IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, commi da 784 a 815,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, che  introducono  nuove  disposizioni  in  merito  alla
riscossione delle entrate delle province, delle citta' metropolitane,
dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni  di  comuni  e  dei
consorzi tra gli enti locali; 
  Visto l'articolo 1, comma 784, della legge  n.  160  del  2019,  il
quale  prevede  che,  fermo  quanto  previsto  dal  comma   785,   le
disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano,  fatto  salvo
quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, alle province, alle  citta'  metropolitane,  ai  comuni,
alle comunita' montane, alle unioni di comuni e ai consorzi  tra  gli
enti locali; 
  Visto l'articolo 1, comma 805, della legge  n.  160  del  2019,  il
quale dispone che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della citata legge n. 160 del 2019, secondo le procedure di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
disposizioni generali in  ordine  alla  definizione  dei  criteri  di
iscrizione obbligatoria in  sezione  separata  dell'albo  di  cui  al
medesimo articolo 53 per i soggetti che  svolgono  esclusivamente  le
funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento  e
alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa'  da
essi partecipate; 
  Visto l'articolo 1, comma 807, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  il  quale  stabilisce  le  nuove  misure  minime  di   capitale
interamente versato  in  denaro  o  tramite  polizza  assicurativa  o
fideiussione  bancaria  ai  fini  dell'iscrizione  nell'albo  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  o
nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805; 
  Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 
  Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, ed in particolare: 
    il comma 1, primo periodo, che  istituisce  presso  il  Ministero
delle finanze l'albo dei soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di
riscossione dei tributi e di  altre  entrate  delle  province  e  dei
comuni; 
    il comma 1, secondo periodo, il quale prevede che sono escluse le
attivita'  di  incasso  diretto  da  parte  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4); 
    il comma 3, che stabilisce che con  decreti  del  Ministro  delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta',
sono  definiti  le  condizioni  ed  i  requisiti   per   l'iscrizione
nell'albo, al fine di assicurare il possesso  di  adeguati  requisiti
tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti  morali
e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti,  ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento  e
alla durata in carica dei componenti  della  commissione  di  cui  al
comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e  la
verifica dei  presupposti  per  la  sospensione  e  la  cancellazione
dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
giugno 2019, n. 103, che disciplina  l'organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto di provvedere all'adozione di  un  nuovo  regolamento  che
sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre  2000,
n. 289,  recante  il  «Regolamento  relativo  all'albo  dei  soggetti
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e  di  altre  entrate
delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi  dell'articolo  53,
comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446»  e  il
decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n.  89,  concernente
il «Regolamento  recante  norme  relative  alla  commissione  per  la
gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita'  di
liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di  riscossione
dei tributi e di altre  entrate  delle  province  e  dei  comuni,  da
adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446»; 
  Vista l'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 luglio 2021  e
dell'8 marzo 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota prot. 3150 del 16 marzo 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione dell'albo 
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
delle  finanze,  Direzione  legislazione  tributaria  e   federalismo
fiscale, e' istituito l'albo dei soggetti che effettuano le attivita'
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e  delle  altre  entrate  delle  province,  delle  citta'
metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane, delle  unioni  di
comuni e dei consorzi tra gli  enti  locali,  di  seguito  denominati
«enti locali». 
  2. In apposita sezione  dell'albo  sono  iscritti  i  soggetti  che
svolgono esclusivamente  le  funzioni  e  le  attivita'  di  supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti locali e delle societa' da essi partecipate di cui  all'articolo
1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  3.  Le  funzioni  e  le   attivita'   di   supporto   propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e
delle societa' da essi partecipate possono essere svolte anche  dalle
societa' di cui al comma 1. 
  4. Entrambe le sezioni di cui ai  commi  1  e  2  sono  di  seguito
denominate «albo». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214) e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi da 784 a 815, della legge
          27 dicembre 2019, n.  160  "Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2020-2022",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, e' il seguente: 
                «omissis. 
