Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione  dell'articolo  1,  comma  7,
lettera b), del decreto-legge, definisce: 
    a) le procedure,  le  modalita'  ed  i  termini  da  seguire  per
l'accreditamento  dei  CV  e  dei  laboratori  di   prova,   ciascuno
nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'esecuzione dei
test di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR, secondo  le  pertinenti
modalita' di cui all'articolo 7 del medesimo DPR; 
    b) le procedure, le modalita' ed i termini da seguire  in  ordine
alla gestione dei raccordi del CVCN con i LAP e i CV, anche  al  fine
di  assicurare  il  coordinamento  delle   rispettive   attivita'   e
perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni  in
presenza di medesime condizioni e livelli di rischio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. b),  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   5,   comma   3,   e
          dell'articolo 7, del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 febbraio  2021,  n.  54  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.