cui   ai
          precedenti commi sia stato raggiunto un  accordo  circa  il
          mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori
          il cui rapporto di lavoro  continua  con  l'acquirente  non
          trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo
          che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il
          predetto   accordo   puo'   altresi'   prevedere   che   il
          trasferimento non riguardi il personale eccedentario e  che
          quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle
          dipendenze dell'alienante."; 
                  e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che»  e'
          aggiunta la seguente: "comunque"; 
                  f) all'articolo 11, comma 3, del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole  «dell'articolo  2,
          comma  19,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92»   sono
          sostituite dalle seguenti:  "dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2015, n. 22".».