IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/138/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 novembre 2009, in materia di  accesso  ed  esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (c.d.  Solvency
II) e, in  particolare,  l'articolo  42  che  detta  i  requisiti  di
competenza  e  di  onorabilita'   per   le   persone   che   dirigono
effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali; 
  Visto il decreto legislativo 14  luglio  2020,  n.  84,  che  -  in
esecuzione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117  (legge
di delegazione europea 2018) - da' compiuta attuazione alla direttiva
(UE) 2017/828 (Shareholders' Rights Directive 2 o SHRD2); 
  Visto  il  Regolamento  delegato  (UE)  2015/35  della  Commissione
europea  del  10  ottobre  2014,  che  integra  la  citata  direttiva
2009/138/CE e, in particolare, gli articoli 258, paragrafo 1, lettere
c), d) ed e), nonche' l'articolo 273; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private e, in particolare: 
    a) l'articolo  76,  che  prevede  che  i  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che
svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di  assicurazione  e
di   riassicurazione   devono   essere   idonei   allo    svolgimento
dell'incarico e attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS  il  compito  di  individuare  i
requisiti e i criteri di idoneita' che gli stessi devono  soddisfare,
i limiti al cumulo di incarichi che possono  essere  ricoperti  dagli
esponenti delle imprese,  le  cause  che  comportano  la  sospensione
temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi in cui  requisiti  e
criteri di  idoneita'  si  applicano  anche  a  coloro  che  svolgono
funzioni  fondamentali  nelle  imprese;  disciplina  la   valutazione
dell'idoneita' e l'eventuale pronuncia di decadenza  da  parte  degli
organi aziendali o dell'IVASS; 
    b)  l'articolo  30,  in  materia  di  governo  societario  e,  in
particolare, il comma 2, lettera c),  che  richiede  il  possesso  da
parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo  e  di  coloro  che  svolgono  funzioni  fondamentali   dei
requisiti di cui all'articolo 76, nonche' 30-septies che contiene  la
disciplina applicabile in ipotesi di esternalizzazione; 
    c)  l'articolo   51-quater   e   56,   comma   1,   lettera   b),
rispettivamente disciplinanti il regime applicabile alle  imprese  di
assicurazione locali e alle particolari mutue assicuratrici; 
    d)  l'articolo  212-bis,  comma  1,   lettera   c),   e   215-bis
disciplinante il sistema di governo societario di gruppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  novembre
2011, n. 220, recante il regolamento  concernente  la  determinazione
dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza  degli
esponenti  aziendali,  nonche'  dei  requisiti  di  onorabilita'  dei
titolari di partecipazioni, ai sensi  degli  articoli  76  e  77  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  Viste le disposizioni attuative dell'IVASS, adottate in materia  di
governo societario,  ai  sensi  dell'articolo  30  del  Codice  delle
assicurazioni private; 
  Viste le Linee Guida emanate da  EIOPA  -  European  Insurance  and
Occupational Pensions Authority - in materia di sistema di governance
e, in particolare, il relativo Tecnhical Annex; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  subentrato  nella
predetta competenza  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  e
l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
nonche' il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  che   sono
ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, che rinvia a  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  la  definizione  di  criteri
generali,  delle  procedure  dell'AIR  e  delle  relative   fasi   di
consultazione nonche' il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15 settembre 2017, n. 169, e la direttiva del Presidente del
Consiglio dei  ministri  16  febbraio  2018,  recanti  la  disciplina
attuativa    dell'analisi    e    verifica     dell'impatto     della
regolamentazione,  provvedimenti  nei   quali   e'   contemplata   la
possibilita' di effettuare consultazioni pubbliche ristrette; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerato che l'idoneita' degli  esponenti  aziendali  assume  un
ruolo centrale negli assetti di governo societario delle  imprese  di
assicurazione e riassicurazione e contribuisce in  modo  determinante
alla sana e prudente gestione delle imprese stesse; 
  Considerato che, in  attuazione  del  richiamato  articolo  76,  e'
necessario disciplinare requisiti tassativi  ed  imprescindibili  per
l'assunzione delle cariche e criteri  che  concorrano  a  qualificare
l'idoneita' dell'esponente e che consentano, tra  l'altro,  di  tener
conto delle specificita' del ruolo o incarico ricoperto nonche' delle
caratteristiche  proprie  dell'impresa  o  del  gruppo  a  cui   esso
appartiene; 
  Considerato  che  la  disciplina  dell'idoneita'  degli   esponenti
aziendali  deve  coerentemente  raccordarsi  con   altre   previsioni
dell'ordinamento, tra cui quelle in  materia  di  governo  societario
delle imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione,  attuative  del
Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visti gli esiti della consultazione pubblica ristretta, svolta  nel
periodo 27 agosto - 17 settembre 2021, ai sensi della normativa sopra
richiamata; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nella seduta del 9 novembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
inviata con nota del 12 aprile 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
recante  il  Codice  delle  assicurazioni   private,   e   successive
modificazioni; 
    b)  «esponenti»:  i  soggetti  che  ricoprono  un  incarico  come
definito alla lettera h) del presente articolo; 
    c) «esponenti con incarichi esecutivi»: i) i consiglieri che sono
membri del comitato esecutivo,  o  sono  destinatari  di  deleghe,  o
svolgono, anche di  mero  fatto,  funzioni  attinenti  alla  gestione
dell'impresa; ii) i consiglieri  che  rivestono  incarichi  direttivi
nell'impresa,  svolgendo  l'incarico   di   sovrintendere   ad   aree
determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua  presenza
in  azienda,  acquisendo  informazioni   dalle   relative   strutture
operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo
collegiale sull'attivita' svolta; iii) i consiglieri che rivestono le
cariche sub i) o gli incarichi sub  ii)  in  qualsiasi  societa'  del
gruppo di cui all'articolo  210-ter,  comma  2  del  Codice;  iv)  il
direttore generale o altro soggetto che svolga funzioni equivalenti; 
    d) «gruppo»: il gruppo come definito ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera r-bis, del Codice; nella nozione di gruppo rientrano
in ogni caso le societa' appartenenti all'elenco, di cui all'articolo
210-ter, comma 2 del Codice; 
    e) «impresa»: l'impresa di assicurazione  o  riassicurazione  con
sede legale nel  territorio  della  Repubblica  e  l'ultima  societa'
controllante italiana, come definita alla  lettera  z)  del  presente
decreto; 
    f) «imprese di maggiori dimensioni o complessita' operativa»:  le
