Art. 6 Collaborazione con le Forze di polizia 1. Per la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6, il CVCN puo' richiedere di effettuare i necessari riscontri alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le quali operano nell'ambito delle autonome competenze istituzionali loro attribuite dalla normativa vigente.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 si veda nelle note alle premesse.