Art. 4 
 
                          Compiti del CVCN 
 
  1. Ai fini del presente decreto il CVCN: 
    a) accredita i laboratori di prova, in possesso dei requisiti  di
cui  agli  articoli  8  e  9,  per  l'esecuzione  dei  test  di   cui
all'articolo 5, comma 3, del DPR; 
    b) intraprende iniziative al fine di  garantire  il  mantenimento
del livello di qualita'  dei  LAP  e  la  corretta  attuazione  delle
determinazioni tecniche di cui  alla  lettera  e),  delle  specifiche
tecniche e della redazione dei rapporti di prova; 
    c) stabilisce le metodologie di test di cui all'articolo 5, comma
4, del DPR; 
    d) vigila sull'attivita' dei LAP nel  corso  delle  attivita'  di
test effettuando verifiche intermedie o a campione  per  la  verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento; 
    e) adotta, in conformita' e in attuazione di quanto previsto  dal
presente    regolamento,    specifiche    determinazioni    tecniche,
assicurandone, nell'ambito delle proprie competenze,  il  rispetto  e
curandone  l'aggiornamento.  In  particolare,   tali   determinazioni
definiscono: 
      1) i requisiti tecnici e logistici,  tra  cui  quelli  relativi
alla  dotazione  strumentale  per  l'esecuzione  dei  test   e   alla
protezione degli ambienti di test; 
      2) le specifiche misure di sicurezza informatica; 
      3) i  requisiti  di  competenza  ed  esperienza  necessari  per
l'accreditamento dei laboratori di prova ivi comprese le modalita' di
redazione del curriculum professionale da presentare nella domanda di
accreditamento; 
      4) le aree di accreditamento di cui all'articolo 7; 
      5) i test da eseguire di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR; 
      6) le attivita' relative all'esecuzione dei  test  soggette  al
divieto di divulgazione di cui all'articolo 13, comma 2; 
      7) le modalita' di notifica delle limitazioni  di  operativita'
superiori a 24 ore di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f); 
      8) le modalita' tecniche per l'applicazione dei raccordi di cui
all'articolo 21 tra il CVCN e i CV, concordandoli con  questi  ultimi
per gli aspetti di loro competenza; 
      9) le modalita' esecutive delle comunicazioni con  i  LAP  e  i
termini tecnici e organizzativi mediante i quali i  raccordi  trovano
effettiva applicazione di cui all'articolo 21; 
    f) cura i raccordi con i LAP e i CV, anche al fine di  assicurare
il  coordinamento  delle  rispettive  attivita'   e   perseguire   la
convergenza e la non duplicazione delle valutazioni  in  presenza  di
medesime condizioni e livelli di rischio; 
    g) redige e aggiorna periodicamente la lista dei beni, sistemi  e
servizi ICT oggetto di valutazione, per i quali sia stato  emesso  un
rapporto di prova; 
    h) gestisce la piattaforma informatica  di  cui  all'articolo  6,
commi 1 e 6, del DPR, anche  ai  fini  di  cui  all'articolo  21,  in
particolare per la conservazione e condivisione: 
      1)  di  un  elenco  dei  LAP  contenente  il   nominativo   del
responsabile del laboratorio di prova, del responsabile  del  sistema
di gestione per la qualita' e del responsabile per i rapporti con  il
CVCN, nonche' la durata e l'area dell'accreditamento; 
      2) della documentazione di  sintesi  relativa  ai  rapporti  di
prova. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 5,  comma  3,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n.
          54 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  comma  4  e
          dell'articolo 6, commi  1  e  6,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54: 
                «Art. 5  (Verifiche  preliminari,  individuazione  di
          condizioni e test). - 1.-3. (omissis) 
                4. Con atto del CVCN,  da  adottarsi  entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e da  aggiornarsi  periodicamente,  sono  definiti  i  test
          corrispondenti   ai   livelli   di   severita'    derivanti
          dall'analisi del rischio di cui all'articolo 3.». 
                «Art. 6 (Preparazione all'esecuzione dei test). -  1.
          A  seguito  della  comunicazione  di   cui   al   comma   9
          dell'articolo 5, il CVCN e i CV verificano, attraverso  una
          piattaforma informatica operante presso il Ministero  dello
          sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura e' stato gia'
          sottoposto a precedenti valutazioni  o  se  sono  in  corso
          valutazioni, secondo le modalita' dell'articolo 7. Nel caso
          in cui: 
                  a) l'oggetto  sia  stato  sottoposto  a  precedenti
          valutazioni o sia in corso di valutazione, sono  effettuate
          le verifiche di cui al comma 2, finalizzate  a  evitare  la
          duplicazione di test eventualmente gia' eseguiti; 
                  b) l'oggetto non sia stato sottoposto a  precedenti
          valutazioni e non sia in corso di valutazione,  si  procede
          come descritto al comma 3. 
                2.-5. (omissis) 
                6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di
          cui al comma 1 si fa fronte con le  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente.».