Art. 12 Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale 1. Ai fini della revisione annuale per la verifica della sussistenza dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione nell'albo, gli iscritti sono tenuti a far pervenire alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente tramite posta elettronica certificata: a) entro il 31 marzo di ciascun anno una specifica dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante: 1) la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione; 2) il rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale prevede che sono escluse le attivita' di incasso diretto; 3) di non aver effettuato, direttamente o indirettamente, anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto; 4) di aver fornito agli enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara o dal contratto; b) la relazione sulla gestione dell'attivita' svolta, inviata all'ente affidante entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, redatta sulla base di uno schema approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente regolamento; c) entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio; d) entro trenta giorni dalla comunicazione, i dati o notizie richiesti dalla Commissione.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, v. le note all'art. 4. - Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, v. le note alle premesse.