Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge, definisce: a) le procedure, le modalita' ed i termini da seguire per l'accreditamento dei CV e dei laboratori di prova, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'esecuzione dei test di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR, secondo le pertinenti modalita' di cui all'articolo 7 del medesimo DPR; b) le procedure, le modalita' ed i termini da seguire in ordine alla gestione dei raccordi del CVCN con i LAP e i CV, anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54 si veda nelle note all'articolo 1.