Art. 11 
 
             Alimentazione del Fondo di amministrazione 
 
  1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo  di  amministrazione
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 novembre 2007, e' alimentato stabilmente: 
    a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilita' derivanti
da specifiche  disposizioni  normative  o  amministrative  ovvero  da
disposizioni  particolari  attuative   dell'ordinamento   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo, con o senza
effetti di trascinamento negli anni successivi; 
    b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni  individuali  di
anzianita' del personale cessato dal servizio, compresa la  quota  di
tredicesima  mensilita',  che  confluisce   stabilmente   nel   Fondo
dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in
ragione d'anno; 
    c) dell'importo  corrispondente  alle  indennita'  di  rischio  e
mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non piu' corrisposte al personale
cessato dal servizio compresa la quota di  tredicesima  mensilita'  e
non  riutilizzate  in  conseguenza  di  nuove  assunzioni;  l'importo
confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione
dal servizio in misura intera in ragione d'anno. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' annualmente  incrementato
da: 
    a) i maggiori introiti  dei  proventi  derivanti  da  servizi  di
prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335; 
    b) gli  introiti  derivanti  dall'effettuazione  dei  servizi  di
formazione e delle attivita' di controllo di cui all'articolo 37  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    c) gli  introiti  derivanti  dai  servizi  svolti  a  seguito  di
convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati,  ai  sensi
dell'articolo 17, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e dell'articolo
3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge  8
agosto 1995, n. 339; 
    d)  le  risorse  di  cui  all'articolo  4,   comma   3-bis,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232; 
    e) le somme  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  43  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
    f)  gli  importi  corrispondenti  ai  ratei  delle   retribuzioni
individuali di anzianita' e alle mensilita' residue delle  indennita'
di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonche' agli importi
corrispondenti alle mensilita' residue di eventuali assegni personali
attribuiti a seguito  di  mobilita',  transito  o  analoga  forma  di
assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a  seguito  di
progressioni di carriera, del  personale  cessato  dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle  mensilita'
residue dopo la cessazione, e  non  riutilizzate  in  conseguenza  di
nuove  assunzioni,  computandosi  a  tal  fine,  oltre  ai  ratei  di
tredicesima mensilita', le frazioni  di  mese  superiori  a  quindici
giorni; 
    g) gli ulteriori risparmi di gestione e di spesa  e  da  introiti
previsti da altre  disposizioni  normative  o  amministrative  ovvero
attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
che incrementano il fondo. 
  3. La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto
dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge
in materia. 
  4. Il fondo di cui al comma 1 e'  incrementato  rispettivamente  di
euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019,  2020
e 2021. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle
          note all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 65, comma 1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.  335,  si
          veda nelle note all'articolo 10. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  recante:  «Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro»: 
                «Art. 37.  (Formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro
          rappresentanti). - 1. Il  datore  di  lavoro  assicura  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in materia di salute e sicurezza,  anche  rispetto
          alle conoscenze linguistiche, con  particolare  riferimento
          a: 
                  a)  concetti  di   rischio,   danno,   prevenzione,
          protezione,  organizzazione  della  prevenzione  aziendale,
          diritti e doveri dei vari  soggetti  aziendali,  organi  di
          vigilanza, controllo, assistenza; 
                  b) rischi riferiti alle  mansioni  e  ai  possibili
          danni e alle conseguenti misure e procedure di  prevenzione
          e protezione  caratteristici  del  settore  o  comparto  di
          appartenenza dell'azienda. 
                2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
          2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
          rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del
          presente decreto in  materia  di  formazione,  in  modo  da
          garantire: 
                  a) l'individuazione  della  durata,  dei  contenuti
          minimi e delle modalita' della  formazione  obbligatoria  a
          carico del datore di lavoro; 
                  b) l'individuazione delle modalita' della  verifica
          finale di apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di
          tutti i percorsi formativi e di  aggiornamento  obbligatori
          in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle
          modalita' delle verifiche  di  efficacia  della  formazione
          durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
                3.  Il  datore  di  lavoro  assicura,  altresi',  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
          presente  decreto  successivi  al  I.  Ferme  restando   le
          disposizioni gia' in vigore in materia,  la  formazione  di
          cui al periodo che precede e' definita  mediante  l'accordo
          di cui al comma 2. 