                784.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma   785,   le
          disposizioni di cui ai commi da 786  a  814  si  applicano,
          fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  alle  province,  alle
          citta' metropolitane, ai comuni,  alle  comunita'  montane,
          alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di
          seguito complessivamente denominati «enti». 
                785. In caso di affidamento,  da  parte  degli  enti,
          dell'attivita'  di  riscossione   delle   proprie   entrate
          all'agente della riscossione, si  applicano  esclusivamente
          le disposizioni di cui al comma 792. 
                786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al primo  periodo,  la  parola:  «spontaneo»  e'
          soppressa e dopo le parole: «resi  disponibili  dagli  enti
          impositori» sono aggiunte le  seguenti:  «o  attraverso  la
          piattaforma di cui all'articolo 5  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o  utilizzando  le
          altre modalita' previste dallo stesso codice»; 
                  b) al terzo  periodo,  la  parola:  «spontaneo»  e'
          soppressa e le parole da: «esclusivamente» a:  «dagli  enti
          impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le  stesse
          modalita' di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  del
          sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»; 
                  c) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
          versamenti effettuati al soggetto di cui  all'articolo  52,
          comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo  n.
          446  del  1997  sono   equiparati   a   quelli   effettuati
          direttamente a favore dell'ente affidatario» 
                787. Restano ferme le disposizioni di  cui  al  comma
          765, relative alla nuova imposta municipale propria,  e  di
          cui al comma 844, concernente  il  canone  patrimoniale  di
          concessione per l'occupazione nei mercati. 
                788.  All'articolo   53,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «Sono escluse le attivita' di  incasso
          diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma
          5, lettera b), numeri 1), 2) e 4)». 
                789. I contratti in corso alla data  del  1°  gennaio
          2020, stipulati con i  soggetti  di  cui  all'articolo  52,
          comma 5, lettera b), del decreto  legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021,  alle
          disposizioni di cui ai commi da 784 a 814. 
                790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti
          affidatari dei servizi di cui  all'articolo  52,  comma  5,
          lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del  1997
          la  verifica  e  la  rendicontazione  dei  versamenti   dei
          contribuenti,  garantiscono  l'accesso  ai  conti  correnti
          intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate
          oggetto degli affidamenti, nonche' l'accesso agli ulteriori
          canali di pagamento  disponibili.  Il  tesoriere  dell'ente
          provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria
          dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla
          riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.  Salva
          diversa previsione contrattuale,  il  soggetto  affidatario
          del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente
          affidante e  al  suo  tesoriere  la  rendicontazione  e  la
          fattura delle proprie  competenze  e  spese  riferite  alle
          somme contabilizzate nel mese  precedente  e  affluite  sui
          conti  correnti  dell'ente.  Decorsi  trenta  giorni  dalla
          ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in  mancanza
          di  motivato  diniego  da  parte  dell'ente,  provvede   ad
          accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio,
          entro i successivi trenta giorni, le somme  di  competenza,
          prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le  somme  di
          spettanza  del  soggetto  affidatario   del   servizio   si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  255,  comma
          10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267. 
                791.  Al  fine  di   facilitare   le   attivita'   di
          riscossione  degli  enti,  si  applicano  le   disposizioni
          seguenti in materia di accesso ai dati: 
                  a) ai fini della riscossione, anche coattiva,  sono
          autorizzati ad  accedere  gratuitamente  alle  informazioni
          relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi
          inclusi i dati e le informazioni  di  cui  all'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605, gli enti e, per  il  tramite  degli
          enti   medesimi,   i   soggetti   individuati   ai    sensi
          dell'articolo  52,  comma  5,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1,  comma  691,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  ai  quali  gli  enti
          creditori hanno affidato il servizio di  riscossione  delle
          proprie entrate; 
                  b) a tal fine, l'ente consente,  sotto  la  propria
          responsabilita',  ai  soggetti  affidatari  l'utilizzo  dei
          servizi di cooperazione  informatica  forniti  dall'Agenzia
          delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative  e
          tecniche tempo per tempo vigenti e previa  nomina  di  tali
          soggetti a responsabili esterni del  trattamento  ai  sensi
          delle vigenti disposizioni in materia di  tutela  dei  dati
          personali; 
                  c) restano  ferme,  per  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera a), le  modalita'  di  accesso  telematico  per  la
          consultazione delle banche  dati  catastale  e  ipotecaria,
          nonche' del pubblico registro automobilistico. 
