Art. 8 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  III,  Capo  I,  del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente «1.  L'imprenditore  che
ha all'estero  il  centro  degli  interessi  principali  puo'  essere
ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e  dell'insolvenza
o  assoggettato  a  una  procedura  di  insolvenza  nella  Repubblica
italiana anche se  e'  stata  aperta  analoga  procedura  all'estero,
quando ha una dipendenza in Italia.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Il  trasferimento
del centro degli  interessi  principali  all'estero  non  esclude  la
sussistenza della giurisdizione italiana  se  e'  avvenuto  nell'anno
antecedente il deposito della domanda di accesso a uno  strumento  di
regolazione della crisi  e  dell'insolvenza  o  a  una  procedura  di
insolvenza.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 26 (Giurisdizione italiana). - 1.  L'imprenditore
          che ha all'estero il centro degli interessi principali puo'
          essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e
          dell'insolvenza  o  assoggettato   a   una   procedura   di
          insolvenza nella Repubblica  italiana  anche  se  e'  stata
          aperta  analoga  procedura  all'estero,   quando   ha   una
          dipendenza in Italia. 
              2.  Il  trasferimento  del   centro   degli   interessi
          principali all'estero  non  esclude  la  sussistenza  della
          giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente
          il deposito della domanda di accesso  a  uno  strumento  di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura
          di insolvenza. 
              3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e  la
          normativa dell'Unione europea. 
              4.  Il  tribunale,  quando  apre   una   procedura   di
          insolvenza transfrontaliera ai sensi del  regolamento  (UE)
          2015/848 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio  2015,  dichiara  se  la  procedura  e'  principale,
          secondaria o territoriale.».