Art. 15 Sospensione dell'iscrizione nell'albo 1. La Commissione procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: a) per violazione degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro degli addetti; b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta; c) per aver compiuto irregolarita' nella conduzione del servizio che non rivestono carattere di gravita' tale da comportare la cancellazione di cui all'articolo 14; d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera c), salvo che gli stessi vengano sostituiti da altri soggetti; e) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 accertata con provvedimento sanzionatorio emanato dal Garante per la protezione dei dati personali; f) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; g) per il mancato rispetto nei confronti dei cittadini e delle imprese delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 82 del 2005 segnalato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). 2. La Commissione assegna un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, ulteriormente prorogabile fino a un massimo di altri centoventi giorni, per la regolarizzazione degli adempimenti prescritti, decorso inutilmente il quale procede alla cancellazione a norma dell'articolo 14, comma 2. 3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.
Note all'art. 15: - Il Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. 119. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante le disposizioni sul codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.