Art. 5 
 
                    Commissione di accreditamento 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituita  presso
il CVCN una commissione di accreditamento,  con  compiti  consultivi,
composta   dal   presidente   designato   dall'Agenzia   e   da   due
rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno
e  dal  Ministero   della   difesa,   in   possesso   di   competenze
tecnico-specialistiche nel campo della certificazione di  processo  e
della  sicurezza  informatica.  Il  CVCN  assicura  le  attivita'  di
segreteria e di supporto per il funzionamento della commissione. 
  2. La commissione di accreditamento esprime  i  pareri  obbligatori
previsti dagli articoli 12, 15 e 16. 
  3. Per la partecipazione alla  commissione  di  accreditamento  non
sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.