imprese  che  sono  chiamate  ad  adottare  un  sistema  di   governo
societario rafforzato, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
attuative dell'IVASS in materia di governo  societario,  adottate  ai
sensi dell'articolo 30 del Codice, ossia le imprese significative con
riguardo alle dimensioni, al profilo di rischiosita', alla  tipologia
di attivita', alla  complessita'  del  business  e  dell'operativita'
svolta; 
    g) «imprese minori»: le imprese che sono chiamate ad adottare  un
sistema di governo societario semplificato  secondo  quanto  previsto
dalle  disposizioni  attuative  dell'IVASS  in  materia  di   governo
societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice e  che  non
appartengono al gruppo, di cui all'articolo  210-ter,  comma  2,  del
Codice; 
    h)  «incarico»:  gli  incarichi:  i)  presso  il   consiglio   di
amministrazione,  il  consiglio  di  sorveglianza,  il  consiglio  di
gestione;  ii)  presso  il  collegio  sindacale;  iii)  di  direttore
generale, comunque denominato; per le societa' estere, si considerano
gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii)  in  base  alla
legge applicabile alla societa'; 
    i) «incarichi in rappresentanza  dello  Stato  o  di  altri  enti
pubblici»,  gli  incarichi  ricoperti  in   virtu'   di   particolari
disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione
europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o piu'
membri degli organi societari in loro rappresentanza;  sono  compresi
in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi  espressamente
l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato  o  di  altri
soggetti pubblici; 
    l) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    m) «organo amministrativo»: il consiglio  di  amministrazione  o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema  di  cui  all'articolo  2409-octies  del  codice  civile,  il
consiglio  di  gestione  ovvero,   per   le   sedi   secondarie,   il
rappresentante generale; 
    n)  «organo  competente»:  l'organo  del  quale  l'esponente   e'
componente; per i titolari  delle  funzioni  fondamentali  e  per  il
direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico  o
ufficio;  nelle  imprese  che  adottano  il  sistema   monistico   di
amministrazione e controllo,  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione per i componenti del comitato stesso; 
    o) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese
che hanno adottato un sistema diverso da quello di  cui  all'articolo
2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza  o  il
comitato per il controllo sulla gestione; 
    p) «partecipante»: agli effetti di quanto previsto negli articoli
12 e 13, i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 del
Codice; 
    q) «rappresentante generale»: il soggetto di  cui  agli  articoli
16, commi 3 e 4 e 28, comma 4 del Codice; 
    r) «societa' commerciale»: una societa'  avente  sede  legale  in
Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro  V  del
codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI,  che
abbia  per  oggetto  l'esercizio  di  una  delle  attivita'  previste
dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile  oppure  una  societa'
avente  sede  legale  in  un  paese  estero  e   qualificabile   come
commerciale  in  applicazione  delle  disposizioni   dell'ordinamento
rilevante dello Stato in  cui  ha  la  sede  legale  o  la  direzione
generale; 
    s) «soggetti che  svolgono  funzioni  fondamentali»:  i  soggetti
diversi da quelli di cui alla lettera u) del presente  articolo,  che
svolgono una delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2,  lettera
e) del Codice e alle relative disposizioni  di  attuazione  IVASS  in
materia di governo societario; 
    t) «testo unico bancario»: il testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    u) «testo unico della finanza»: il testo unico delle disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    v)   «titolari   delle   funzioni   fondamentali»:   i   soggetti
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2,  lettera
e) del Codice e alle relative disposizioni  di  attuazione  IVASS  in
materia di governo societario; 
    z) «ultima societa' controllante italiana»: la  societa'  di  cui
all'articolo 210, comma 2,  del  Codice  o  la  societa'  individuata
dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 210, comma 3, del Codice. 
  2. Per quanto non espressamente disposto nel presente  decreto,  si
applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Codice e  dalle
disposizioni attuative dell'IVASS, adottate ai sensi dell'articolo 30
del medesimo Codice in materia di governo societario. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 25 novembre 2009 in  materia  di  accesso  ed
          esercizio   delle   attivita'   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione  (Solvibilita'  II)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2009, n. L 335. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.   84
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  luglio  2020,  n.
          130) concerne «Attuazione dell'articolo  7  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   e   la
          disciplina del sistema di governo societario». 
              -  Il   regolamento   delegato   (UE)   2015/35   della
          Commissione europea del 10  ottobre  2014  che  integra  la
          direttiva  2009/138/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio  in  materia  di  accesso  ed   esercizio   delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (Solvibilita' II) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea del 17 gennaio 2015, n. L 12. 
              - Si riporta il testo degli artt. 76, 30, 51-quater, 56
          e 212-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  ottobre  2005,  n.
          239) concernente «Il Codice delle assicurazioni private»: 
                «Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita'
          e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che
          svolgono  funzioni  fondamentali).  -  1.  I  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione,  di  direzione  e  di
          controllo  e  coloro  che  svolgono  funzioni  fondamentali
          presso le imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione
          devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 
                1-bis.    L'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione  dimostra  all'IVASS  che  i  soggetti  che
          svolgono funzioni  di  amministrazione,  di  direzione,  di
          controllo  nonche'  i   soggetti   titolari   di   funzioni
          fondamentali sono in possesso dei requisiti  e  criteri  di
          cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. 
                1-ter. Ai fini del comma 1, gli  esponenti  aziendali
          devono    possedere    requisiti    di    professionalita',
          onorabilita'  e   indipendenza,   soddisfare   criteri   di
          competenza e  correttezza,  dedicare  il  tempo  necessario
          all'efficace  espletamento   dell'incarico   in   modo   da
          garantire la  sana  e  prudente  gestione  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione. 