                4. La formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione: 
                  a) della costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
                  b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
                  c) della  introduzione  di  nuove  attrezzature  di
          lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze  e  miscele
          pericolose. 
                5.  L'addestramento  viene  effettuato   da   persona
          esperta e sul luogo  di  lavoro.  L'addestramento  consiste
          nella prova pratica, per l'uso corretto e in  sicurezza  di
          attrezzature, macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,
          anche di protezione individuale; l'addestramento  consiste,
          inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di
          lavoro  in  sicurezza.  Gli  interventi  di   addestramento
          effettuati devono essere  tracciati  in  apposito  registro
          anche informatizzato. 
                6.  La  formazione  dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta   in
          relazione all'evoluzione dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
                7. Il datore di lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti
          ricevono  un'adeguata   e   specifica   formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza sul  lavoro,  secondo  quanto
          previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 
                7-bis. La formazione di cui al comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o  presso
          le associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
          lavoratori. 
                7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
          della  formazione  nonche'  l'aggiornamento  periodico  dei
          preposti ai  sensi  del  comma  7,  le  relative  attivita'
          formative devono essere svolte interamente con modalita' in
          presenza  e  devono  essere  ripetute  con  cadenza  almeno
          biennale e comunque ogni qualvolta sia reso  necessario  in
          ragione dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
                8. I  soggetti  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
          possono  avvalersi  dei  percorsi  formativi  appositamente
          definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
                9.  I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'   di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 46,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo  dell'articolo
          13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
                10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
                11. Le modalita', la durata e i  contenuti  specifici
          della formazione del rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: a) principi giuridici comunitari  e  nazionali;  b)
          legislazione generale e speciale in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e  i
          relativi obblighi;  d)  definizione  e  individuazione  dei
          fattori  di  rischio;  e)  valutazione   dei   rischi;   f)
          individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative   e
          procedurali  di  prevenzione  e  protezione;   g)   aspetti
          normativi dell'attivita' di rappresentanza dei  lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei corsi e' di 32 ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
          specifici presenti in azienda e le  conseguenti  misure  di
          prevenzione  e  protezione  adottate,   con   verifica   di
          apprendimento.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          disciplina  le  modalita'  dell'obbligo  di   aggiornamento
          periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4  ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a 8 ore annue per  le  imprese  che  occupano  piu'  di  50
          lavoratori. 
                12. La formazione dei lavoratori e  quella  dei  loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. 
                13.  Il  contenuto  della  formazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
          utilizzata nel percorso formativo. 
                14.  Le  competenze   acquisite   a   seguito   dello
          svolgimento  delle  attivita'  di  formazione  di  cui   al
          presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
          cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni.   Il
          contenuto del libretto formativo e' considerato dal  datore
          di lavoro ai fini della programmazione della  formazione  e
          di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
          verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 
                14-bis.  In   tutti   i   casi   di   formazione   ed
          aggiornamento, previsti dal  presente  decreto  legislativo
          per dirigenti, preposti, lavoratori  e  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
          formativi  si  sovrappongano,  in  tutto  o  in  parte,  e'
          riconosciuto il credito formativo per la  durata  e  per  i
          contenuti    della    formazione    e    dell'aggiornamento
          corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento  del
          credito formativo e  i  modelli  per  mezzo  dei  quali  e'
          documentata l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita  la  Commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'articolo 6. Gli istituti di istruzione  e  universitari
          provvedono  a  rilasciare  agli   allievi   equiparati   ai
          lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),
          e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del  presente
          decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla  salute
          e sicurezza sul lavoro.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  10
          agosto 2000, n.  246,  recante:  «Potenziamento  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco»: 
                «Art. 17. (Convenzioni). - 1. Gli introiti  derivanti
          da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento
          della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali
          e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito
          dei compiti istituzionali del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco e della  Polizia  di  Stato  vengono  versati  su
          appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per
          la  immediata   riassegnazione   alle   pertinenti   unita'
          previsionali  di  base,  rispettivamente,  del  centro   di
          responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi"  e
          del centro di responsabilita'  "Pubblica  sicurezza"  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. 
