Art. 11 Attestazione dell'iscrizione nell'albo 1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attivita' di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, l'iscrizione nell'albo e' attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione. L'eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, v. le note all'art. 4. - Il testo dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».