Art. 11 
 
               Attestazione dell'iscrizione nell'albo 
 
  1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di
liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelli  di  riscossione
dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attivita'
di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, l'iscrizione nell'albo e'
attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445 del  2000,  da  apposita  autocertificazione.
L'eventuale inesistenza dei requisiti  attestati  comporta,  oltre  a
quanto previsto dall'articolo 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, anche la  cancellazione  dall'albo  e  la
decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 46 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  v.  le  note
          all'art. 4. 
              -  Il  testo  dell'art.  76  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il
          seguente: 
                «Art. 76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.».