Art. 9 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporto 
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  su
strada, lacuale, marittimo e ferroviario,  sottoposto  a  obbligo  di
servizio  pubblico,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo,  con  una
dotazione di 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo,  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo  quadrimestre
2022 rispetto  all'analogo  periodo  del  2021,  per  l'acquisto  del
carburante per l'alimentazione dei mezzi di  trasporto  destinati  al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o
ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al  fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione  delle
risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura
proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di
spesa. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento, da parte dell'ente  concedente  ovvero  affidante  il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione. 
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto di persone su strada resi ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero
sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni  e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali  di  attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi  di
trasporto di persone su strada resi ai sensi della  legge  11  agosto
2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 15  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al  riconoscimento,  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili,  in  favore  degli  operatori
economici esercenti detti servizi di un contributo  fino  al  20  per
cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno  2022,
al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per  l'acquisto   di
carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto
passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione  alternativa  a  metano
(CNG),  gas  naturale  liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)
ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro
V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
fondo,  gli  operatori  economici  trasmettono   telematicamente   al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo
le modalita' definite dal medesimo Ministero  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   una
dichiarazione redatta, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di  trasporto,
copia del  documento  unico  di  circolazione,  copia  delle  fatture
d'acquisto  del  carburante  quietanzate,  l'entita'  del  contributo
richiesto e  gli  estremi  per  l'effettuazione  del  versamento  del
contributo riconosciuto a valere sulle  risorse  del  Fondo.  Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore  al
limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle
risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura
proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di
spesa. 
  4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e  quelli  erogati  ai
sensi  del  comma  3  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5.  All'articolo  3  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  i
commi 6-bis e 6-ter sono abrogati. 
  6. Per fronteggiare le ripercussioni  economiche  negative  per  il
settore   del   trasporto   ferroviario   delle    merci    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che  ne  costituisce  il
limite di spesa, a  favore  di  Rete  ferroviaria  italiana  Spa.  Lo
stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da  Rete  ferroviaria
italiana  Spa  dai  costi  netti  totali  afferenti  ai  servizi  del
pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°  aprile  2022
al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo  dello  stanziamento  di
cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della
quota eccedente la  copertura  del  costo  direttamente  legato  alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi
ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui
applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla
base delle vigenti misure di regolazione definite  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa  trasmette
al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  una   rendicontazione
sull'attuazione del comma 6. 
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1  milione  mediante
utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5
e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.