Art. 5 Obblighi dei richiedenti l'iscrizione 1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le societa' richiedenti dichiarano, a norma del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'identita' dei titolari di quote o azioni. Qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale, e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque sono direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni. Le societa' richiedenti dichiarano, inoltre, che non effettuano ne' hanno effettuato direttamente o indirettamente anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto, nonche' di utilizzare per ogni successiva comunicazione con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente la posta elettronica certificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. I soci dichiarano, a norma delle disposizioni del richiamato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2). I rappresentanti delle societa' dichiarano, a norma dello stesso articolo 47, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3) e al comma 7 del medesimo articolo 2.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, v. le note all'art. 4. - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale). - 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. 1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.] 1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. 2. - 2-bis.».