                2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e
          addestrative svolte dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, ai sensi delle convenzioni di  cui  al  comma  1,  e
          relativi alle spese per il personale,  vengono  riassegnati
          al capitolo  concernente  il  Fondo  per  la  produttivita'
          collettiva  e  il  miglioramento  dei  servizi  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          10 luglio 1995, n. 275, recante «Disposizioni  urgenti  per
          prevenire  e  fronteggiare   gli   incendi   boschivi   sul
          territorio nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 1995, n. 339: 
                «Art. 3. - 1. Per le finalita'  di  cui  al  presente
          decreto, le regioni, fermo  restando  il  disposto  di  cui
          all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616  ,  possono  stipulare
          apposite convenzioni con  il  Ministero  dell'interno,  per
          l'utilizzo,    compatibilmente    con    le     contingenti
          disponibilita', di personale e mezzi  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, assumendone  in  carico  le  relative
          spese. 
                2. Le regioni provvederanno  a  versare  gli  importi
          previsti  dalle  convenzioni  su   un   apposito   capitolo
          dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'interno.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-bis, del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
                «3-bis. Le risorse del fondo istituito  dall'articolo
          1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, alimentato  dalle  societa'  aeroportuali  in
          proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile  del  Ministero  dell'interno,  sono  utilizzate,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al  fine
          dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
          stipulare,  di  anno  in  anno,  tra  il   Governo   e   le
          organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco per assicurare il miglioramento  della  qualita'  del
          servizio di soccorso prestato dal  personale  del  medesimo
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
          al  fine  di  assicurare  la  valorizzazione  di  una  piu'
          efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti  da
          destinare  all'istituzione  di  una   speciale   indennita'
          operativa per  il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente
          espletato all'esterno.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  365,
          lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  recante:
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
                «365.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                  a) - b) Omissis 
                  c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43 della  legge  27
          dicembre  1997,   n.   449,   recante:   «Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica»: 
                «Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione  ed  accordi
          di collaborazione,  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
          - 1. Al fine di favorire l'innovazione  dell'organizzazione
          amministrativa e di realizzare maggiori  economie,  nonche'
          una migliore qualita' dei servizi  prestati,  le  pubbliche
          amministrazioni    possono    stipulare    contratti     di
          sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con  soggetti
          privati ed associazioni, senza fini  di  lucro,  costituite
          con atto notarile. 
