Art. 18 Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza 1. La cancellazione, la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Note all'art. 18: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.