Art. 14 Cancellazione dall'albo 1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla societa' iscritta in qualsiasi momento. 2. La Commissione procede alla cancellazione, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: a) per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2; b) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5; c) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi in violazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell'albo; d) per la scoperta preesistenza o la mancata rimozione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 9; e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; f) per il venir meno dei requisiti finanziari, tecnici e di onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8; g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta o per non aver presentato alle prescritte scadenze la documentazione di cui all'articolo 12; h) il mancato rispetto, definitivamente accertato, degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro degli addetti, susseguente alla contestazione dell'addebito; i) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.
Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91. - Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, v. le note alle premesse.