La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Istituzione del Sistema terziario 
                 di istruzione tecnologica superiore 
 
  1. Nel rispetto delle competenze  regionali  e  degli  enti  locali
nonche'   dei   principi    di    sussidiarieta',    adeguatezza    e
differenziazione, la presente legge istituisce il  Sistema  terziario
di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli
Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono  la  denominazione  di
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine  di  promuovere
l'occupazione,  in  particolare  giovanile,  e   di   rafforzare   le
condizioni per lo sviluppo  di  un'economia  ad  alta  intensita'  di
conoscenza, per la competitivita' e per la resilienza, a partire  dal
riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo  del  sistema
di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. 
  2. Possono accedere ai percorsi di  istruzione  offerti  dagli  ITS
Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani  e  gli
adulti in possesso di un diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo
grado o  di  un  diploma  quadriennale  di  istruzione  e  formazione
professionale di cui all'articolo  15,  commi  5  e  6,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un  certificato  di
specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi  di
istruzione e formazione tecnica  superiore  di  cui  all'articolo  69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  l'art.  15,  commi  5  e  6  del  decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:  «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003,  n.
          53», pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005,  n.  257,
          S.O.: 
                «5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione
          dei percorsi di istruzione e  formazione  professionale  di
          durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di  cui
          al   comma   2   costituiscono   titolo    per    l'accesso
          all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
          144, fermo restando  il  loro  valore  a  tutti  gli  altri
          effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 
                6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
          percorsi   del   sistema   di   istruzione   e   formazione
          professionale di durata almeno quadriennale  consentono  di
          sostenere l'esame di  Stato,  utile  anche  ai  fini  degli
          accessi all'universita' e  all'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, previa frequenza  di  apposito  corso
          annuale, realizzato  d'intesa  con  le  universita'  e  con
          l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e  ferma
          restando la possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,
          l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
          vigenti in materia.» 
              - Si riporta l'art. 69 della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il  riordino  degli  enti  previdenziali»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.: 
                «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).
          - 1.  Per  riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata  ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e   non
          occupati, nell'ambito del sistema di  formazione  integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede  di
          norma con il possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore. Con decreto adottato di  concerto  dai  Ministri
          della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono  definiti
          le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro  che
          non sono in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,  le
          modalita' che  favoriscono  l'integrazione  tra  i  sistemi
          formativi di cui all'art. 68 e determinano  i  criteri  per
          l'equipollenza dei rispettivi percorsi  e  titoli;  con  il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che  vi  si  acquisiscono  e  le   modalita'   della   loro
          certificazione e  utilizzazione,  a  norma  dell'art.  142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112. 
                2. Le regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,  che   sono   realizzati   con   modalita'   che
          garantiscono l'integrazione tra  sistemi  formativi,  sulla
          base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri  della
          pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza  sociale
          e  dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica, la Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  e  le  parti  sociali
          mediante l'istituzione di un apposito  comitato  nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati ai sensi dell'art. 17  della  legge  24  giugno
          1997, n. 196, e  imprese  o  loro  associazioni,  tra  loro
          associati anche in forma consortile. 
                3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi  di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2,  e'
          valida in ambito nazionale. 
                4. Gli interventi di cui al  presente  articolo  sono
          programmabili a valere sul Fondo di cui  all'art.  4  della
          legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei  limiti  delle  risorse
          preordinate  allo  scopo  dal  Ministero   della   pubblica
          istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale  scopo
          dalle regioni nei limiti delle  proprie  disponibilita'  di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche e private. Alle  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono,   in   relazione   alle
          competenze e alle  funzioni  ad  esse  attribuite,  secondo
          quanto disposto dagli statuti  speciali  e  dalle  relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente comma e la certificazione rilasciata in  esito  ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.»