Art. 5 
 
                Obblighi dei richiedenti l'iscrizione 
 
  1. Al  fine  dell'iscrizione  nell'albo,  le  societa'  richiedenti
dichiarano, a norma del citato articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, l'identita' dei titolari di quote o
azioni. Qualora le  quote  o  le  azioni  siano  possedute  da  altre
societa' di capitale, e'  fatto  obbligo  di  dichiarare  l'identita'
delle persone fisiche cui le  stesse  appartengono  o  comunque  sono
direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo  non  sussiste
qualora la societa' che  detiene  direttamente  o  indirettamente  il
controllo sia  quotata  in  una  borsa  valori  dell'Unione  europea,
amministrata da un organismo indipendente cui spetti  il  compito  di
verificare la trasparenza e  la  regolarita'  delle  transazioni.  Le
societa' richiedenti dichiarano,  inoltre,  che  non  effettuano  ne'
hanno  effettuato   direttamente   o   indirettamente   anticipazioni
finanziarie  comunque  onerose  nei  confronti  degli   enti   locali
affidanti, non previste dagli atti di gara o dal  contratto,  nonche'
di utilizzare per ogni  successiva  comunicazione  con  la  Direzione
legislazione  tributaria  e   federalismo   fiscale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  esclusivamente  la  posta  elettronica
certificata di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. I soci dichiarano, a norma  delle  disposizioni  del  richiamato
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  a),  numeri  1)  e  2).  I  rappresentanti  delle   societa'
dichiarano, a norma dello stesso articolo 47,  la  sussistenza  delle
condizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3) e al comma 7  del
medesimo articolo 2. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 47 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  v.  le  note
          all'art. 4. 
              - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
                «Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale).  -  1.  Le
          comunicazioni tramite i domicili digitali  sono  effettuate
          agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli  articoli
          6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto  come  domicilio
          speciale  per  determinati   atti   o   affari   ai   sensi
          dell'articolo 3-bis, comma  4-quinquies.  Le  comunicazioni
          elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di  cui
          all'articolo  3-bis  producono,  quanto  al  momento  della
          spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti  giuridici
          delle comunicazioni a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno ed equivalgono alla notificazione per  mezzo  della
          posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette
          comunicazioni si intendono spedite dal mittente se  inviate
          al proprio  gestore  e  si  intendono  consegnate  se  rese
          disponibili al domicilio digitale del  destinatario,  salva
          la prova che la mancata consegna sia  dovuta  a  fatto  non
          imputabile al destinatario medesimo. La  data  e  l'ora  di
          trasmissione e ricezione  del  documento  informatico  sono
          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee
          guida. 
                1-bis. La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta
          elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10,
          e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009,  n.  2,  e  l'estrazione  di  elenchi  dei   suddetti
          indirizzi, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e'
          effettuata sulla base  delle  regole  tecniche  emanate  da
          AgID,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali.] 
                1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e
          dei  professionisti  e'  l'Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti  di
          cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali  dei
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)  e  b),
          e' l'Indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione
          e dei gestori di  pubblici  servizi,  di  cui  all'articolo
          6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche
          e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli  di
          cui al  primo  e  al  secondo  periodo  e'  l'Indice  degli
          indirizzi delle persone  fisiche  e  degli  altri  enti  di
          diritto privato di cui all'articolo 6-quater. 
                1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,
          notificano direttamente presso i domicili digitali  di  cui
          all'articolo  3-bis  i  propri  atti,  compresi  i  verbali
          relativi alle sanzioni amministrative, gli atti  impositivi
          di accertamento e di riscossione e le  ingiunzioni  di  cui
          all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639,
          fatte  salve   le   specifiche   disposizioni   in   ambito
          tributario. La  conformita'  della  copia  informatica  del
          documento  notificato  all'originale   e'   attestata   dal
          responsabile  del  procedimento  in  conformita'  a  quanto
          disposto agli articoli 22 e 23-bis. 
                2. - 2-bis.».