                792. Le attivita' di riscossione relative  agli  atti
          degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
          1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti  pendenti
          alla stessa data in base alle norme che  regolano  ciascuna
          entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
                  a) l'avviso di  accertamento  relativo  ai  tributi
          degli enti e agli atti finalizzati alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali  emessi  dagli  enti  e  dai  soggetti
          affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
          691, della legge n.  147  del  2013,  nonche'  il  connesso
          provvedimento  di   irrogazione   delle   sanzioni   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel  caso  di
          entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla  notifica
          dell'atto  finalizzato  alla  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi  negli
          stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
          del   ricorso,   l'indicazione   dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472,  concernente  l'esecuzione  delle
          sanzioni,  ovvero  di  cui  all'articolo  32  del   decreto
          legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.  Gli  atti  devono
          altresi' recare espressamente l'indicazione che gli  stessi
          costituiscono  titolo  esecutivo  idoneo  ad  attivare   le
          procedure esecutive e cautelari nonche'  l'indicazione  del
          soggetto che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  ultimo
          per il pagamento, procedera' alla riscossione  delle  somme
          richieste,  anche  ai  fini  dell'esecuzione  forzata.   Il
          contenuto degli  atti  di  cui  al  periodo  precedente  e'
          riprodotto anche  nei  successivi  atti  da  notificare  al
          contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi  di  accertamento  e  ai
          connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni,  ai
          sensi del  regolamento,  se  adottato  dall'ente,  relativo
          all'accertamento  con   adesione,   di   cui   al   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19  del
          decreto legislativo n. 472 del 1997,  nonche'  in  caso  di
          definitivita' dell'atto  impugnato.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente, il versamento delle somme  dovute  deve
          avvenire   entro   sessanta   giorni    dalla    data    di
          perfezionamento della notifica; la sanzione  amministrativa
          prevista  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi  di  omesso,
          carente  o  tardivo  versamento  delle  somme  dovute,  nei
          termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
          ivi indicati; 
                  b) gli atti  di  cui  alla  lettera  a)  acquistano
          efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile  per
          la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta  giorni
          dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, senza la  preventiva  notifica  della
          cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui  al
          testo unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
          procedura  coattiva  per  la  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei
          proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e  delle
          tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
          n. 639. Decorso il termine di  trenta  giorni  dal  termine
          ultimo  per  il  pagamento,  la  riscossione  delle   somme
          richieste e' affidata in  carico  al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata. L'esecuzione e'  sospesa  per  un
          periodo di centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico
          degli atti di cui alla lettera a) al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata;  il  periodo  di  sospensione  e'
          ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle  somme
          richieste sia  effettuata  dal  medesimo  soggetto  che  ha
          notificato   l'avviso   di   accertamento.    Nelle    more
          dell'emanazione del decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, le modalita' di trasmissione del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione  sono  individuate   dal   competente   ufficio
          dell'ente. Le  modalita'  di  trasmissione  del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione sono  demandate  a  un  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                  c) la sospensione non si  applica  con  riferimento
          alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
          azione  prevista  dalle  norme  ordinarie  a   tutela   del
          creditore. La predetta sospensione non  opera  in  caso  di
          accertamenti definitivi,  anche  in  seguito  a  giudicato,
          nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
          dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla  riscossione
          forzata  informa  con   raccomandata   semplice   o   posta
          elettronica il debitore di aver preso in  carico  le  somme
          per la riscossione; 
