Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «programmazione del lavoro»: la programmazione  che  determina
in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro; 
    b) «ore e giorni di  riferimento»:  le  fasce  orarie  di  giorni
specificati  durante  le  quali  puo'  essere  svolto  il  lavoro  su
richiesta del datore di lavoro; 
    c)  «organizzazione  del  lavoro»:  la  forma  di  organizzazione
dell'orario di lavoro e  la  sua  ripartizione  conformemente  a  una
determinata organizzazione stabilita dal datore di lavoro.