                1-quater. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con
          regolamento adottato  sentito  l'IVASS,  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
          dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: 
                  a) i requisiti di onorabilita' omogenei  per  tutti
          gli esponenti; 
                  b) i requisiti di professionalita' ed  indipendenza
          graduati secondo  principi  di  proporzionalita'  e  tenuto
          conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto; 
                  c) i criteri di competenza coerenti con  la  carica
          da ricoprire  e  con  le  caratteristiche  dell'impresa  di
          assicurazione  o  di   riassicurazione,   e   di   adeguata
          composizione dell'organo; 
                  d) i criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  dell'esponente,   alle
          condotte tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza
          e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate,  ai
          provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  ad  ogni  altro   elemento
          suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; 
                  e)  i  limiti  al  cumulo  di  incarichi  per   gli
          esponenti   delle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione,    graduati    secondo     principi     di
          proporzionalita'; 
                  f)  le  cause   che   comportano   la   sospensione
          temporanea dalla carica e la sua durata. 
                1-quinques.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma
          1-quater sono altresi'  determinati  i  casi  in  cui  tali
          requisiti e criteri di idoneita' si applicano a coloro  che
          svolgono   funzioni   fondamentali   nelle    imprese    di
          assicurazione o di riassicurazione. 
                1-sexies. Gli organi di amministrazione  e  controllo
          delle  imprese  di  assicurazione  o   di   riassicurazione
          valutano l'idoneita' dei propri esponenti  e  l'adeguatezza
          complessiva  dell'organo,  documentando  il   processo   di
          analisi   e   motivando   opportunamente   l'esito    della
          valutazione. In  caso  di  specifiche  e  limitate  carenze
          riferite ai criteri previsti ai sensi del  comma  1-quater,
          lettera c),  i  medesimi  organi  possono  adottare  misure
          necessarie a colmarle. La valutazione riguarda  altresi'  i
          titolari delle funzioni fondamentali. 
                2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o
          la  violazione  al  cumulo  degli  incarichi  determina  la
          decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata  dall'organo  di
          appartenenza entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
          sono componenti di un organo la valutazione e la  pronuncia
          della decadenza  sono  effettuate  dall'organo  che  li  ha
          nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS. 
                2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini  da  esso
          stabiliti, anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti sui soggetti vigilati,  valuta  l'idoneita'  degli
          esponenti  e  il  rispetto  dei  limiti  al  cumulo   degli
          incarichi  e  l'idoneita'  dei  titolari   delle   funzioni
          fondamentali  tenendo  conto  anche  dell'analisi  compiuta
          dalle imprese e delle eventuali misure  adottate  ai  sensi
          del  comma  1-sexies.  In  caso  di  difetto  o  violazione
          pronuncia la decadenza dalla carica. 
                3. Nel caso di difetto dei requisiti di  indipendenza
          stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
          assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi  2
          e 2-bis. 
                4.  Il  regolamento  di  cui  ai  commi  1-quater   e
          1-quinquies  stabilisce  le   cause   che   comportano   la
          sospensione temporanea dalla carica e  la  sua  durata.  La
          sospensione e' dichiarata con  le  modalita'  indicate  nel
          comma 2.» 
                  «Art.   30   (Sistema   di    governo    societario
          dell'impresa). -  1.  L'impresa  si  dota  di  un  efficace
          sistema di governo societario, ivi  inclusi  i  sistemi  di
          remunerazione  e  di  incentivazione,  che   consenta   una
          gestione sana e  prudente  dell'attivita'.  Il  sistema  di
          governo  societario  e'  proporzionato  alla  natura,  alla
          portata e alla complessita' delle attivita' dell'impresa. 
                  2. Il sistema di governo societario di cui al comma
          1 comprende almeno: 
                    a) l'istituzione  di  un'adeguata  e  trasparente
          struttura organizzativa,  con  una  chiara  ripartizione  e
          un'appropriata  separazione  delle  responsabilita'   delle
          funzioni e degli organi dell'impresa; 
                    b) l'organizzazione di  un  efficace  sistema  di
          trasmissione delle informazioni; 
                    c) il possesso da parte di  coloro  che  svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  e  di
          coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti  di
          cui all'articolo 76; 
                    d) la  predisposizione  di  meccanismi  idonei  a
          garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente
          Capo; 
                    e)  l'istituzione  della  funzione  di  revisione
          interna, della  funzione  di  verifica  della  conformita',
          della funzione di gestione  dei  rischi  e  della  funzione
          attuariale.  Tali   funzioni   sono   fondamentali   e   di
          conseguenza  sono   considerate   funzioni   essenziali   o
          importanti. 
                  3. Il sistema di governo societario  e'  sottoposto
          ad una revisione interna periodica almeno annuale. 
                  4. L'impresa adotta  misure  ragionevoli  idonee  a
          garantire la continuita' e  la  regolarita'  dell'attivita'
          esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A
          tal  fine,  l'impresa  utilizza  adeguati  e  proporzionati
          sistemi, risorse e procedure interne. 
                  5.   L'impresa   adotta   politiche   scritte   con
          riferimento quanto meno al sistema di gestione dei  rischi,
          al sistema di controllo interno, alla revisione interna  e,
          ove rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una  politica
          per l'adeguatezza nel continuo delle  informazioni  fornite
          al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater  e  per  le
          informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e
          sulla  condizione  finanziaria   di   cui   agli   articoli
          47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad  esse
          sia data attuazione. 
                  6. Le politiche di cui al comma  5  sono  approvate
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          consiglio di amministrazione riesamina le politiche  almeno
          una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al
          comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in
          caso di variazioni significative  del  sistema  di  governo
          societario. 
                  7. L'IVASS detta con  regolamento  disposizioni  di
          dettaglio in materia di sistema di  governo  societario  di
          cui  alla  presente  Sezione.  (-  Si  riporta   il   testo
          dell'articolo  30-septies   del   decreto   legislativo   7
          settembre     2005,     n.     209     «Art.     30-septies
          (Esternalizzazione).  -  1.  L'impresa   che   esternalizza
          funzioni o attivita' relative all'attivita' assicurativa  o
          riassicurativa   conserva    la    piena    responsabilita'
          dell'osservanza degli obblighi ad  essa  imposti  da  norme
          legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione
          europea direttamente applicabili." 