                  d) in presenza  di  fondato  pericolo,  debitamente
          motivato e portato a conoscenza del  contribuente,  per  il
          positivo esito della riscossione, decorsi  sessanta  giorni
          dalla notifica degli  atti  di  cui  alla  lettera  a),  la
          riscossione  delle  somme  in  essi  indicate,   nel   loro
          ammontare integrale comprensivo di  interessi  e  sanzioni,
          puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
          riscossione forzata anche prima del termine previsto  dalle
          lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
          e ove il soggetto  legittimato  alla  riscossione  forzata,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), venga a conoscenza di  elementi  idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          c) e non deve essere  inviata  l'informativa  di  cui  alla
          medesima lettera c); 
                  e) il soggetto legittimato sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera a) procede ad  espropriazione
          forzata con i poteri, le facolta' e le  modalita'  previsti
          dalle  disposizioni   che   disciplinano   l'attivita'   di
          riscossione coattiva; 
                  f)  gli  enti  e  i  soggetti  affidatari  di   cui
          all'articolo  52,  comma  5,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
          coattiva delle entrate degli enti delle  norme  di  cui  al
          titolo II del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
          all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; 
                  g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
          dell'estratto  dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come
          trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione  con  le
          modalita' determinate con il decreto di  cui  alla  lettera
          b), tiene  luogo,  a  tutti  gli  effetti,  dell'esibizione
          dell'atto stesso  in  tutti  i  casi  in  cui  il  soggetto
          legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti  la
          provenienza; 
                  h)  decorso  un  anno  dalla  notifica  degli  atti
          indicati  alla  lettera  a),  l'espropriazione  forzata  e'
          preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
          del 1973; 
                  i) nel caso in cui la riscossione sia  affidata  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
          2016, n. 225, a partire  dal  primo  giorno  successivo  al
          termine ultimo per la presentazione del  ricorso  ovvero  a
          quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
          dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, le somme richieste con  gli  atti  di
          cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
          nella misura indicata  dall'articolo  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  calcolati  a
          partire dal giorno  successivo  alla  notifica  degli  atti
          stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri  di
          riscossione, interamente a carico del debitore, e le  quote
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e  d),  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  l)  ai  fini   della   procedura   di   riscossione
          contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti  in
          norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a  ruolo,  alla
          cartella di pagamento e all'ingiunzione  di  cui  al  testo
          unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.  639,  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). 
                793.  Il  dirigente  o,  in  assenza  di  questo,  il
          responsabile apicale dell'ente o  il  soggetto  affidatario
          dei servizi di cui all'articolo 52, comma  5,  lettera  b),
          del decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  con  proprio
          provvedimento, nomina uno o  piu'  funzionari  responsabili
          della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate
          agli  ufficiali  della  riscossione,  nonche'  quelle  gia'
          attribuite al  segretario  comunale  dall'articolo  11  del
          testo unico di cui al regio decreto n.  639  del  1910,  in
          tutto il territorio nazionale in relazione  al  credito  da
          escutere. I funzionari responsabili della riscossione  sono
          nominati  tra  i  dipendenti  dell'ente  o   del   soggetto
          affidatario dei servizi di cui all'articolo  52,  comma  5,
          lettera b), del decreto legislativo n. 446  del  1997,  fra
          persone che sono  in  possesso  almeno  di  un  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato
          un esame di idoneita',  previa  frequenza  di  un  apposito
          corso di preparazione e qualificazione.  Restano  ferme  le
          abilitazioni  gia'  conseguite   in   base   alle   vigenti
          disposizioni  di  legge.  Il  mantenimento   dell'idoneita'
          all'esercizio     delle     funzioni     e'     subordinato
          all'aggiornamento  professionale  biennale  da   effettuare
          tramite appositi corsi.  La  nomina  dei  funzionari  della
          riscossione  puo'   essere   revocata   con   provvedimento
          motivato. 
