Art. 6 
 
               Collaborazione con le Forze di polizia 
 
  1. Per  la  verifica  della  sussistenza  e  del  mantenimento  dei
requisiti di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3  e  6,  il  CVCN  puo'
richiedere di effettuare i necessari riscontri alle Forze di  polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,  le  quali
operano nell'ambito  delle  autonome  competenze  istituzionali  loro
attribuite dalla normativa vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'articolo 16 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121 si veda nelle note alle premesse.