                  2. L'impresa che esternalizza funzioni o  attivita'
          essenziali  o  importanti  garantisce   che   le   relative
          modalita' siano tali da non determinare anche uno solo  dei
          seguenti effetti: a) arrecare  un  grave  pregiudizio  alla
          qualita' del sistema di governo societario dell'impresa; b)
          determinare un indebito incremento del  rischio  operativo;
          c) compromettere  la  capacita'  dell'IVASS  di  verificare
          l'osservanza  degli  obblighi  gravanti  sull'impresa;   d)
          compromettere  la  capacita'  dell'impresa  di  fornire  un
          servizio  continuo  e  soddisfacente  ai  contraenti,  agli
          assicurati  e  agli  aventi  diritto  ad  una   prestazione
          assicurativa. 
                  3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS  prima
          dell'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o
          importanti nonche' di significativi sviluppi successivi  in
          relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti. 
                  4. L'IVASS con regolamento stabilisce i  termini  e
          le condizioni  per  l'esternalizzazione  delle  funzioni  o
          delle attivita', di cui ai commi 2 e 3. 
                  5.  L'impresa  che  esternalizza  una  funzione   o
          un'attivita' di assicurazione o di  riassicurazione  adotta
          le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le
          seguenti condizioni: a) il fornitore del  servizio  cooperi
          con l'IVASS in  relazione  alla  funzione  o  all'attivita'
          esternalizzata; b) l'impresa, i revisori e l'IVASS  abbiano
          accesso  effettivo  ai  dati  relativi  alle   funzioni   o
          attivita'  esternalizzate;  c)  l'IVASS  abbia  un  accesso
          effettivo ai locali commerciali del fornitore del  servizio
          e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso." 
                    «Art. 51-quater (Regime applicabile alle  imprese
          di  assicurazione  locali).  -  1.  L'IVASS  individua  con
          regolamento le condizioni di accesso,  di  esercizio  e  le
          altre disposizioni del presente  codice  che  si  applicano
          alle imprese locali di cui  all'articolo  51-ter.  In  ogni
          caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3. 
                    2. Il  regime  di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13
          che non hanno  superato  per  i  tre  esercizi  consecutivi
          precedenti e verosimilmente non supereranno  per  ulteriori
          cinque esercizi consecutivi successivi gli importi  di  cui
          all'articolo 51-ter. L'IVASS determina con  regolamento  la
          procedura   per   l'accertamento   dei   presupposti    per
          l'applicazione del regime di cui al comma 1. 
                    3.  Il  regime  di  cui  al  comma  1  cessa   di
          applicarsi,  a  decorrere  dal  quarto  esercizio,  qualora
          l'impresa abbia superato per tre esercizi  consecutivi  gli
          importi di cui alle lettere a), b),  c),  e)  dell'articolo
          51-ter. L'IVASS determina con regolamento la  procedura  di
          accertamento del mancato rispetto delle condizioni  di  cui
          all'articolo  51-ter   e   di   conseguente   presentazione
          dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo  13,
          da  inviare  entro  trenta  giorni  dall'approvazione   del
          bilancio relativo al terzo esercizio.». 
                «Art. 56. (Regime applicabile alle particolari  mutue
          assicuratrici). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal  comma
          3,  l'IVASS,  determina,  con  regolamento,  la  disciplina
          applicabile alle particolari  mutue  assicuratrici  di  cui
          all'articolo 52, tenuto  conto  delle  dimensioni  e  delle
          limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente: 
                  a)   le   disposizioni   relative   all'adeguatezza
          patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi  di
          tenuta   dei   registri   contabili   nonche'   quelli   di
          comunicazione all'autorita' di vigilanza; 
                  b) i  requisiti  di  onorabilita',  indipendenza  e
          professionalita' degli esponenti aziendali; 
                  c) le disposizioni di cui  ai  titoli  VIII,  XIII,
          XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. 
                2. 
                3. Alle particolari mutue  assicuratrici  di  cui  al
          presente Capo non si applicano  gli  articoli  2346,  sesto
          comma, 2349, secondo  comma,  2519,  secondo  comma,  2526,
          2541,   2543,   2544,   secondo   comma,   primo   periodo,
          2545-quater, 2545-quinquies,  2545-octies,  secondo  comma,
          2545-undecies,      terzo      comma,       2545-terdecies,
          2545-quinquiesdecies,                    2545-sexiesdecies,
          2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del  codice  civile.-
          Si riporta il testo dell'articolo 212-bis, comma 1, lettera
          c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art.
          212-bis  (Poteri  dell'IVASS). -  (Omissis).  Lettera   c):
          valuta il sistema di governo societario del  gruppo  ed  il
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte  dei
          soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di
          direzione e di controllo nelle societa' controllanti di cui
          all'articolo  210,  comma  2,  e  dei  soggetti   in   esse
          responsabili delle funzioni fondamentali.» 
                «Art.  212-bis.  (Poteri  dell'IVASS).   -   1.   Con
          riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita  le
          seguenti funzioni: 
                  a)  effettua,   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'articolo  47-quinquies  il  processo  di  revisione   e
          valutazione prudenziale di cui  all'articolo  216-decies  e
          valuta la situazione finanziaria del gruppo; 
                  b) valuta l'osservanza da parte  del  gruppo  delle
          disposizioni in materia di solvibilita', di  concentrazione
          dei rischi e di operazioni infragruppo; 
                  c) valuta il  sistema  di  governo  societario  del
          gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo  76
          da  parte   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione e di controllo nelle societa'
          controllanti di  cui  all'articolo  210,  comma  2,  e  dei
          soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.» 
                «Art. 215-bis.  (Sistema  di  governo  societario  di
          gruppo). - 1. Il gruppo si dota di un  sistema  di  governo
          societario coerente con le disposizioni di  cui  al  Titolo
          III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni  di
          attuazione dettate dall'IVASS con regolamento. 
                2. L'ultima societa'  controllante  italiana  di  cui
          all'articolo 210, comma 2, e' responsabile  dell'attuazione
          delle  disposizioni  in  materia  di  sistema  di   governo
          societario   di    gruppo.    Resta    impregiudicata    la
          responsabilita'  del  consiglio   di   amministrazione   di
          ciascuna impresa di  assicurazione  o  riassicurazione  del
          gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di  cui
          al Titolo III, Capo I, Sezione II. 
