IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; 
  Vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14  ottobre  1991,
relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il  lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista la direttiva 98/49/CE del  Consiglio,  del  29  giugno  1998,
relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione  complementare  dei
lavoratori subordinati e dei  lavoratori  autonomi  che  si  spostano
all'interno della Comunita' europea; 
  Vista  la  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   dell'11   marzo   2002,   concernente   l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni  mobili
di autotrasporto; 
  Vista  la  direttiva  2003/88/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  novembre   2003,   concernente   taluni   aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro; 
  Vista  la  direttiva  2008/104/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro  tramite  agenzia
interinale; 
  Vista la direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio  2009,
recante attuazione dell'accordo concluso  dall'Associazione  armatori
della Comunita'  europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  europea  dei
lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo
del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/50/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati  membri  migliorando
l'acquisizione   e   la   salvaguardia   di   diritti   pensionistici
complementari; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/159 del  Consiglio,  del  19  dicembre
2016, recante attuazione dell'accordo relativo  all'attuazione  della
Convenzione  sul  lavoro   nel   settore   della   pesca   del   2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21  maggio
2012, tra  la  Confederazione  generale  delle  cooperative  agricole
nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea  dei  lavoratori
dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni  nazionali  delle
imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche); 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  152,  recante
attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente  l'obbligo  del
datore  di  lavoro  di  informare  il  lavoratore  delle   condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  recante
disposizioni per agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  lettera  a),  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e,  in
particolare, l'articolo 9-bis; 
  Visto del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo,  e,  in   particolare,
l'articolo 54-bis; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
dei lavoratori e datori di lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per
la   pubblica   amministrazione,   dell'interno,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali  e  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina il diritto all'informazione sugli
elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di
lavoro e la  relativa  tutela  e  trova  applicazione,  con  le  sole
esclusioni di cui al comma 4, in relazione  ai  seguenti  rapporti  e
contratti di lavoro: 
    a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro
agricolo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo
parziale; 
    b) contratto di lavoro somministrato; 
    c) contratto di lavoro intermittente; 
    d) rapporto di  collaborazione  con  prestazione  prevalentemente
personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
81; 
    e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di  cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; 
    f) contratto  di  prestazione  occasionale  di  cui  all'articolo
54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Il presente decreto si applica altresi' ai  rapporti  di  lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli
degli enti pubblici economici. 
  3. Le previsioni di cui al presente decreto si applicano inoltre: 
    a) ai lavoratori marittimi e ai  lavoratori  della  pesca,  fatta
salva la disciplina speciale vigente in materia; 
    b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni  di
cui agli articoli 10 e 11. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: 
    a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V
del codice civile e quelli di  lavoro  autonomo  di  cui  al  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409,
n. 3, del codice di procedura civile; 
    b) i rapporti di lavoro caratterizzati  da  un  tempo  di  lavoro
predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di
tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane
consecutive. E' considerato nella media delle tre  ore  il  tempo  di
lavoro  prestato  in  favore  di  tutti  i  datori  di   lavoro   che
costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo  di  imprese.  La
presente esclusione non opera in  relazione  ai  rapporti  di  lavoro
nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantita' garantita
di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro; 
    c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 
    d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del  datore
di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo
grado, che siano con lui conviventi; 
    e)  i  rapporti   di   lavoro   del   personale   dipendente   di
amministrazioni  pubbliche  in  servizio  all'estero,   limitatamente
all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152,  come
modificato dal presente decreto; 
    f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  relativamente  alle
disposizioni di cui al Capo III del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
              - Si riporta il testa dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'  art.  87  della  Costituzione  conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 -  Suppl.  Ordinario
          n. 86. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3. 
              - La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2019-2020), e' pubblicata nella GU  Serie  Generale
          n. 97 del 23.04.2021. 
              - La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro trasparenti e prevedibili  nell'Unione  europea,  e'
          pubblicata nella GUUE L 186 del 11.07.2019. 
              - La direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre
          1991,  relativa  all'obbligo  del  datore  di   lavoro   di
          informare il lavoratore  delle  condizioni  applicabili  al
          contratto o al rapporto di lavoro e' pubblicata nella  GUUE
          n. L 288 del 18/10/1991 
              - La direttiva 96/71/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al  distacco  dei
          lavoratori nell'ambito di una  prestazione  di  servizi  e'
          pubblicata nella GUUE n. L 018 del 21/01/1997. 
              - La direttiva 98/49/CE del Consiglio,  del  29  giugno
          1998, relativa alla salvaguardia  dei  diritti  a  pensione
          complementare dei lavoratori subordinati e  dei  lavoratori
          autonomi  che  si  spostano  all'interno  della   Comunita'
          europea e' pubblicata nella GUUE n. L 209 del 25/07/1998. 
