Art. 13 
 
                         Importi una tantum 
 
  1. E' corrisposto un elemento  retributivo  accessorio  una  tantum
nelle misure annue indicate nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. L'elemento retributivo di cui  al  comma  1  e'  corrisposto  in
relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su  12
mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni da' luogo
al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi  nei
quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative
o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e  sospensione
della prestazione lavorativa.