                3. I  meccanismi  di  controllo  interno  del  gruppo
          includono almeno: a)  meccanismi  adeguati  in  materia  di
          solvibilita' di gruppo  che  consentano  di  individuare  e
          misurare tutti i rischi sostanziali incorsi  e  determinare
          un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai  rischi;
          b)  valide  procedure  di  segnalazione  e  contabili   che
          consentano  di  sorvegliare  e  di  gestire  le  operazioni
          infragruppo  e  la  concentrazione   di   rischi;   c)   la
          costituzione di una funzione per la produzione dei  dati  e
          delle  informazioni  utili  ai  fini  dell'esercizio  della
          vigilanza sul gruppo. 
                4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano
          alle societa' del gruppo in modo coerente.». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  11
          novembre 2011, n. 220 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2012, n. 6) concerne «Regolamento concernente  la
          determinazione   dei   requisiti    di    professionalita',
          onorabilita'  e  indipendenza  degli  esponenti  aziendali,
          nonche' dei  requisiti  di  onorabilita'  dei  titolari  di
          partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del  codice
          delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  77  del  citato
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art.  77  (Requisiti  dei  partecipanti).  -  1.   I
          titolari  delle  partecipazioni  indicate  all'articolo  68
          devono possedere requisiti  di  onorabilita'  e  soddisfare
          criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la
          sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
          riassicurazione. 
                1-bis. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          regolamento adottato  sentito  l'IVASS,  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
          dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:  a)
          i requisiti di onorabilita'; b) i  criteri  di  competenza,
          graduati  in   relazione   all'influenza   sulla   gestione
          dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione  che  il
          titolare della partecipazione puo' esercitare; c) i criteri
          di correttezza, con riguardo, tra l'altro,  alle  relazioni
          d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
          tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza  e  alle
          sanzioni  o  misure  correttive  da  queste   irrogate,   a
          provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro   elemento
          suscettibile di  incidere  sulla  correttezza,  inclusa  la
          reputazione, del titolare della partecipazione. 
                2. 
                3. Qualora non siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i
          criteri non possono essere esercitati i diritti di  voto  e
          gli altri diritti, che consentono di influire  sull'impresa
          di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti le soglie di cui al  comma  1.  In
          caso di inosservanza, la deliberazione o il  diverso  atto,
          adottati con il voto o  il  contributo  determinanti  delle
          partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono  impugnabili
          secondo le previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione
          puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi  dalla
          data  della  deliberazione  o,  se  questa  e'  soggetta  a
          iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro  sei  mesi
          dall'iscrizione  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  solo  a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per  le
          quali non puo' essere esercitato il diritto  di  voto  sono
          computate  ai  fini  della  regolare   costituzione   della
          relativa assemblea.  4.  Le  partecipazioni,  eccedenti  le
          soglie  previste  dal  comma  1,  dei  soggetti   che   non
          soddisfano i requisiti e i criteri sono  alienate  entro  i
          termini stabiliti dall'IVASS.». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  (pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  del  18  maggio  2006,  n.  114)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  17  luglio
          2006, n. 164) concerne: «Disposizioni urgenti in materia di
          riordino delle attribuzioni della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri e dei Ministeri». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 376 e  377
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre  2007,  n.  300,  S.O.),
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2008)»: 
                «376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione  al
          costo  per  le  prestazioni  di  assistenza   specialistica
          ambulatoriale  per  gli  assistiti  non  esentati,  di  cui
          all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. 
                377. Per le finalita' di cui al comma 376 il  livello
          del finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
          concorre ordinariamente lo Stato  e'  incrementato  di  834
          milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento  e'
          ripartito tra le regioni con i  medesimi  criteri  adottati
          per lo stesso anno.» 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  del  16  maggio  2008,  n.  114),
          convertito con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
          n. 121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  15  luglio
          2008,  n.  164)   concerne:   «Disposizioni   urgenti   per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244». 
              - La legge 28 novembre 2005, n. 246  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre  2005,  n.  180),  reca:
          «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15  settembre  2017,  n.  169  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  30  novembre  2017,  n.   280),   concerne:
          «Regolamento recante disciplina  sull'analisi  dell'impatto
          della  regolamentazione,  la  verifica  dell'impatto  della
          regolamentazione e la consultazione». 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri  16  febbraio  2018  (pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale  del   10   aprile   2018,   n.   83)   concerne:
          «Approvazione  della  Guida  all'analisi  e  alla  verifica
          dell'impatto  della  regolamentazione,  in  attuazione  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
          settembre 2017, n. 169.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12  settembre  1988,  n.  214,   S.O.)   recante
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  210-ter,  comma  2
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
                «Art. 210-ter. (Albo delle  societa'  capogruppo).  -
          (Omissis). 2. La  societa'  capogruppo  comunica  all'IVASS
          l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e
          le societa'  strumentali,  le  societa'  di  partecipazione
          assicurativa e le societa'  di  partecipazione  finanziaria
          mista controllate intermedie». 
              - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse. 
              -  L'articolo  2409-octies  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
                «Art. 2409-octies (Sistema basato su un consiglio  di
          gestione e un consiglio di sorveglianza). - Lo statuto puo'
          prevedere  che  l'amministrazione  ed  il  controllo  siano
          esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di
          sorveglianza in conformita' alle norme seguenti.». 
              - Il testo dell'articolo 2380, primo comma, del  codice
          civile e' il seguente: 
                «Art.  2380  (Sistemi   di   amministrazione   e   di
          controllo). -  Se  lo  statuto  non  dispone  diversamente,
          l'amministrazione  e  il  controllo  della  societa'   sono
          regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  68  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 68. (Autorizzazioni). -  1.  L'IVASS  autorizza
          preventivamente  l'acquisizione,  a  qualsiasi  titolo,  in
          un'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione   di
          partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione
          di  una  partecipazione  qualificata,  tenuto  conto  delle
          azioni o quote gia' possedute. 
                2. L'IVASS autorizza  preventivamente  le  variazioni
          delle partecipazioni nei casi in cui la quota  dei  diritti
          di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per  cento,
          30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni  caso,  quando  le
          variazioni  comportano   il   controllo   dell'impresa   di
          assicurazione o di riassicurazione. 
                2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II  del
          presente  Titolo,  si  considera  anche  l'acquisizione  di
          partecipazioni da parte  di  piu'  soggetti  che  intendono
          esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base
          di  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,  quando   tali
          partecipazioni,  cumulativamente  considerate,  configurino
          una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2. 
