Art. 17 
 
                       Effetti della decadenza 
 
  1. La societa' decaduta cessa con effetto immediato dalla  data  di
notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio, e'
privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e  di
accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate
dell'ente affidante ed e' tenuta all'immediata consegna di  tutta  la
documentazione inerente il servizio  affidato.  La  mancata  consegna
comporta l'escussione da parte  dell'ente  affidante  della  cauzione
prestata a garanzia della gestione. 
  2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il  rappresentante  legale
dell'ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare  alcuna
ulteriore attivita' inerente il servizio e procede,  per  il  tramite
dei   competenti    uffici,    all'immediata    acquisizione    della
documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in
contraddittorio con il gestore stesso.