                794. L'atto di cui al comma 792 non  e'  suscettibile
          di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato
          emesso per somme  inferiori  a  10  euro.  Tale  limite  si
          intende riferito all'intero debito dovuto, anche  derivante
          da piu' annualita'. Il debito rimane comunque a carico  del
          soggetto moroso e potra' essere oggetto di recupero con  la
          successiva notifica degli atti di  cui  al  comma  792  che
          superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. 
                795. Per il recupero di importi fino a  10.000  euro,
          dopo che l'atto di cui al  comma  792  e'  divenuto  titolo
          esecutivo, prima di  attivare  una  procedura  esecutiva  e
          cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento
          con cui si avvisa  il  debitore  che  il  termine  indicato
          nell'atto e' scaduto e che, se non si provvede al pagamento
          entro  trenta  giorni,  saranno   attivate   le   procedure
          cautelari ed esecutive. In  deroga  all'articolo  1,  comma
          544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il  recupero
          di importi fino a  1.000  euro  il  termine  di  centoventi
          giorni e' ridotto a sessanta giorni. 
                796.  In   assenza   di   una   apposita   disciplina
          regolamentare, l'ente creditore o il soggetto  affidatario,
          su richiesta del  debitore,  concede  la  ripartizione  del
          pagamento  delle  somme  dovute  fino  a  un   massimo   di
          settantadue rate mensili,  a  condizione  che  il  debitore
          versi  in  una  situazione  di   temporanea   e   obiettiva
          difficolta' e secondo il seguente schema: 
                  a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 
                  b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate
          mensili; 
                  c) da euro 500,01  a  euro  3.000,00  da  cinque  a
          dodici rate mensili; 
                  d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00  da  tredici  a
          ventiquattro rate mensili; 
                  e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque
          a trentasei rate mensili; 
                  f)  oltre   euro   20.000,00   da   trentasette   a
          settantadue rate mensili. 
                797.  L'ente,  con  deliberazione  adottata  a  norma
          dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446  del  1997,
          puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita'  di
          rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata
          massima non inferiore a trentasei rate mensili  per  debiti
          di importi superiori a euro 6.000,01. 
                798.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa
          puo' essere prorogata una  sola  volta,  per  un  ulteriore
          periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili,  o
          per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a
          norma del comma 797, a condizione che non  sia  intervenuta
          decadenza ai sensi del comma 800. 
                799. Ricevuta  la  richiesta  di  rateazione,  l'ente
          creditore  o  il  soggetto   affidatario   puo'   iscrivere
          l'ipoteca o  il  fermo  amministrativo  solo  nel  caso  di
          mancato accoglimento della richiesta, ovvero  di  decadenza
          dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le
          procedure esecutive gia' avviate alla data  di  concessione
          della rateazione. 
                800. In caso  di  mancato  pagamento,  dopo  espresso
          sollecito, di due rate anche non consecutive  nell'arco  di
          sei mesi nel corso del periodo di rateazione,  il  debitore
          decade automaticamente dal beneficio e il debito  non  puo'
          piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora  dovuto  e'
          immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 
                801. Le rate mensili  nelle  quali  il  pagamento  e'
          stato dilazionato scadono  nell'ultimo  giorno  di  ciascun
          mese indicato nell'atto  di  accoglimento  dell'istanza  di
          dilazione. 