                3.  L'autorizzazione  prevista   dal   comma   1   e'
          necessaria anche per l'acquisizione del  controllo  di  una
          societa' che detiene le partecipazioni di cui  al  medesimo
          comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo  si
          applicano  anche  all'acquisizione,  in   via   diretta   o
          indiretta, del controllo  derivante  da  un  contratto  con
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione  o  da  una
          clausola del suo statuto. 
                4. L'IVASS individua,  con  regolamento,  i  soggetti
          tenuti  a  richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti
          derivanti dalle partecipazioni indicate nei  commi  1  e  2
          spettano o  sono  attribuiti  a  un  soggetto  diverso  dal
          titolare delle partecipazioni stesse. 
                5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
          condizioni atte a garantire una gestione  sana  e  prudente
          dell'impresa  di  assicurazione   o   di   riassicurazione,
          valutando  la  qualita'  del  potenziale  acquirente  e  la
          solidita' finanziaria del progetto  di  acquisizione  avuto
          riguardo anche ai possibili effetti  dell'operazione  sulla
          protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla
          base dei seguenti criteri: la  reputazione  del  potenziale
          acquirente da valutarsi in conformita'  a  quanto  previsto
          dall'ordinamento europeo anche tenuto  conto  dei  relativi
          orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, ivi  compreso
          il possesso dei requisiti previsti ai  sensi  dell'articolo
          77;  il  possesso   dei   requisiti   previsti   ai   sensi
          dell'articolo  76  da  parte  di  coloro  che,   in   esito
          all'acquisizione, svolgeranno funzioni di  amministrazione,
          direzione   e   controllo   nell'impresa;   la    solidita'
          finanziaria  del  potenziale   acquirente;   la   capacita'
          dell'impresa di rispettare a seguito  dell'acquisizione  le
          disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della
          struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire
          l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di  fondato
          sospetto che l'acquisizione sia connessa ad  operazioni  di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
                5-bis. L'IVASS opera in piena  consultazione  con  le
          altre Autorita' competenti, nei casi in cui  il  potenziale
          acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o  una
          societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  b),  della  direttiva  2009/65/CE  autorizzato  in
          Italia, ovvero uno dei soggetti di  cui  all'articolo  204,
          comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi.  Si  applicano,
          in tali casi, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  204,
          commi 1-bis e 1-ter. 
                6.  Se  alle  operazioni  di  cui  ai  commi  1  e  3
          partecipano soggetti appartenenti a  Stati  terzi  che  non
          assicurano condizioni di reciprocita', l'IVASS comunica  la
          richiesta di autorizzazione  al  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  su  proposta  del  quale  il  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri puo' vietare, entro  un  mese  dalla
          comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione. 
                7.    L'IVASS    puo'    sospendere    o     revocare
          l'autorizzazione,   tenuto   conto   delle   partecipazioni
          acquisite o  rafforzate  per  effetto  di  accordi  di  cui
          all'articolo   70   o   di    altri    eventi    successivi
          all'autorizzazione. 
                8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano
          o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e
          sono prontamente comunicati al  richiedente  e  all'impresa
          interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino. 
                9. L'IVASS determina con regolamento le  disposizioni
          di  attuazione  sulla  base  delle  rilevanti  disposizioni
          dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i
          criteri di calcolo dei diritti di voto  rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
          inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono  computati
          ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed  i  criteri
          per l'individuazione dei casi di influenza notevole.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 3 e 4 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 16 (Attivita' in regime di stabilimento  in  un
          altro Stato membro). - (Omissis). 
                3.  L'impresa  trasmette  inoltre  la  documentazione
          comprovante la nomina di un  rappresentante  generale,  che
          deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
          anche i poteri di rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e
          davanti  a  tutte  le  autorita'  dello  Stato  membro   di
          stabilimento,  nonche'  di  concludere  e  sottoscrivere  i
          contratti  e  gli  altri  atti  relativi   alle   attivita'
          esercitate nel territorio di tale Stato. Il  rappresentante
          generale deve  avere  domicilio  all'indirizzo  della  sede
          secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad  una
          persona giuridica, questa deve a sua volta  designare  come
          proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di
          mandato comprendente i predetti poteri. 
                4. Il  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la
          persona  preposta  alla  gestione  effettiva   della   sede
          secondaria deve essere in possesso,  per  tutta  la  durata
          dell'incarico,   dei   requisiti    di    onorabilita'    e
          professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo  76.
          La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica
          ai  sensi  dell'articolo  76,  comma  2,  e  l'obbligo  per
          l'impresa   di    provvedere    alla    sostituzione    del
          rappresentante o, se diversa, della persona  preposta  alla
          gestione effettiva della sede secondaria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  4,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 28. (Attivita' in regime  di  stabilimento).  -
          (Omissis). 
                4. L'impresa di cui al comma  1  deve  insediare  nel
          territorio della Repubblica una sede secondaria e  nominare
          un rappresentante generale che abbia residenza in Italia  e
          che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
          2, nonche' del potere di compiere le operazioni  necessarie
          per la costituzione ed il vincolo del  deposito  cauzionale
          previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza   sia
          conferita  ad  una  persona  giuridica,   si   applica   la
          disposizione contenuta nell'articolo 23,  comma  2,  ultimo
          periodo. Il  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la
          persona  preposta  alla  gestione  effettiva   della   sede
          secondaria  deve  essere  in  possesso,   per   la   durata
          dell'incarico,   dei   requisiti    di    onorabilita'    e
          professionalita' previsti dall'articolo 76.» 
              - Il testo dell'articolo 2195, primo comma, del  codice
          civile e' il seguente: 
                «Art.     2195     (Imprenditori      soggetti      a
          registrazione.). -      Sono      soggetti      all'obbligo
          dell'iscrizione,   nel   registro   delle    imprese    gli
          imprenditori che esercitano: 
                1) un'attivita' industriale diretta  alla  produzione
          di beni o di servizi; 
                2) un'attivita' intermediaria nella circolazione  dei
          beni; 
                3) un'attivita' di trasporto per terra, per  acqua  o
          per aria; 
                4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 
                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.». 
              - Per il testo dell'articolo 30, comma  2,  lettera  e)
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: vedi note
          alle premesse. 
