Art. 13 Poteri istruttori e vigilanza 1. Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei requisiti per l'iscrizione e per la verifica della loro permanenza, nonche' l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze effettua, a supporto della Commissione medesima, le attivita' istruttorie da questa ritenute necessarie per verificare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Guardia di finanza che, nell'esercizio dei poteri ad essa istituzionalmente attribuiti, acquisisce informazioni relativamente agli iscritti, ai richiedenti l'iscrizione nonche' agli enti affidanti.