Art. 2 
 
                        Soggetti iscrivibili 
 
  1. Nell'albo sono iscritti: 
    a) le societa' di capitale aventi per oggetto la  gestione  delle
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di
riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonche'
le societa' di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e  le
attivita'  di  supporto   propedeutiche   all'accertamento   e   alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da  essi
partecipate: 
      1)  i  cui  soci  non  esercitano   il   controllo   ai   sensi
dell'articolo 2359, commi primo e  secondo  del  codice  civile,  nei
confronti di altri soggetti iscritti nell'albo; 
      2) i cui soci non effettuano l'attivita' di commercializzazione
della pubblicita'; 
      3)  che  non  siano  controllate  da  societa'   che   svolgono
l'attivita' di cui al n. 2); 
    b) le societa' di cui  all'articolo  52,  comma  5,  lettera  b),
numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  2. In ogni caso, le societa' di cui alle lettere a) e b) del  comma
1 non  possono  svolgere  l'attivita'  di  commercializzazione  della
pubblicita'. 
  3. Nella sezione separata dell'albo sono iscritte  le  societa'  di
capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e  le  attivita'  di
supporto propedeutiche  all'accertamento  e  alla  riscossione  delle
entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate. 
  4. Nell'albo possono richiedere di essere iscritti: 
    a) gli  operatori  degli  Stati  membri  stabiliti  in  un  Paese
dell'Unione europea che esercitano le attivita' di cui ai commi  1  e
3; 
    b)  le  societa'  a  capitale  interamente   pubblico,   di   cui
all'articolo  52,  comma  5,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997; 
    c)     l'agente     della     riscossione,     «Agenzia     delle
entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n.  225,
di seguito denominato «ADER» che esercita l'attivita' di  riscossione
delle entrate degli enti locali ai sensi dell'articolo 2  del  citato
decreto legge n. 193 del 2016. In caso di richiesta ADER e'  iscritta
di diritto nell'albo e ad essa non si applicano le  disposizioni  del
comma 1, lettera  a),  n.  1  del  presente  articolo  nonche'  degli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, commi 2 e 3, 15, 16 e 17. 
  5. Non e' iscrivibile, in ogni caso,  la  societa'  precedentemente
cancellata dall'albo, salvo il caso in cui la cancellazione e'  stata
richiesta dalla societa' stessa. 
  6. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui ai commi 1, 3  e
4,  lettera  a),  sono  tenuti  ad   informare   tempestivamente   la
Commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto  legislativo
n. 446 del 1997 e al capo II, di seguito denominata «Commissione», di
qualsiasi accordo concernente la costituzione di gruppi  di  imprese,
fatta eccezione per le associazioni temporanee di imprese  costituite
per   la   partecipazione   alle   gare,   relative   all'affidamento
dell'attivita' di gestione delle entrate degli enti locali. 
  7. L'iscrizione nell'albo e' subordinata  alle  condizioni  che  lo
statuto delle societa' di cui ai commi 1 e 3  preveda  l'inefficacia,
nei confronti della societa', del trasferimento di quote o azioni per
atto tra vivi non preventivamente  autorizzato  dalla  Commissione  e
indichi l'esclusione di qualsiasi  attivita'  di  commercializzazione
della pubblicita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 2359,  commi  1  e  2  del  codice
          civile, e' il seguente: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.». 
              - Per il testo dell'art. 52, comma 5, lett. b), nn.  3)
          e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  v.
          le note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre 2016,  n.  225,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  2
          dicembre 2016, n. 282, S.O., e' il seguente: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  riscossione
          locale).  -   1.   All'articolo   10,   comma   2-ter   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole:
          «31 dicembre 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2017». 
                2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
          locali di cui all'articolo 1, comma 3,  possono  deliberare
          di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
          le attivita' di riscossione, spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate tributarie o patrimoniali proprie.». 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  v.  le  note  alle
          premesse.