Art. 17 Effetti della decadenza 1. La societa' decaduta cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio, e' privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate dell'ente affidante ed e' tenuta all'immediata consegna di tutta la documentazione inerente il servizio affidato. La mancata consegna comporta l'escussione da parte dell'ente affidante della cauzione prestata a garanzia della gestione. 2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il rappresentante legale dell'ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e procede, per il tramite dei competenti uffici, all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.