Art. 8 
 
            Requisiti di onorabilita' e professionalita' 
 
  1.  Non  possono  essere  legali  rappresentanti,   amministratori,
sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali  o
speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: 
    a) coloro che, per legge  o  per  provvedimento  giudiziale,  non
hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    b) coloro che sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    c) coloro che sono stati condannati  con  sentenza  irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione, a: 
      1) pena detentiva non inferiore a sei mesi per  uno  dei  reati
previsti  dalle  norme   che   disciplinano   l'attivita'   bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e  dalle  norme  in  materia  di
mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 
      2) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei  delitti
previsti nel titolo XI del libro V del  codice  civile  e  nel  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
      3) reclusione non inferiore ad un anno, per un  delitto  contro
la pubblica amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il
patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia  pubblica
ovvero per un delitto in materia tributaria; 
      4) pena detentiva per un reato di associazione  per  delinquere
di tipo mafioso; 
      5) reclusione non  inferiore  a  due  anni,  per  un  qualunque
delitto non colposo; 
    d) coloro che siano stati condannati ad una  delle  pene  di  cui
alla lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta  delle
parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. 
  2. I legali rappresentanti e gli  amministratori  anche  temporanei
delle societa' iscritte  nell'albo  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9; 
    b) possesso almeno di titolo di studio di  scuola  secondaria  di
secondo grado o, in  mancanza,  di  idonea  esperienza  professionale
almeno  quinquennale  in  un  ente  o  in  una  societa'  che  svolga
un'attivita' in campo tributario, finanziario e contabile. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          concernente il Codice delle leggi antimafia e delle  misure
          di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. 
              - Il codice civile, libro V - Del  lavoro,  titolo  XI,
          reca "Disposizioni penali  in  materia  di  societa'  e  di
          consorzi". 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  recante  la
          disciplina  del  fallimento,  del  concordato   preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.