                802. Su tutte le somme di qualunque  natura,  esclusi
          le sanzioni, gli interessi, le  spese  di  notifica  e  gli
          oneri di riscossione, si applicano, decorsi  trenta  giorni
          dall'esecutivita' dell'atto di cui al comma 792 e fino alla
          data del pagamento, gli interessi di  mora  conteggiati  al
          tasso di interesse legale che puo' essere maggiorato di non
          oltre  due  punti  percentuali   dall'ente   con   apposita
          deliberazione  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52   del
          decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti
          e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive  sono
          posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: 
                  a) una quota denominata  «oneri  di  riscossione  a
          carico del debitore», pari  al  3  per  cento  delle  somme
          dovute in caso di pagamento entro  il  sessantesimo  giorno
          dalla data di esecutivita' dell'atto di cui al  comma  792,
          fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per  cento
          delle  somme  dovute  in  caso  di  pagamento  oltre  detto
          termine, fino a un massimo di 600 euro; 
                  b) una quota denominata  «  spese  di  notifica  ed
          esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti
          e  correlata  all'attivazione  di  procedure  esecutive   e
          cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese  per
          compensi dovuti agli istituti di vendite  giudiziarie  e  i
          diritti, oneri ed  eventuali  spese  di  assistenza  legale
          strettamente attinenti alla procedura  di  recupero,  nella
          misura fissata con decreto non regolamentare del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  che  individua  anche  le
          tipologie  di  spesa  oggetto  del  rimborso.  Nelle   more
          dell'adozione del provvedimento, con specifico  riferimento
          alla riscossione degli enti locali, si applicano le  misure
          e le tipologie di spesa di cui  ai  decreti  del  Ministero
          delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  30  del  6  febbraio  2001,  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30  ottobre  2012,
          nonche' ai regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del
          Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109,  e
          del Ministro della giustizia 15 maggio  2009,  n.  80,  per
          quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite
          giudiziarie. 
                804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803  si
          applicano anche in  caso  di  emissione  delle  ingiunzioni
          previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del
          1910 fino all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 792. 
                805. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.
          446 del 1997, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, sono stabilite le  disposizioni  generali
          in  ordine  alla  definizione  dei  criteri  di  iscrizione
          obbligatoria  in  sezione  separata  dell'albo  di  cui  al
          medesimo  articolo  53  per   i   soggetti   che   svolgono
          esclusivamente le  funzioni  e  le  attivita'  di  supporto
          propedeutiche all'accertamento  e  alla  riscossione  delle
          entrate  degli  enti  locali  e  delle  societa'  da   essi
          partecipate. 
                806.  Con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono   stabilite   le
          disposizioni in ordine ai seguenti punti: 
                  a) indicazione di linee guida relative ai controlli
          che gli enti devono porre  in  essere  con  riferimento  al
          rispetto   degli   adempimenti   richiesti   al    soggetto
          affidatario, alla validita', congruenza e persistenza degli
          strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal
          soggetto medesimo, nonche' alle condizioni di inadempimento
          che possono  dar  luogo  alla  rescissione  anticipata  dei
          rapporti  contrattuali  e  all'avvio  delle  procedure   di
          cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997; 
                  b)  indicazione  di  obblighi  di  comunicazione  e
          pubblicazione  da  parte  dell'ente   degli   estremi   dei
          contratti in materia di affidamento in  concessione,  anche
          disgiunto, di servizi di accertamento e  riscossione  delle
          proprie  entrate,  nonche'  delle  informazioni  sintetiche
          relative all'oggetto e  alla  remunerazione  stabilita  per
          ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo
          alle  misure  degli   eventuali   compensi   stabiliti   in
          percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; 
                  c) definizione di criteri relativi  all'affidamento
          e alle modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento
          e di  riscossione  delle  entrate  degli  enti  oggetto  di
          concessione,  al  fine   di   assicurarne   la   necessaria
          trasparenza    e    funzionalita',     definire     livelli
          imprescindibili  di  qualita',  anche  con  riferimento  al
          rispetto dei diritti dei contribuenti, nonche' linee  guida
          in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle
          effettive riscossioni. 