              - La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro  delle   persone   che   effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto e' pubblicata nella GUUE
          del 23.3.2002 n. L 80. 
              - La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario  di  lavoro  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 299 del 18/11/2003. 
              - La direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite
          agenzia interinale e' pubblicata nella GUUE  del  5.12.2008
          n. L 327. 
              -  La  direttiva  2009/13/CE  del  Consiglio,  del   16
          febbraio 2009,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF) sulla convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e
          modifica della direttiva  1999/63/CE  e'  pubblicata  nella
          GUUE del 20.5.2009 n. L 124. 
              - La direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi
          per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici complementari e' pubblicata  nella  GUUE  del
          30.4.2014 n. L 128. 
              - La direttiva (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese di pesca dell'Unione europea  (Europêche)  e'
          pubblicata nella GUUE del 31.1.2017 n. L 25. 
              - Il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  152,
          recante attuazione della direttiva  91/533/CEE  concernente
          l'obbligo del datore di lavoro di informare  il  lavoratore
          delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto  di
          lavoro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12
          giugno 1997. 
              - Il  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,
          recante disposizioni per agevolare l'incontro  fra  domanda
          ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma
          1, lettera a), della  legge  17  maggio  1999,  n.  144  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  154  del  4  luglio
          2000. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Il decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,
          recante attuazione delle deleghe in materia di  occupazione
          e mercato del lavoro, di cui alla legge 14  febbraio  2003,
          n. 30 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235  del  9
          ottobre 2003. 
              - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
          disciplina organica dei contratti  di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
          1, comma 7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del  24  giugno
          2015. 
              - Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608,
          recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   lavori
          socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
          nel settore previdenziale, e,  in  particolare,  l'articolo
          9-bis e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231  del  2
          ottobre 1996. 
              - Il decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,
          recante  disposizioni  urgenti  in   materia   finanziaria,
          iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori
          interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
          per lo sviluppo e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23
          giugno 2017, n. 144, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo il dell'articolo 2, comma 1,  del
          citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
                «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente).
          - 1. A  far  data  dal  1°  gennaio  2016,  si  applica  la
          disciplina del rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  ai
          rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni
          di lavoro prevalentemente personali, continuative e le  cui
          modalita' di esecuzione sono organizzate  dal  committente.
          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          qualora le modalita' di esecuzione della prestazione  siano
          organizzate mediante piattaforme anche digitali.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 409 del  Codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                  1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                  2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                  3)   rapporti   di   agenzia,   di   rappresentanza
          commerciale ed altri  rapporti  di  collaborazione  che  si
          concretino in  una  prestazione  di  opera  continuativa  e
          coordinata,  prevalentemente  personale,  anche  se  non  a
          carattere  subordinato.  La   collaborazione   si   intende
          coordinata  quando,  nel  rispetto   delle   modalita'   di
          coordinamento stabilite di comune accordo dalle  parti,  il
          collaboratore    organizza    autonomamente     l'attivita'
          lavorativa; 
                  4)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici  che  svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita' economica; 
                  5)  rapporti  di  lavori  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici ed altri rapporti di lavoro  pubblico,  sempreche'
          non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   54-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
                «Art.   54-bis    (Disciplina    delle    prestazioni
          occasionali. Libretto Famiglia.  Contratto  di  prestazione
          occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
          al  presente  articolo  e'  ammessa  la   possibilita'   di
          acquisire prestazioni di lavoro  occasionali,  intendendosi
          per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
          di un anno civile: 
                  a) per ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla
          totalita'  degli  utilizzatori,  a  compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
          prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a  compensi
          di importo non superiore a 2.500 euro; 
                  c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita'  di
          cui al decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore  di  cui
          alla legge 23 marzo 1981, n.  91,  a  compensi  di  importo
          complessivo non superiore a 5.000 euro. 
                2. Il prestatore  ha  diritto  all'assicurazione  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con  iscrizione
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  all'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          disciplinata  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                3. Il prestatore ha diritto  al  riposo  giornaliero,
          alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto  previsto
          agli articoli 7, 8 e 9 del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003, n. 66. Ai fini della  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
                4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
          imposizione  fiscale,  non  incidono  sul  suo   stato   di
          disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
          del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. 
                5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
          occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
          corso o abbia cessato da meno di sei mesi  un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa. 