                2. Le iniziative di cui  al  comma  1  devono  essere
          dirette al  perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono
          escludere forme di conflitto di interesse  tra  l'attivita'
          pubblica e quella privata e devono comportare  risparmi  di
          spesa rispetto agli stanziamenti disposti.  Si  considerano
          iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di
          cui al primo  periodo  del  presente  comma,  anche  quelle
          finalizzate a favorire l'assorbimento  delle  emissioni  di
          anidride    carbonica    (CO2)    dall'atmosfera    tramite
          l'incremento e la  valorizzazione  del  patrimonio  arboreo
          delle aree urbane, nonche' eventualmente anche  quelle  dei
          comuni finalizzate alla creazione e  alla  manutenzione  di
          una rete di aree naturali ricadenti  nel  loro  territorio,
          anche nel rispetto delle disposizioni  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre
          1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune
          puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello
          sponsor all'interno  dei  documenti  recanti  comunicazioni
          istituzionali. La tipologia e le  caratteristiche  di  tali
          documenti sono definite, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e  successive  modificazioni.  Fermi  restando  quanto
          previsto   dalla   normativa   generale   in   materia   di
          sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi
          e giardini storici e le altre misure di tutela  delle  aree
          verdi urbane, lo sfruttamento di aree  verdi  pubbliche  da
          parte dello sponsor ai  fini  pubblicitari  o  commerciali,
          anche  se  concesso  in  esclusiva,  deve  aver  luogo  con
          modalita' tali da  non  compromettere,  in  ogni  caso,  la
          possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse  da  parte
          del pubblico. Per le sole amministrazioni dello  Stato  una
          quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento,  e'
          destinata ad incrementare  gli  stanziamenti  diretti  alla
          retribuzione di risultato  dei  dirigenti  appartenenti  al
          centro di responsabilita' che ha operato il risparmio;  una
          quota pari al 65 per cento resta  nelle  disponibilita'  di
          bilancio della amministrazione.  Tali  quote  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, per le predette  finalita',  con  decreti  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.  La  rimanente  somma  costituisce  economia  di
          bilancio. La presente disposizione non si applica nei  casi
          in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di  collaborazione
          sono diretti a finanziare interventi, servizi  o  attivita'
          non inseriti nei programmi di spesa  ordinari.  Continuano,
          inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in  tema
          di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative  alle
          amministrazioni dei beni culturali ed  ambientali  e  dello
          spettacolo, nonche' ogni  altra  disposizione  speciale  in
          materia. 
                3. Ai fini di  cui  al  comma  1  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  stipulare  convenzioni   con   soggetti
          pubblici o privati dirette a  fornire,  a  titolo  oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti  tutti  i  costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non si applica alle amministrazioni dei beni  culturali  ed
          ambientali e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
                4. Con uno  o  piu'  regolamenti,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
          prestazioni,  non  rientranti  tra   i   servizi   pubblici
          essenziali  o  non  espletate   a   garanzia   di   diritti
          fondamentali, per le  quali  richiedere  un  contributo  da
          parte dell'utente, e l'ammontare del contributo  richiesto.
          Per le amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati
          dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  sulla  base  di
          criteri generali deliberati dal Consiglio dei  ministri;  i
          regolamenti sono  emanati  entro  novanta  giorni  da  tale
          deliberazione. Per tali amministrazioni gli  introiti  sono
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento,  alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare le risorse relative  all'incentivazione  della
          produttivita'  del  personale  e  della   retribuzione   di
          risultato   dei   dirigenti   assegnati   ai   centri    di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 
                5. A decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
          titolari  dei  centri  di  responsabilita'   amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione, una quota delle previsioni iniziali  delle  spese
          di parte corrente, sia in  termini  di  competenza  che  di
          cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore  al  2
          per cento. La meta' degli importi costituisce  economia  di
          bilancio; le rimanenti somme  sono  destinate,  nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base di bilancio,  ad
          incrementare le risorse relative  all'incentivazione  della
          produttivita'  del  personale  e  della   retribuzione   di
          risultato   dei   dirigenti,   come   disciplinate    dalla
          contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei  beni
          culturali e ambientali l'importo che  costituisce  economia
          di bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della  quota
          accantonata ai sensi del presente comma; l'importo  residuo
          e'  destinato   ad   incrementare   le   risorse   relative
          all'incentivazione della produttivita' del personale  e  le
          retribuzioni di risultato  del  personale  dirigente  della
          medesima amministrazione. 
                6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni  di
          cui al comma 5 non si applicano  alle  spese  di  cui  alle
          unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"
          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
          afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO,  di  cui
          alla unita' previsionale  di  base  "accordi  ed  organismi
          internazionali" (interventi), di pertinenza del  centro  di
          responsabilita' "Bilancio e affari finanziari". 
                7. Per le  Amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, le  risorse  di  cui  ai  commi  2,  4  e  5  destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'  determinate  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          interessati, in analogia alle ripartizioni operate  per  il
          personale del  "comparto  Ministeri",  ad  incrementare  le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   195,   ed
          all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.»