Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane e alle ultime societa' controllanti italiane. In coerenza con le disposizioni IVASS in materia di governo societario, attuative dell'articolo 30 del Codice, se tali societa' sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, le disposizioni in argomento si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3, del Codice e delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo. 2. Ai titolari delle funzioni fondamentali e a coloro che svolgono funzioni fondamentali il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'articolo 19. 3. Le disposizioni del presente decreto, di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, si applicano altresi', ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del Codice, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Codice.
Note all'art. 2: - Per testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, siveda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 220-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 220-bis (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro). - (Omissis). 3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorita' degli altri Stati membri.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 16 (Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro). - (Omissis). 4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.». - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 28 (Attivita' in regime di stabilimento). - (Omissis). 4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.».