Art. 13 
 
                    Poteri istruttori e vigilanza 
 
  1. Al fine  di  consentire  alla  Commissione  la  valutazione  dei
requisiti per l'iscrizione e per la verifica della  loro  permanenza,
nonche'  l'adozione  dei  prescritti  provvedimenti  in  ordine  alla
gestione  dell'albo,   la   Direzione   legislazione   tributaria   e
federalismo fiscale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
effettua,  a  supporto  della  Commissione  medesima,  le   attivita'
istruttorie da questa ritenute necessarie per verificare il  rispetto
di tutte le disposizioni del presente regolamento. 
  2. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale della Guardia di finanza che,
nell'esercizio  dei  poteri  ad  essa  istituzionalmente  attribuiti,
acquisisce informazioni relativamente agli iscritti,  ai  richiedenti
l'iscrizione nonche' agli enti affidanti.