                807. Per l'iscrizione nell'albo di  cui  all'articolo
          53, comma 1, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  o
          nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma
          805, sono richieste le seguenti misure minime  di  capitale
          interamente   versato   in   denaro   o   tramite   polizza
          assicurativa o fideiussione bancaria: 
                  a)  2.500.000  euro  per   l'effettuazione,   anche
          disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
          e di quelle di riscossione dei tributi e di  altre  entrate
          nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; 
                  b) 5 milioni di  euro  per  l'effettuazione,  anche
          disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
          e di quelle di riscossione dei tributi e di  altre  entrate
          nelle province e nei comuni  con  popolazione  superiore  a
          200.000 abitanti; 
                  b-bis)  150.000  euro  per  lo  svolgimento   delle
          funzioni  e  delle  attivita'  di  supporto   propedeutiche
          all'accertamento e alla riscossione delle  entrate  locali,
          nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; 
                  c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
          delle attivita' di supporto propedeutiche  all'accertamento
          e alla riscossione delle entrate  locali,  nei  comuni  con
          popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti; 
                  d) un milione di  euro  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  e  delle  attivita'  di  supporto   propedeutiche
          all'accertamento e alla riscossione delle  entrate  locali,
          nelle province e nei comuni  con  popolazione  superiore  a
          200.000 abitanti. 
                808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui
          al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo
          53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono  adeguare
          alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il
          proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024. 
                809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari
          e  del  pubblico  registro  automobilistico   eseguono   le
          iscrizioni,  le  trascrizioni  e   le   cancellazioni   dei
          pignoramenti, delle ipoteche  e  del  fermo  amministrativo
          richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata
          in esenzione da ogni tributo e diritto. 
                810. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare
          in carta libera e  gratuitamente  al  soggetto  legittimato
          alla riscossione  forzata  l'elenco  delle  trascrizioni  e
          iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la
          specificazione dei titoli trascritti, dei crediti  iscritti
          e del domicilio dei soggetti a cui favore  risultano  fatte
          le trascrizioni e le iscrizioni. 
                811. I competenti uffici dell'Agenzia  delle  entrate
          rilasciano  gratuitamente  al  soggetto  legittimato   alla
          riscossione  forzata  le  visure  ipotecarie  e   catastali
          relative agli immobili dei debitori  e  dei  coobbligati  e
          svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79,
          comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
          del 1973. 
                812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i
          provvedimenti aventi quale titolo  esecutivo  l'ingiunzione
          prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del
          1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano
          ad essere esenti, dalla registrazione e non  devono  essere
          inviate all'Agenzia delle entrate. 
                813. Ai trasferimenti coattivi  di  beni  mobili  non
          registrati, l'imposta di registro si applica  nella  misura
          fissa di 10 euro. Per i beni mobili  registrati,  l'imposta
          provinciale di trascrizione si applica nella  misura  fissa
          di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge. 
                814. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
                  a)  il  comma   2-septies   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; 
                  b) il comma 225  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244; 
                  c)  il  comma  28-sexies   dell'articolo   83   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  d) l'articolo  3-bis  del  decreto-legge  25  marzo
          2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2010, n. 73; 
                  e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma  2
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106. 
                815. I contenuti delle norme  vigenti  riferite  agli
          agenti della  riscossione  si  intendono  applicabili,  sin
          dalla data di entrata in vigore delle stesse  norme,  anche
          alle attivita' svolte in regime di  concessione  per  conto
          degli  enti  locali,  il  cui  ramo  d'azienda   e'   stato
          trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera  b),
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'art.  17  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999,  n.  46  "Riordino  della  disciplina  della
          riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo  1  della
          legge 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, e' il seguente: 
                «Art. 17 (Entrate  riscosse  mediante  ruolo).  -  1.
          Salvo quanto previsto dal comma  2,  si  effettua  mediante
          ruolo la riscossione coattiva delle  entrate  dello  Stato,
          anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle  degli
          altri enti pubblici, anche  previdenziali,  esclusi  quelli
          economici. 
                2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato  ai
          concessionari la riscossione coattiva delle  entrate  delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali, nonche'  quella  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
                3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
          base alle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
          partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
          pubblica di tali crediti. 
