Art. 6 
 
                        Requisiti finanziari 
 
  1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le  misure  minime  di
capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa
o fideiussione bancaria di cui all'articolo 1, comma 807 della citata
legge n. 160 del 2019. 
  2. L'esistenza del requisito finanziario del  capitale  interamente
versato non  puo'  essere  comprovata  con  l'utilizzo  dell'istituto
dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 807, della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, v. le note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  89  del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016,  n.  50,  recante  il  Codice  dei  contratti
          pubblici, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, e' il seguente: 
                «Art. 89 (Avvalimento). - 1.  L'operatore  economico,
          singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per  un
          determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta  relativa
          al  possesso  dei   requisiti   di   carattere   economico,
          finanziario, tecnico e professionale  di  cui  all'articolo
          83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare  ad
          una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione  dei
          requisiti  di  cui  all'articolo  80,   avvalendosi   delle
          capacita'  di  altri  soggetti,   anche   partecipanti   al
          raggruppamento, a prescindere dalla  natura  giuridica  dei
          suoi legami  con  questi  ultimi.  Per  quanto  riguarda  i
          criteri relativi all'indicazione dei  titoli  di  studio  e
          professionali di cui all'allegato XVII, parte  II,  lettera
          f),  o  alle  esperienze  professionali   pertinenti,   gli
          operatori  economici  possono  tuttavia   avvalersi   delle
          capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi  eseguono
          direttamente i lavori o i servizi per  cui  tali  capacita'
          sono richieste. L'operatore economico che  vuole  avvalersi
          delle   capacita'   di   altri   soggetti   allega,   oltre
          all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
          dichiarazione  sottoscritta  dalla  stessa  attestante   il
          possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
          cui all'articolo 80,  nonche'  il  possesso  dei  requisiti
          tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
          economico dimostra alla stazione appaltante  che  disporra'
          dei  mezzi  necessari   mediante   presentazione   di   una
          dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con  cui
          quest'ultima si obbliga verso il  concorrente  e  verso  la
          stazione appaltante a mettere a disposizione per  tutta  la
          durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente
          il concorrente. Nel caso di  dichiarazioni  mendaci,  ferma
          restando l'applicazione dell'articolo  80,  comma  12,  nei
          confronti  dei  sottoscrittori,  la   stazione   appaltante
          esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
          allega,  altresi',  alla  domanda  di   partecipazione   in
          originale o copia autentica  il  contratto  in  virtu'  del
          quale l'impresa ausiliaria si  obbliga  nei  confronti  del
          concorrente  a  fornire  i  requisiti   e   a   mettere   a
          disposizione le risorse  necessarie  per  tutta  la  durata
          dell'appalto. A  tal  fine,  il  contratto  di  avvalimento
          contiene,  a  pena  di  nullita',  la  specificazione   dei
          requisiti forniti e  delle  risorse  messe  a  disposizione
          dall'impresa ausiliaria. 
                2. Nei settori speciali, se  le  norme  e  i  criteri
          oggettivi per l'esclusione e la selezione  degli  operatori
          economici  che  richiedono  di  essere  qualificati  in  un
          sistema di  qualificazione  comportano  requisiti  relativi
          alle  capacita'  economiche  e  finanziarie  dell'operatore
          economico o alle sue capacita'  tecniche  e  professionali,
          questi puo' avvalersi, se necessario,  della  capacita'  di
          altri soggetti, indipendentemente  dalla  natura  giuridica
          dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal  comma
          1, periodi secondo  e  terzo,  da  intendersi  quest'ultimo
          riferito all'ambito temporale di validita' del  sistema  di
          qualificazione. 
                3. La  stazione  appaltante  verifica,  conformemente
          agli articoli  85,  86  e  88,  se  i  soggetti  della  cui
          capacita'   l'operatore   economico   intende    avvalersi,
          soddisfano  i  pertinenti  criteri  di   selezione   o   se
          sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo  80.
          Essa  impone  all'operatore  economico  di   sostituire   i
          soggetti che  non  soddisfano  un  pertinente  criterio  di
          selezione o per i quali sussistono  motivi  obbligatori  di
          esclusione. Nel  bando  di  gara  possono  essere  altresi'
          indicati  i  casi  in  cui   l'operatore   economico   deve
          sostituire un soggetto per il quale sussistono  motivi  non
          obbligatori di esclusione, purche' si tratti  di  requisiti
          tecnici. 
                4. Nel caso di  appalti  di  lavori,  di  appalti  di
          servizi e operazioni di posa in opera o  installazione  nel
          quadro di un appalto di fornitura, le  stazioni  appaltanti
          possono prevedere nei documenti di gara che taluni  compiti
          essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o,  nel
          caso di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
          operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
                5.  Il  concorrente  e  l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia
          a carico del concorrente si applicano anche  nei  confronti
          del   soggetto   ausiliario,   in   ragione    dell'importo
          dell'appalto posto a base di gara. 
                6.  E'  ammesso   l'avvalimento   di   piu'   imprese
          ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta  di
          altro soggetto. 
                7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
                8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
                9. In relazione a  ciascun  affidamento  la  stazione
          appaltante  esegue  in  corso  d'esecuzione  le   verifiche
          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e
          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte
          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle
          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine
          il responsabile unico del  procedimento  accerta  in  corso
          d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
          direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
          ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in
          adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di
          avvalimento, pena la risoluzione del contratto di  appalto.
          Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe  le  parti  del
          contratto  di   avvalimento   le   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  52  e  quelle  inerenti  all'esecuzione   dei
          lavori.  La  stazione  appaltante  trasmette  all'Autorita'
          tutte le dichiarazioni di avvalimento,  indicando  altresi'
          l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
          prescritta pubblicita'. 
                10. L'avvalimento non e' ammesso  per  soddisfare  il
          requisito dell'iscrizione all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali di cui all'articolo 212 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152. 
                11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
          dell'appalto o della concessione di lavori rientrino  opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto tecnologico o di rilevante complessita'  tecnica,
          quali strutture, impianti e opere speciali. E'  considerato
          rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
          al primo periodo, che il valore dell'opera superi il  dieci
          per  cento  dell'importo  totale   dei   lavori.   Con   il
          regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,  e'
          definito l'elenco delle opere di  cui  al  presente  comma,
          nonche' i requisiti di specializzazione  richiesti  per  la
          qualificazione ai fini  dell'ottenimento  dell'attestazione
          di qualificazione degli esecutori di cui  all'articolo  84,
          che possono essere periodicamente  revisionati.  Fino  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del   regolamento   di   cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista.».