Art. 8 Requisiti di onorabilita' e professionalita' 1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a: 1) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) reclusione non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) pena detentiva per un reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; 5) reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo; d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. 2. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle societa' iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9; b) possesso almeno di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale in un ente o in una societa' che svolga un'attivita' in campo tributario, finanziario e contabile.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. - Il codice civile, libro V - Del lavoro, titolo XI, reca "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi". - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.