Art. 3 
 
            Modalita' di comunicazione delle informazioni 
 
  1. Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro
e trasparente  le  informazioni  previste  dal  presente  decreto  in
formato cartaceo oppure elettronico. Le  medesime  informazioni  sono
conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la  durata
di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.