Art. 4 Compiti del CVCN 1. Ai fini del presente decreto il CVCN: a) accredita i laboratori di prova, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, per l'esecuzione dei test di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR; b) intraprende iniziative al fine di garantire il mantenimento del livello di qualita' dei LAP e la corretta attuazione delle determinazioni tecniche di cui alla lettera e), delle specifiche tecniche e della redazione dei rapporti di prova; c) stabilisce le metodologie di test di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR; d) vigila sull'attivita' dei LAP nel corso delle attivita' di test effettuando verifiche intermedie o a campione per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento; e) adotta, in conformita' e in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, specifiche determinazioni tecniche, assicurandone, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto e curandone l'aggiornamento. In particolare, tali determinazioni definiscono: 1) i requisiti tecnici e logistici, tra cui quelli relativi alla dotazione strumentale per l'esecuzione dei test e alla protezione degli ambienti di test; 2) le specifiche misure di sicurezza informatica; 3) i requisiti di competenza ed esperienza necessari per l'accreditamento dei laboratori di prova ivi comprese le modalita' di redazione del curriculum professionale da presentare nella domanda di accreditamento; 4) le aree di accreditamento di cui all'articolo 7; 5) i test da eseguire di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR; 6) le attivita' relative all'esecuzione dei test soggette al divieto di divulgazione di cui all'articolo 13, comma 2; 7) le modalita' di notifica delle limitazioni di operativita' superiori a 24 ore di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f); 8) le modalita' tecniche per l'applicazione dei raccordi di cui all'articolo 21 tra il CVCN e i CV, concordandoli con questi ultimi per gli aspetti di loro competenza; 9) le modalita' esecutive delle comunicazioni con i LAP e i termini tecnici e organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione di cui all'articolo 21; f) cura i raccordi con i LAP e i CV, anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio; g) redige e aggiorna periodicamente la lista dei beni, sistemi e servizi ICT oggetto di valutazione, per i quali sia stato emesso un rapporto di prova; h) gestisce la piattaforma informatica di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, del DPR, anche ai fini di cui all'articolo 21, in particolare per la conservazione e condivisione: 1) di un elenco dei LAP contenente il nominativo del responsabile del laboratorio di prova, del responsabile del sistema di gestione per la qualita' e del responsabile per i rapporti con il CVCN, nonche' la durata e l'area dell'accreditamento; 2) della documentazione di sintesi relativa ai rapporti di prova.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54 si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4 e dell'articolo 6, commi 1 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54: «Art. 5 (Verifiche preliminari, individuazione di condizioni e test). - 1.-3. (omissis) 4. Con atto del CVCN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da aggiornarsi periodicamente, sono definiti i test corrispondenti ai livelli di severita' derivanti dall'analisi del rischio di cui all'articolo 3.». «Art. 6 (Preparazione all'esecuzione dei test). - 1. A seguito della comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 5, il CVCN e i CV verificano, attraverso una piattaforma informatica operante presso il Ministero dello sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura e' stato gia' sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni, secondo le modalita' dell'articolo 7. Nel caso in cui: a) l'oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o sia in corso di valutazione, sono effettuate le verifiche di cui al comma 2, finalizzate a evitare la duplicazione di test eventualmente gia' eseguiti; b) l'oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni e non sia in corso di valutazione, si procede come descritto al comma 3. 2.-5. (omissis) 6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.».