                6. Alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono fare ricorso: 
                  a)   le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso  a
          prestazioni occasionali mediante il  Libretto  Famiglia  di
          cui al comma 10; 
                  b) gli altri utilizzatori, nei  limiti  di  cui  al
          comma 14,  per  l'acquisizione  di  prestazioni  di  lavoro
          mediante il contratto di prestazione occasionale di cui  al
          comma 13; 
                  b-bis) le societa' sportive di cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91. 
                7. Le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          possono  fare   ricorso   al   contratto   di   prestazione
          occasionale,  in  deroga  al  comma  14,  lettera  a),  del
          presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
          vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese
          di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
          comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
          temporanee o eccezionali: 
                  a)  nell'ambito  di  progetti  speciali  rivolti  a
          specifiche categorie di soggetti in stato di  poverta',  di
          disabilita', di  detenzione,  di  tossicodipendenza  o  che
          fruiscono di ammortizzatori sociali; 
                  b)  per  lo  svolgimento  di  lavori  di  emergenza
          correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; 
                  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
          con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 
                  d) per l'organizzazione di manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritative. 
                8. Sono computati in misura pari al 75 per cento  del
          loro importo, ai fini del comma 1, lettera b),  i  compensi
          per prestazioni di lavoro  occasionali  rese  dai  seguenti
          soggetti,  purche'  i  prestatori  stessi,  all'atto  della
          propria registrazione nella piattaforma informatica di  cui
          al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: 
                  a)  titolari  di  pensione  di   vecchiaia   o   di
          invalidita'; 
                  b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
          ciclo di studi presso l'universita'; 
                  c) persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
                  d)  percettori  di  prestazioni   integrative   del
          salario, di reddito di inclusione  (REI)  ovvero  di  altre
          prestazioni di sostegno del reddito.  In  tal  caso  l'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno del reddito gli accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
                8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
          del  settore  agricolo,  il   prestatore   e'   tenuto   ad
          autocertificare, nella piattaforma informatica  di  cui  al
          comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
                9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al  presente
          articolo, gli utilizzatori e i  prestatori  sono  tenuti  a
          registrarsi e a  svolgere  i  relativi  adempimenti,  anche
          tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
          n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma  informatica,
          gestita  dall'INPS,  di  seguito  denominata   "piattaforma
          informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
          e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione  della
          posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
          di  pagamento  elettronico.  I  pagamenti  possono   essere
          altresi' effettuati utilizzando il  modello  di  versamento
          F24, con esclusione della  facolta'  di  compensazione  dei
          crediti di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
          Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e  i
          relativi adempimenti possono essere svolti tramite un  ente
          di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
                10. Ciascun utilizzatore di cui al comma  6,  lettere
          a) e b-bis), puo'  acquistare,  attraverso  la  piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso  gli  uffici   postali,   un   libretto   nominativo
          prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",  per   il
          pagamento delle prestazioni occasionali rese a  suo  favore
          da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli  lavori
          domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
          manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini  e  alle
          persone   anziane,   ammalate   o   con   disabilita';   c)
          insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al  comma
          6, lettera  b-bis),  del  presente  articolo.  Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il contributo di cui all'articolo  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 
                11. Ciascun  Libretto  Famiglia  contiene  titoli  di
          pagamento, il cui valore nominale e' fissato  in  10  euro,
          utilizzabili  per  compensare  prestazioni  di  durata  non
          superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
          sono   interamente   a    carico    dell'utilizzatore    la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  stabilita
          nella misura di 1,65 euro, e il  premio  dell'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di cui al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          stabilito nella misura di 0,25 euro;  un  importo  di  0,10
          euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 
                12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
          avvalendosi  dei  servizi  di  contact   center   messi   a
          disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al  comma  6,
          lettera a), entro il giorno  3  del  mese  successivo  allo
          svolgimento   della   prestazione,    comunica    i    dati
          identificativi del prestatore,  il  compenso  pattuito,  il
          luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
          ogni altra informazione necessaria ai fini  della  gestione
          del rapporto. Il  prestatore  riceve  contestuale  notifica
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
                13. Il contratto di  prestazione  occasionale  e'  il
          contratto mediante il quale  un  utilizzatore,  di  cui  ai
          commi  6,  lettera  b),  e  7,  acquisisce,  con  modalita'
          semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
          di ridotta entita', entro i limiti di  importo  di  cui  al
          comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
          14 e seguenti. 
                14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
          occasionale: 
                  a) da  parte  degli  utilizzatori  che  hanno  alle
          proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati  a
          tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
          e delle strutture ricettive che  operano  nel  settore  del
          turismo, per le attivita' lavorative rese dai  soggetti  di
          cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino  a
          otto lavoratori; 
                  b) da parte delle  imprese  del  settore  agricolo,
          salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti  di
          cui al comma 8 purche' non  iscritti  nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 
                  c)  da  parte  delle  imprese  dell'edilizia  e  di
          settori affini,  delle  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          escavazione  o  lavorazione  di  materiale  lapideo,  delle
          imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 
                  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di  opere
          o servizi. 
