Art. 9 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»; b) al comma 2, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»; c) al comma 3, lettere a) e c), le parole «attivita' impresa» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' d'impresa». 2. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Trasferimento del centro degli interessi principali). - 1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.». 3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Quando una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza e' stata aperta» sono sostituite dalle seguenti: «Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' stato aperto».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Competenza per materia e per territorio). - 1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. 2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. 3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale; b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.».