              - Il decreto legislativo  10  settembre  1993,  n.  385
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,  n.
          230, S.O.) concerne il Testo unico delle leggi  in  materia
          bancaria e creditizia. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.  71,
          S.O.) concerne il Testo unico delle disposizioni in materia
          di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 210, commi 2  e  3,
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 210. (Vigilanza sul gruppo). - (Omissis). 
                2. Fatto salvo quanto  previsto  dai  Capi  IV-bis  e
          IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a  livello
          dell'ultima   societa'   controllante   italiana,    ovvero
          l'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione,   la
          societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione
          finanziaria mista con sede nel territorio della  Repubblica
          che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata
          da una impresa di assicurazione o  di  riassicurazione,  da
          una  societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  da  una
          societa' di partecipazione finanziaria mista con  sede  nel
          territorio della Repubblica.». 
                3.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo
          220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima
          societa'  controllante  italiana  ai  sensi  del  comma  2,
          l'IVASS determina le modalita' applicative della  vigilanza
          sul  gruppo,  inclusa   l'individuazione   della   societa'
          responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in
          luogo della ultima societa' controllante italiana.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              «Art. 1. (Definizioni). - 1. Agli  effetti  del  codice
          delle assicurazioni private si intendono per: 
                a) assicurazione contro  i  danni:  le  assicurazioni
          indicate all'articolo 2, comma 3; 
                b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le
          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; 
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; 
                d) attivita' riassicurativa: 
                  1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti  da
          un'impresa di assicurazione, anche di  uno  Stato  terzo  o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 
                  2)  la   copertura   fornita   da   un'impresa   di
          riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea,  autorizzato   dall'Autorita'
          competente dello Stato membro  di  origine  e  che  rientri
          nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; 
                e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di
          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
                f) attivita' in  regime  di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
                g)  autorita'  di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
                g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1)  "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea   delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  2)  "ABE"  o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,
          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  3)  "AESFEM"  o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli
          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
          di vigilanza di gruppo determinata ai  sensi  dell'articolo
          207-sexies; 
                h)  carta  verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
                i) codice della strada:  il  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
                l)  codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                l-bis) collegio delle  autorita'  di  vigilanza:  una
          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il
          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale
          nell'ambito della vigilanza del gruppo; 
                l-bis.1) compenso: qualsiasi  commissione,  onorario,
          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici
          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo
          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in
          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; 
                l-ter)   concentrazione   dei   rischi:   tutte    le
          esposizioni al rischio che  comportano  perdite  potenziali
          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la
          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione; 
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
                m-bis)   controparte   centrale   autorizzata:    una
          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione
          conformemente  all'articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 o che e' stata riconosciuta in  base  all'articolo
          25 dello stesso Regolamento; 
                m-ter)  consulenza:   l'attivita'   consistente   nel
          fornire raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su
          richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
          relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; 
                n) credito di assicurazione: ogni importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
                n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
          intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a
          titolo accessorio o impresa di assicurazione; 
                n-bis)  distribuzione   di   probabilita'   prevista:
          funzione matematica che assegna ad un elenco  esaustivo  di
          eventi futuri mutualmente  esclusivi  una  probabilita'  di
          realizzazione; 
                n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di  valutazione  del
          merito  di  credito»:  un'agenzia  di   rating   creditizio
          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o
          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti
          dall'applicazione di tale regolamento; 
                n-quater) effetti di diversificazione:  la  riduzione
          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla
          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto
          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere
          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,
          quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
                n-quinquies)  esternalizzazione:  l'accordo  concluso
          tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un
          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una
          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o
          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti
          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione stessa; 
                o) fondo di garanzia:  un  organismo  creato  da  uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
                p) fondo di garanzia delle vittime della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          303; 
                q) fondo di garanzia delle vittime della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          285; 
                q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del
          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la
          revisione interna e la funzione attuariale; 
                r) grandi rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi
          quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma  3,
          qui di seguito indicati: 
                  1) 4 (corpi di veicoli  ferroviari),  5  (corpi  di
          veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,  lacustri  e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
                  2)  14   (credito)   e   15   (cauzione),   qualora
          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita'; 
                  3) 3 (corpi di veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'articolo  123,  13  (r.c.  generale)  e  16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
                    1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
                    2)  l'importo   del   volume   d'affari   risulti
          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 
                    3) il numero dei  dipendenti  occupati  in  media
          durante     l'esercizio     risulti     superiore      alle
          duecentocinquanta unita'. 
