Art. 12 
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore
dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti
nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di
lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite
complessivo di euro 600,00. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro
per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 43.