                3-ter. In caso di emanazione  dell'autorizzazione  di
          cui  al  comma  3-bis,  la  societa'  interessata   procede
          all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso,  vidimato  e  reso
          esecutiva un'ingiunzione  conforme  all'articolo  2,  primo
          comma, del testo unico di cui al regio  decreto  14  aprile
          1910, n. 639.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 3, del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, recante  disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          marzo 2010, n. 71) e' il seguente: 
                «Art.    3    (Deflazione    del    contenzioso     e
          razionalizzazione della riscossione). - 3. - Omissis. 
                I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53,
          comma 3, del decreto  legislativo  n.  446  del  1997  sono
          aggiornati entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente  decreto  prevedendo,  fra  l'altro,  i
          requisiti per l'iscrizione  all'albo  di  cui  al  medesimo
          articolo,  in  particolare  quelli  tecnico-finanziari,  di
          onorabilita', professionalita' e di  assenza  di  cause  di
          incompatibilita',  che  sono  disciplinati  graduandoli  in
          funzione  delle  dimensioni  e  della  natura,  pubblica  o
          privata, del soggetto che chiede l'iscrizione,  del  numero
          degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto,
          singolarmente  ovvero  in  gruppo  di  imprese,  svolge  le
          funzioni  di  cui  all'articolo  52  del  medesimo  decreto
          legislativo  n.  446  del  1997,   nonche'   dell'eventuale
          sospensione,  cancellazione  o   decadenza   dall'albo   in
          precedenza disposta nei  riguardi  di  tale  soggetto.  Gli
          amministratori   delle   societa'   ammesse,   secondo   le
          disposizioni di cui al presente comma,  alle  procedure  di
          cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non
          possono esercitare  le  funzioni  di  amministratore  e  di
          revisore di societa'  di  riscossione  di  tributi  per  un
          periodo di dieci anni. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 52, comma 5, lett. b), nn. 1), 2),
          3) e 4) e dell'art.  53,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
          dicembre 1997, n. 298, e' il seguente: 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni). - Omissis. 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                Omissis. 
                  b) qualora sia  deliberato  di  affidare  a  terzi,
          anche disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei
          tributi e di tutte le entrate, le relative  attivita'  sono
          affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
          e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, a: 
                    1)  i  soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'articolo 113, comma 5,  lettera  c),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e  successive  modificazioni,   mediante   convenzione,   a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica. 
                  Omissis.» 
                «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle  province  e  dei  comuni.  Sono  escluse  le
          attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti  di  cui
          all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 
                2. L'esame delle domande di iscrizione, la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
                3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che  svolgano  i  predetti  servizi  almeno  dal  1°(gradi)
          gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio,
          non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni
          e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
                Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          le disposizioni sul codice  dell'amministrazione  digitale,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio  2005,  n.
          112. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          concernente la riforma dell'organizzazione del Governo,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          le  norme  generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          26 giugno 2019,  n.  103,  concernente  il  Regolamento  di
          organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  settembre  2019,
          n. 221. 
              - Il decreto del Ministro delle  finanze  11  settembre
          2000, n. 289, recante il Regolamento relativo all'albo  dei
          soggetti abilitati ad effettuare attivita' di  liquidazione
          e di accertamento dei tributi e quelle di  riscossione  dei
          tributi e di altre entrate delle province e dei comuni,  da
          emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 15
          dicembre  1997,  n.  446,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2000, n. 244. 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 9  marzo  2000,
          n. 89, concernente il Regolamento  recante  norme  relative
          alla commissione per la  gestione  dell'albo  dei  soggetti
          abilitati ad effettuare  attivita'  di  liquidazione  e  di
          accertamento  dei  tributi  e  quelle  di  riscossione  dei
          tributi e di altre entrate delle province e dei comuni,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del D. Lgs. 15
          dicembre  1997,  n.  446,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 805, della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, v. le note alle premesse.