                15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di
          prestazione occasionale, ciascun  utilizzatore  di  cui  al
          comma 6, lettera b), versa, anche tramite un  intermediario
          di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
          responsabilita'    dell'utilizzatore,     attraverso     la
          piattaforma informatica INPS, con le modalita'  di  cui  al
          comma  9,  le  somme   utilizzabili   per   compensare   le
          prestazioni.  L'1  per  cento  degli  importi  versati   e'
          destinato al finanziamento degli oneri gestionali a  favore
          dell'INPS. 
                16. La misura minima oraria del compenso e' pari a  9
          euro, tranne che nel settore  agricolo,  per  il  quale  il
          compenso minimo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione
          oraria delle prestazioni di natura subordinata  individuata
          dal  contratto  collettivo  di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano  nazionale.  Sono  interamente  a
          carico dell'utilizzatore  la  contribuzione  alla  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, nella misura  del  33  per  cento  del
          compenso,  e  il  premio  dell'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella  misura  del  3,5
          per cento del compenso. 
                17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),  e'
          tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio  della
          prestazione, attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS
          ovvero avvalendosi dei servizi di contact  center  messi  a
          disposizione dall'INPS, una dichiarazione  contenente,  tra
          l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati  anagrafici  e
          identificativi del prestatore; b) il luogo  di  svolgimento
          della prestazione; c) l'oggetto della  prestazione;  d)  la
          data e l'ora di  inizio  e  di  termine  della  prestazione
          ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo,  di  azienda
          alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del
          turismo o di ente locale, la data  di  inizio  e  il  monte
          orario complessivo  presunto  con  riferimento  a  un  arco
          temporale non superiore a  dieci  giorni;  e)  il  compenso
          pattuito per la prestazione, in misura non inferiore  a  36
          euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
          continuative nell'arco della giornata, fatto  salvo  quanto
          stabilito per il settore agricolo ai sensi  del  comma  16,
          fermo restando che per il settore agricolo le  quattro  ore
          continuative  di   prestazione   sono   riferite   all'arco
          temporale di cui alla lettera d)  del  presente  comma.  Il
          prestatore riceve contestuale notifica della  dichiarazione
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
                18. Nel caso in cui  la  prestazione  lavorativa  non
          abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera  b),
          e'  tenuto  a   comunicare,   attraverso   la   piattaforma
          informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di  contact
          center messi a  disposizione  dall'INPS,  la  revoca  della
          dichiarazione  trasmessa  all'INPS  entro  i   tre   giorni
          successivi  al  giorno  programmato  di  svolgimento  della
          prestazione. In  mancanza  della  predetta  revoca,  l'INPS
          provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
          contributi  previdenziali  e  dei  premi  assicurativi  nel
          termine di cui al comma 19. 
                19. Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni  rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico del prestatore. A richiesta del prestatore  espressa
          all'atto della registrazione nella piattaforma  informatica
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa
          inserita   nella   procedura   informatica   e'    divenuta
          irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a  fronte
          della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
          di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla  piattaforma
          informatica INPS, stampato dall'utilizzatore  e  consegnato
          al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
          della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri
          del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
          carico   del   prestatore.   Attraverso   la    piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato. 
                20.  In  caso  di  superamento,  da   parte   di   un
          utilizzatore diverso da una pubblica  amministrazione,  del
          limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
          del limite di durata  della  prestazione  pari  a  280  ore
          nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite  di
          durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di  cui
          al  comma  1,  lettera  c),  e   la   retribuzione   oraria
          individuata ai sensi del comma 16. In  caso  di  violazione
          dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero  di
          uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 500 a  euro  2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa
          giornaliera per cui risulta accertata la violazione,  salvo
          che la violazione del comma 14 da  parte  dell'imprenditore
          agricolo non derivi dalle  informazioni  incomplete  o  non
          veritiere contenute  nelle  autocertificazioni  rese  nella
          piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma
          8.  Non  si  applica  la  procedura  di  diffida   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
          124. 
                21. Entro il 31 marzo di ogni anno  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con  le
          parti sociali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo
          sviluppo  delle  attivita'  lavorative   disciplinate   dal
          presente articolo.» 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 e l'art. 3  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.» 
                «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).  -
          1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2   e   3,   rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
                1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
                1-ter. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.» 
              - Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36
          (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto  2019,  n.
          86,  recante  riordino  e  riforma  delle  disposizioni  in
          materia    di    enti    sportivi    professionistici     e
          dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021.