Art. 18 
 
       Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza 
 
  1. La cancellazione, la sospensione dall'albo e la decadenza  dalle
gestioni sono disposte con apposito provvedimento della  Commissione,
a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle
gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo. 
 
          Note all'art. 18: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.