Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione italiane e  alle  ultime  societa'
controllanti italiane. In  coerenza  con  le  disposizioni  IVASS  in
materia di governo societario, attuative dell'articolo 30 del Codice,
se tali societa' sono a  loro  volta  controllate  da  un'impresa  di
assicurazione  o  riassicurazione,  una  societa'  di  partecipazione
assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede  in  uno
Stato membro dell'Unione europea, le  disposizioni  in  argomento  si
applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello
del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'articolo 220-bis,  comma  3,
del Codice e delle relative disposizioni di attuazione in materia  di
vigilanza sul gruppo. 
  2. Ai titolari delle funzioni fondamentali e a coloro che  svolgono
funzioni fondamentali il presente decreto si applica  secondo  quanto
previsto dall'articolo 19. 
  3. Le disposizioni del presente decreto, di cui agli articoli 3, 4,
5, 6 e 7, si applicano altresi', ai sensi dell'articolo 16, comma  4,
del Codice, al rappresentante generale o, se  diversa,  alla  persona
preposta alla gestione effettiva della  sede  secondaria  di  impresa
italiana istituita presso altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
nonche' al  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  alla  persona
preposta alla gestione effettiva della  sede  secondaria  ubicata  in
Italia di imprese aventi sede legale in uno  Stato  terzo,  ai  sensi
dell'articolo 28, comma 4, del Codice. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per testo dell'articolo 30 del decreto legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, siveda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 220-bis,  comma  3,
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 220-bis (Vigilanza  sul  sottogruppo  nazionale
          con societa' controllante di Stato membro). - (Omissis). 
                3. L'IVASS puo' stabilire  se  e  quali  disposizioni
          sulla vigilanza di gruppo di cui  al  presente  codice  non
          applicare al sottogruppo  nazionale,  anche  in  base  agli
          accordi di coordinamento conclusi con  le  autorita'  degli
          altri Stati membri.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  4,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 16 (Attivita' in regime di stabilimento  in  un
          altro Stato membro). - (Omissis). 
                4. Il  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la
          persona  preposta  alla  gestione  effettiva   della   sede
          secondaria deve essere in possesso,  per  tutta  la  durata
          dell'incarico,   dei   requisiti    di    onorabilita'    e
          professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo  76.
          La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica
          ai  sensi  dell'articolo  76,  comma  2,  e  l'obbligo  per
          l'impresa   di    provvedere    alla    sostituzione    del
          rappresentante o, se diversa, della persona  preposta  alla
          gestione effettiva della sede secondaria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  4,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 28 (Attivita' in  regime  di  stabilimento).  -
          (Omissis). 
                4. L'impresa di cui al comma  1  deve  insediare  nel
          territorio della Repubblica una sede secondaria e  nominare
          un rappresentante generale che abbia residenza in Italia  e
          che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
          2, nonche' del potere di compiere le operazioni  necessarie
          per la costituzione ed il vincolo del  deposito  cauzionale
          previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza   sia
          conferita  ad  una  persona  giuridica,   si   applica   la
          disposizione contenuta nell'articolo 23,  comma  2,  ultimo
          periodo. Il  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la
          persona  preposta  alla  gestione  effettiva   della   sede
          secondaria  deve  essere  in  possesso,   per   la   durata
          dell'incarico,   dei   requisiti    di    onorabilita'    e
          professionalita' previsti dall'articolo 76.».