Art. 7 
 
Credito di imposta  per  l'acquisto  di  carburanti  per  l'esercizio
                dell'attivita' agricola e della pesca 
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina  utilizzati  come  carburante,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  si  applicano
anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante  effettuati
nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.