Art. 5 Commissione di accreditamento 1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituita presso il CVCN una commissione di accreditamento, con compiti consultivi, composta dal presidente designato dall'Agenzia e da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa, in possesso di competenze tecnico-specialistiche nel campo della certificazione di processo e della sicurezza informatica. Il CVCN assicura le attivita' di segreteria e di supporto per il funzionamento della commissione. 2. La commissione di accreditamento esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 12, 15 e 16. 3. Per la partecipazione alla commissione di accreditamento non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.