Art. 2 Soggetti iscrivibili 1. Nell'albo sono iscritti: a) le societa' di capitale aventi per oggetto la gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonche' le societa' di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate: 1) i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo; 2) i cui soci non effettuano l'attivita' di commercializzazione della pubblicita'; 3) che non siano controllate da societa' che svolgono l'attivita' di cui al n. 2); b) le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. In ogni caso, le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono svolgere l'attivita' di commercializzazione della pubblicita'. 3. Nella sezione separata dell'albo sono iscritte le societa' di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate. 4. Nell'albo possono richiedere di essere iscritti: a) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attivita' di cui ai commi 1 e 3; b) le societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997; c) l'agente della riscossione, «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n. 225, di seguito denominato «ADER» che esercita l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 193 del 2016. In caso di richiesta ADER e' iscritta di diritto nell'albo e ad essa non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 1 del presente articolo nonche' degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, commi 2 e 3, 15, 16 e 17. 5. Non e' iscrivibile, in ogni caso, la societa' precedentemente cancellata dall'albo, salvo il caso in cui la cancellazione e' stata richiesta dalla societa' stessa. 6. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, lettera a), sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e al capo II, di seguito denominata «Commissione», di qualsiasi accordo concernente la costituzione di gruppi di imprese, fatta eccezione per le associazioni temporanee di imprese costituite per la partecipazione alle gare, relative all'affidamento dell'attivita' di gestione delle entrate degli enti locali. 7. L'iscrizione nell'albo e' subordinata alle condizioni che lo statuto delle societa' di cui ai commi 1 e 3 preveda l'inefficacia, nei confronti della societa', del trasferimento di quote o azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dalla Commissione e indichi l'esclusione di qualsiasi attivita' di commercializzazione della pubblicita'.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.». - Per il testo dell'art. 52, comma 5, lett. b), nn. 3) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, v. le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 2016, n. 282, S.O., e' il seguente: «Art. 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». 2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.». - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, v. le note alle premesse.