Art. 14 
 
                       Cancellazione dall'albo 
 
  1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla  societa'
iscritta in qualsiasi momento. 
  2. La Commissione procede  alla  cancellazione,  anche  su  istanza
dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: 
    a) per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2; 
    b) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci
false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5; 
    c) per aver conferito  il  servizio  in  subappalto  a  terzi  in
violazione  delle  disposizioni  di   cui   al   richiamato   decreto
legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell'albo; 
    d) per la scoperta preesistenza o la  mancata  rimozione  di  una
delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 9; 
    e)  per  gravi   irregolarita'   o   reiterati   abusi   commessi
nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; 
    f) per il venir meno  dei  requisiti  finanziari,  tecnici  e  di
onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8; 
    g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta
o per non aver presentato alle prescritte scadenze la  documentazione
di cui all'articolo 12; 
    h) il mancato rispetto, definitivamente accertato, degli obblighi
derivanti  dalle  leggi  in   materia   di   lavoro,   tributaria   e
previdenziale, nonche'  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  degli
addetti, susseguente alla contestazione dell'addebito; 
    i) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  3. La cancellazione dall'albo comporta la  decadenza  da  tutte  le
gestioni. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
          il Codice  dei  contratti  pubblici,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91. 
              - Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, v. le note alle premesse.