                    Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
          di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
                r-bis) gruppo: un gruppo: 
                  1)  composto  da  una   societa'   partecipante   o
          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre
          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,
          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi
          dell'articolo 96; ovvero 
                  2) basato  sull'instaurazione,  contrattuale  o  di
          altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
          tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 
                    2.1) una delle imprese  eserciti  effettivamente,
          tramite  un   coordinamento   centralizzato,   un'influenza
          dominante   sulle   decisioni,   incluse    le    decisioni
          finanziarie, di  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del
          gruppo; e 
                    2.2) la costituzione e lo  scioglimento  di  tali
          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti
          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento
          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o
          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
          controllate o partecipate; 
                s)  impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o   di
          riassicurazione autorizzata; 
                t) impresa di assicurazione: la societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                u) impresa di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                u-bis) impresa di assicurazione  captive:  un'impresa
          di assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui
          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per
          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o
          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa
          di assicurazione captive; 
                v) impresa di assicurazione comunitaria: la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                aa)  impresa  di  partecipazione  assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bb-bis); 
                bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista  ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  bb-bis):  una
          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista ai sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche'  almeno  una  delle
          sue imprese controllate sia un'impresa di  assicurazione  o
          un'impresa  di  riassicurazione  avente  sede  legale   nel
          territorio della Repubblica; 
                bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:
          un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v),  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
                cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
                cc-bis)   impresa   di    riassicurazione    captive:
          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa
          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione
          o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui
          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la
          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa
          parte l'impresa di riassicurazione captive; 
                cc-ter) impresa di riassicurazione  extracomunitaria:
          la societa' avente sede legale e  amministrazione  centrale
          in uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  o  non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; 
                cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
                  1) un ente creditizio, un ente  finanziario  o  una
          societa' strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del
          regolamento (UE) 575/2013; 
                  2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
                  3)   un'impresa   di    investimento    ai    sensi
          dell'articolo 4, n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 
                  4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); 
                cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della
          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo
          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
          di distribuzione assicurativa; 
                cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di
          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di
          distribuzione riassicurativa; 
                cc-septies)  intermediario  assicurativo   a   titolo
          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,
          dell'articolo 109, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso
          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo
          accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  1) l'attivita'  professionale  principale  di  tale
          persona fisica o giuridica e' diversa  dalla  distribuzione
          assicurativa; 
                  2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce
          soltanto determinati prodotti  assicurativi,  complementari
          rispetto ad un bene o servizio; 
                  3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
          il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno  che  tale
          copertura  non  integri  il  bene   o   il   servizio   che
          l'intermediario fornisce nell'ambito  della  sua  attivita'
          professionale principale; 
                dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'
          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 135; 
                ee) legge fallimentare: il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                ff)  localizzazione:   la   presenza   di   attivita'
          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un
          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come
          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono
          esigibili; 
                gg) ; 
                hh) ; 
                ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
                ii-bis) misura del rischio:  la  funzione  matematica
          che assegna un importo monetario ad una data  distribuzione
          di probabilita' prevista e cresce  monotonicamente  con  il
          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale
          distribuzione; 
                ll) natante: qualsiasi unita' che e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
                ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in  cui
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa
          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o
          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di
          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o
          meno, e a fini o meno di pagamento; 
                mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
                mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,  diretta  o
          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'
          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche
          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che
          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla
          gestione di tale societa'; 
                mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,
          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti
          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente
          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
          impresa; 
                nn) partecipazioni: le azioni, le quote e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                oo) (Abrogata); 
                pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
                qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
                rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del
          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002; 
                ss) prodotti assicurativi: tutti i  contratti  emessi
          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'articolo 2; 
                ss-bis) prodotto  di  investimento  assicurativo:  un
          prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),
          del regolamento (UE) n.  1286/2014.  Tale  definizione  non
          include: 
                  1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita   elencati
          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami
          dell'assicurazione non vita); 
                  2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora   le
          prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
          caso  di  decesso  o  per  incapacita'  dovuta  a  lesione,
          malattia o disabilita'; 
                  3) i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi  del
          diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi  lo  scopo
          precipuo di offrire all'investitore un reddito  durante  la
          pensione e che  consentono  all'investitore  di  godere  di
          determinati vantaggi; 
                  4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
          ufficialmente riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2003/41/CE o  della  direttiva
          2009/138/CE; 
                  5) i singoli prodotti pensionistici per i quali  il
          diritto nazionale richiede un  contributo  finanziario  del
          datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il  datore  di
          lavoro non  puo'  scegliere  il  fornitore  o  il  prodotto
          pensionistico; 
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
                uu) retrocessione: cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
                vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento
          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia
          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo
          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un
          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente
          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma
          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto
          dell'intermediario stesso; 
                vv-bis) riassicurazione finite:  una  riassicurazione
          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
                  1) considerazione esplicita e materiale del  valore
          del denaro in rapporto al tempo; 
                  2) disposizioni contrattuali intese a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto; 
                vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di
          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti
          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della
          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del
          rischio di mercato; 
                vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il  rischio  che
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in
          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per
          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della
          relativa scadenza; 
                vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni
          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; 
                vv-bis.4) rischio di sottoscrizione:  il  rischio  di
          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle
          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in
          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle
          riserve tecniche; 
                vv-bis.5) rischio operativo: il  rischio  di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
                vv-bis.6)  sistemi  di  garanzia:  sistemi   per   lo
          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di
          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni
          di crisi; 
                vv-bis.7) societa'  controllante:  una  societa'  che
          esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche  per
          il  tramite  di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta persona; 
                vv-bis.8) societa' controllata:  una  societa'  sulla
          quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o
          per interposta persona; 
                vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la  societa'  che
          detiene una partecipazione; 
                vv-bis.10) societa' partecipata: la societa'  in  cui
          e' detenuta una partecipazione; 
                vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
                vv-quater)  supporto  durevole:  qualsiasi  strumento
          che: 
                  1)   permetta   al   contraente   di    memorizzare
          informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
          accessibili per la futura consultazione durante un  periodo
          di  tempo  adeguato  ai  fini   cui   sono   destinate   le
          informazioni stesse; e 
                  2)  consenta  la  riproduzione   inalterata   delle
          informazioni memorizzate; 
                zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od   una   sede
          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di
          riassicurazione; 
                aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;
          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della
          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
                ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
                eee) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal
          quale l'impresa opera; 
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
                  1) lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  in  cui  si
          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni
          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi
          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso
          contratto di assicurazione; 
                  2)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
                  3) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
                  4) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
                  4-bis)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
                  4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si
          e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
                ggg)  Stato  membro  d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con
          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una
          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo
          Stato di residenza dell'intermediario; se  e'  una  persona
          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la
          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da
          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita
          l'attivita' principale; 
                ggg-bis) Stato  membro  ospitante:  lo  Stato  membro
          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si
          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro
          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza
          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta
          servizi; 
                hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
                iii) stretti legami:  il  rapporto  fra  due  o  piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
                  1) un legame di controllo  ai  sensi  dell'articolo
          72; 
                  2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per
          il tramite di societa' controllate, societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona, almeno pari al dieci per cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
                  3) un legame in base al  quale  le  stesse  persone
          sono sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o
          comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu'  di
          un contratto o di una clausola  statutaria,  oppure  quando
          gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
                iii.1) vendita a  distanza:  qualunque  modalita'  di
          vendita che, senza la  presenza  fisica  e  simultanea  del
          distributore e del contraente, possa essere  impiegata  per
          il collocamento a  distanza  di  contratti  assicurativi  e
          riassicurativi; 
                iii-bis) tecniche  di  mitigazione  del  rischio:  le
          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei
          rischi ad un terzo; 
                lll) testo unico bancario: il decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
                nnn) testo unico in materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
                ooo) Ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
                ppp)    Ufficio    nazionale    di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
                qqq)  unita'  da   diporto:   il   natante   definito
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio
          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
                rrr)  veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.».