Art. 45 Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o» sono soppresse.
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 381 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 381 (Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici). - 1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale". 2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.".».